A chi compete il controllo sull’idonea qualificazione del progettista nella fase di collaudo?
Tale controllo non sembra poter essere attribuito al collaudatore; la funzione del collaudo è, infatti, quella di verificare e certificare che l’opera e/o i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità della documentazione tecnico-progettuale (progetto, eventuali varianti ecc.). Ne sembra conseguire che, qualora nel progetto non siano riscontrabili vizi e/o difetti, l’intervento dovrà comunque essere collaudato.
Il controllo sull’osservanza delle competenze professionali non è, tuttavia, avulso dall’attività di collaudo complessivamente considerata, ossia estesa anche al profilo amministrativo, almeno per ciò che attiene alle costruzioni in zona sismica. Nelle zone sismiche, infatti, il complesso sistema di denunce ed autorizzazioni preventive previsto dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 fa ricadere sui competenti Uffici regionali l’accertamento del rispetto delle predette competenze professionale e l’obbligo di denunziarne l’eventuale violazione.
La questione è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha prodotto un documento a riguardo (scarica il documento).