Una recente sentenza della Corte di Cassazione Civile recita:
“In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art. 1669 cod. civ., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. Al giudice di merito spetta altresì stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo al riguardo non limitarsi alla mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione dell’incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell’immobile, bensì accertare anche se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile”.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, del 26 aprile 2005, (Ud. 07/03/2005) Sentenza n. 8577
Sempre sull’argoment si segnala un interessante un foglio operativo dell’associazione: “Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige” che rappresenta una sorta di “vademecum operativo” dal titolo: “casa nuova vecchia” contenente consigli su come agire per non perdere i propri diritti quando su un’opera edile di nuova costruzione si riscontrano difetti di costruzione.
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