Impianti e compravendite immobiliari

 

La pubblicazione delD.M. n. 37 del 22 gennaio 2008a prima lettura, sembra imporre nuovi obblighi sulla certificazione degli impianti delle abitazioni, talmente stringenti, da ostacolare addirittura la stipula delle compravendite immobiliari.

 

Oggi invece si fa largo una interpretazione meno ferrea del decreto e l’obbligo di garanzia recitato dall’articolo 13 del D.M. viene interpretato nel modo che se pure il venditore ha l’obbligo di garantire gli impianti a norma, l’acquirente può tuttavia continuare anche dopo il 26 marzo a esonerarlo da tale garanzia e cioè accettare di comprare il fabbricato “nello stato in cui si trova”.

 

La norma quindi ha lo scopo di far maturare, nel mercato immobiliare, la consapevolezza della presenza di due tipi di fabbricati (con conseguenze anche sul loro prezzo): quelli, con impianti a norma (e come tali garantiti e documentati), e quelli con gli impianti non in sicurezza.

 

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