L’articolo 3 del dlgs n. 23 del 14 marzo 2011 istituisce un’imposta sostitutiva di quelle che sono attualmente dovute sulle locazioni la “cedolare secca sugli affitti“. E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.
Il soggetto che può esercitare l’opzione per l’applicazione della cedolare secca è il locatore, persona fisica (privato che non agisce nell’esercizio di impresa o professione), proprietario o titolare di diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione) di unità immobiliari abitative locate.
Aliquote
La cedolare secca si applica con un’aliquota del:
– 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dall’articolo 1, D.L. 30.12.1988 n. 551.
– 21% per gli altri contratti di locazione a uso abitativo, quelli conclusi a prezzi di mercato, quelli per studenti e quelli a canone concordato in Comuni non ad alta tensione abitativa, nonché quelli non regolati dalla L. 9.12.1998, n 431.
Ma conviene a tutti applicare la cedolare secca? cosa succede in caso di evasione? Questi ed altri sono i temi affrontati da un interessante articolo pubblicato su: “Ilsole24ore.com” (link all’articolo).