Sostanziali modifiche al D.lgs. 81/08 con il D.lgs 106/09

Legislazione TecnicaE’ stato pubblicato sulla G.U. n. 180 del 5.8.2009 il D.lgs 106/2009, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Dal sito di Legislazione Tecnica si riportano di seguito sinteticamente alcune tra le principali novità.
Apparato sanzionatorio
E’ prevista una profonda revisione dell’attuale apparato sanzionatorio, allo scopo di modulare gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione delle norme (datore di lavoro, dirigenti, preposti, altri soggetti), sulla base dei compiti effettivamente svolti e del rischio d’impresa, con sanzioni solo amministrative per infrazioni solo di tipo formale.
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
In caso di mancata elezione del RLS da parte dei lavoratori internamente all’azienda (art. 47, commi 2-4 del D. Leg.vo 81/2008), i lavoratori comunicano la mancata elezione al datore di lavoro, affinché questo possa darne a sua volta comunicazione agli organismi paritetici per l’assegnazione di un rappresentante a livello territoriale.
Sempre in tema di RLS è previsto che la comunicazione dei nominativi venga effettuata al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 81/2008, appena sarà predisposto (nelle more la comunicazione va effettuata all’Inail), e che la comunicazione sia effettuata non con periodicità annuale, come al momento previsto, ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.
Documento valutazione dei rischi (DVR)
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede in modo da garantirne la semplicità, brevità e comprensibilità, nonché la completezza e l’idoneità a fungere da strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
Per quanto attiene la data certa da apporre sul documento, si precisa che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
Infine per le imprese di nuova costituzione la valutazione dei rischi, con la relativa elaborazione del documento, dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data di inizio dell’attività.
Rischi da interferenza e redazione del DUVRI
Il correttivo prevede una revisione dei casi in cui è necessario la predisposizione nell’ambito di un appalto del DUVRI da parte del committente. Sono esclusi i casi di lavori intellettuali, le mere forniture di beni ed i lavori di breve durata che non comportino rischi particolari per la salute dei lavoratori.
Costi della sicurezza
Il decreto correttivo, pur confermando l’obbligatorietà dell’indicazione dei costi della sicurezza nei contratti di appalto, a pena di nullità degli stessi, prevede che tale indicazione debba essere relativa unicamente a quelli occorrenti per la riduzione o eliminazione dei rischi da interferenza nelle lavorazioni, costi tra l’altro che non sono soggetti a ribasso.
Comunicazione dati degli infortuni
L’obbligo di comunicare gli infortuni che comportano assenza dal lavoro per più di un giorno diventerà effettivo solamente una volta che sarà emanato l’apposito decreto ministeriale attuativo, che dovrà disciplinare il funzionamento del citato sistema informativo di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 81/2008.

D.lgs. 81/08 con le modifiche del D.lgs. 106/09

G.U. con testo del D. lgs. 106/09

2 pensieri riguardo “Sostanziali modifiche al D.lgs. 81/08 con il D.lgs 106/09”

  1. Mi perdoni, ma a che punto del D. lgs. 106/09 si trova questa modifica (probabilmente era prevista in prima bozza del correttivo di modifica al testo unico)?

    “Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP)
    A proposito dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione,
    sia interni che esterni, è previsto l’esonero dall’obbligo di
    frequentare i corsi di formazione per chi dimostri di avere maturato
    una concreta esperienza di gestione della sicurezza in ambienti di
    lavoro per un periodo di almeno un anno.”

    Grazie mille, poichè io non ho trovato detta modifica nell’articolato modificato, ove invece si parla solo della laurea magistrale in ingneria della sicurezza, ecc…

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    1. Credo proprio che lei abbia ragione, le correzioni all’art. 32 non contengono la modifica che ha segnalato, si tratta senz’altro di un refuso di Legislazione tecnica che provvederò a segnalare all’editore e rimuovere dal mio blog.
      La ringrazio per la segnalazione e la saluto con cordialità

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