Regime forfettario 2019, tutte le novità per i professionisti!

La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) prevede importanti novità in merito all’estensione del regime forfettario; a partire dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore delle modifiche circa i nuovi requisiti di acceso e di permanenza nel regime forfettario.

In particolare, il provvedimento estende il regime agevolato con imposta sostitutiva unica agevolata al 15% atutte le attività d’impresa e professionali che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi/compensi fino a un massimo di 65.000 euro (tale limite era in precedenza fissato a 30.000 euro).

Vengono apportate modifiche all’art. 1 della legge di legge di Bilancio 2015 (legge 190/2014) che introduce il regime forfetario, un particolare regime fiscale attraverso il quale si può usufruire di una partita Iva agevolata; i vecchi commi 54 e 55 della legge di Bilancio 2015  sono sostituiti dai nuovi commi 9–11, art. 1, della legge di Bilancio 2019.

Requisiti ed esclusioni

Dal 1° gennaio 2019 possono accedere a questo regime fiscale agevolato tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione che nell’arco dell’anno solare precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro
  • non hanno partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari
  • non hanno il controllo di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario
  • inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate
  • NON possono accedere al regime le persone fisiche la cui attività siano esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

Il regime forfetario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro.

Inoltre, ai fini della verifica dell’unico requisito ora necessario (limite dei ricavi/compensi), il riferimento ai soppressi studi di settore è stato trasferito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che ne hanno preso il posto dal periodo d’imposta 2018.

Da notare che rispetto al passato, vengono invece eliminati i seguenti requisiti: il limite di 5.000 euro relativo alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche assunti per esecuzione di progetti; il limite di 30.000 euro relativo al reddito da lavoro dipendente percepito; il limite di 20.000 euro relativo al costo per beni strumentali.

Tassazione

Chi accede al regime forfettario non potrà dedurre costi dal reddito: i compensi su cui applicare l’imposta, infatti, sono ridotti mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività svolta.

Di seguito si riportano i coefficienti di redditività.

Tipologia di attività

Coefficiente di Redditività                       

Industrie alimentari e delle bevande40%
Commercio ingrosso e dettaglio
40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande
40%
Commercio ambulante di altri prodotti 54%
Costruzioni e attività immobiliari86%
Intermediari di commercio62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione40%
Attività professionali78%
Altre attività economiche67%

Il meccanismo di tassazione, da applicare ai ricavi/compensi moltiplicati per i coefficienti di redditività, è il seguente:

  • le partite Iva con un fatturato fino a 65.000 euro sono soggette al 15% di imposta
  • con reddito annuo tra i 65.000 e i 100.000 euro, dal 2020, la tassazione sale al 20% (regime super-forfettario)
  • per i primi 5 anni di attività la tassazione è pari al 5% (questo ulteriore sconto di imposta non ci sarà per chi ha avuto una partita Iva nei 3 anni precedenti)

Regime super-forfettario

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 17-22) prevede, inoltre, agevolazioni anche per redditi fino a 100.000 euro, con l’introduzione di un livello intermedio di agevolazioni per coloro i quali non rientrano nel regime forfetario.

A partire dal 1° gennaio 2020, per i professionisti e gli imprenditori individuali che nell’anno precedente hanno superato il limite di 65.000 euro, ma che rientrino nella soglia di 100.000 euro per quanto concerne ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello per il quale si presenterà la dichiarazione, sarà possibile applicare un’imposta sostitutiva avente un’aliquota pari al 20%.

Come si calcola la tassazione per un professionista

Per calcolare il reddito imponibile in regime forfettario per un professionista occorre moltiplicare i compensi annuali percepiti per il coefficiente di redditività pari al 78% (V. tabella precedente).

A tale valore vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori. Si moltiplica poi il valore ottenuto per il 15%.

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