Circa l’attività del CTU

oltraggio

Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nello svolgimento delle sue funzioni si trova nella veste di pubblico ufficiale ausiliario del Magistrato, condizione che lo investe di considerevoli responsabilità (anche di natura penale). E’ ovvio quindi che per lo svolgimento dell’incarico affidatogli egli deve conoscere bene il proprio ruolo ossia: la normativa di riferimento, i relativi articoli del codice di procedura civile e la prassi utilizzata in Tribunale.

Tali conoscenze risultano indispensabili soprattutto quando il Consulente si trova fuori dall’aula del Tribunale, lontano dall’aiuto del Giudice, a fronteggiare i procuratori legali delle parti, i Consulenti Tecnici di Parte o tutte quelle situazioni di carattere straordinario che richiedono la conoscenza delle norme di procedura. In caso di difficoltà è comunque sempre consigliabile che il CTU si rivolga al Magistrato per le indicazioni del caso.

Per quanto attiene al comportamento del CTU durante il contraddittorio, lo stesso deve sempre essere improntato alla pacatezza nell’esposizione delle argomentazioni e al criterio dell’assoluta imparzialità. Ovviamente, per quanto anzi detto, il CTU deve prestare attenzione a non cadere in tranelli o provocazioni tese a fargli perdere la calma, esponendolo al rischio di sostituzione dietro richiesta della parte che ha interesse nel rinnovo delle indagini medesime. La calma, l’integrazione del contraddittorio e la trasparenza sono senza alcun dubbio i principi base cui un CTU deve sempre ispirarsi.

Ma, cosa bisogna fare quando le parti esagerano arrivando ad oltraggiare il CTU? In tal caso è sempre meglio che il consulente, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, informi il Magistrato dell’accaduto e questo anche nel caso in cui non intenda perseguire legalmente la parte interessata.

Resta infatti sempre aperta la possibilità di adire le vie legali. La giurisprudenza più recente (successiva comunque all’abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale) ritiene che l’offesa al prestigio del pubblico ufficiale sia esattamente corrispondente – in fatto – all’offesa al decoro e all’onore, prevista per il vigente reato di ingiuria. Di conseguenza, si tratterà di ingiuria aggravata ai sensi dell’articolo 61 al n. 10 poiché commessa contro pubblico ufficiale nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue funzioni.

 

Sul tema dell’oltraggio e dell’ingiuria si segnala l’articolo scritto sul sito: http://www.overlex.com  dal titolo:L’abrogato reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 c.p. – Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione”.

 

Un caso particolare: Incarichi di CTU ai pubblici dipendenti

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