Il Certificato Energetico degli Edifici

Con il D.lgs 192/2005 (recepimento della direttiva n. 2002/91/Ce) anche per il settore dell’edilizia vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, per: “favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, introducendo, inoltre, una metodologia di calcolo, i requisiti della prestazione energetica per il contenimento dei consumi, nonché le modalità di esercizio e di conduzione degli impianti termici”.

Secondo la direttiva europea il rendimento energetico dell’edificio è calcolato come la quantità di energia consumata con un uso standard dell’edificio comprendendo quindi anche l’energia utilizzata per il riscaldamento dell’ambiente, dell’acqua per uso igienico-sanitario, il riscaldamento, il raffrescamento estivo, la ventilazione e illuminazione. Dal calcolo viene redatta la certificazione energetica dell’edificio.

L’attestato di certificazione energetica dell’edificio deve essere redatto, da un professionista specializzato iscritto all’albo dei certificatori energetici o da un organismo preposto, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo. E’ corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

 Dal 1 luglio 2009 la certificazione energetica degli edifici è diventata obbligatoria nei seguenti casi: 

  • Edificio/immobile oggetto di compravendita (anche riscattato da leasing)
  • Edificio/immobile  oggetto di locazione
  • Edificio/immobile soggetto a ristrutturazione, per cui è necessario richiedere la concessione edilizia
  • Edificio/immobile di nuova costruzione
  • Richiesta di incentivi ed agevolazioni (fondo perduto, credito d’imposta, detrazione d’imposta) qualora si realizzino interventi per l’abbattimento dei consumi energetici

 Nel certificato viene indicata la quantità di energia consumata annualmente dall’edificio, ha validità 10 anni e riporta dettagliate informazioni sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnologici installati.

 Nel dettaglio un certificato energetico conterrà un elenco di classi e un indicatore che indichi in che classe si trova l’edificio. Le classi partono dalla lettera A+ (casa passiva a consumo zero) e arrivano alla lettera G: la classe A indica un consumo molto basso, mentre la classe G un consumo molto alto, seguendo praticamente lo stesso sistema che viene usato nel campo degli elettrodomestici.

Certificazione edifici 

Il valore indicato viene espresso in “kWh/mq anno” (indice dell’efficienza energetica degli edifici) che rappresenta il fabbisogno energetico per metro quadrato in un anno necessario per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda e per il raffrescamento estivo. Includendo inoltre il consumo energetico dell’illuminazione e degli apparecchi elettrici, si ottiene l’indice energetico complessivo.

Gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici sono:

  • definire un indicatore del consumo energetico dell’edificio nell’interesse dell’utente e per collegare il valore dell’edificio nel mercato immobiliare al suo consumo energetico;
  • rendere più trasparenti i rapporti con i fornitori di energia e di servizi energetici;
  • identificare gli edifici che necessitano di interventi di efficienza più approfonditi;
  • fornire elementi per incentivare gli interventi di risparmio energetico.

Resta inteso che per gli edifici esistenti le indicazioni riportate non saranno vincolanti, ossia non porrà obblighi d’intervento nei casi di edifici che “consumano” molto.

E’ comunque certo che la certificazione energetica è destinata a modificare le abitudini nella compravendita degli immobili entrando a far parte del corredo della casa in vendita. L’obiettivo è che venga incentivata la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica.

Sull’argomento:

ERMES Regione ER           ENEA         Professione architetto

DOCET-ENEA-CNR            Edilportale           Autodichiarazione precisazioni ER

DM del 26 giugno 2009              Precisazioni dal Notariato (fonte: BLT)

Altri articoli presenti sul Blog:   Calcolo parcelle per la Certificazione Energetica

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