Cass. civ., Sez. II, 29 aprile 2008, n. 10857
Con una nuova sentenza della Cassazione si allarga la responsabilità del costruttore; infatti anche quando le piastrelle del pavimento presentano rotture e fessure dovute ad anomala posa del sottofondo si configura una responsabilità del costruttore – venditore ai sensi dall’articolo 1669 c.c.
Secondo la Cassazione “configurano gravi difetti dell’edificio a norma dell’art. 1669 cod. civ. le carenze costruttive dell’opera – concernenti anche una singola unità abitativa – che ne menomano in modo grave il normale godimento, a causa di realizzazione effettuata con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture”.
(Si segnala anche a riguardo un articolo apparso su “Ilsole24ore” del 22-9-2008 come riproposto da “Legislazione Tecnica”: Il costruttore paga per i vizi minori)
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