Il grado sempre più elevato di tecnicismo dei processi legati ad accertamenti e/o valutazioni tecniche e scientifiche di particolare complessità induce giudici ed avvocati ad avvalersi di consulenti-specialisti.
A differenza del Consulente del Giudice (CTU) che è un pubblico ufficiale (con tutti gli oneri che ciò comporta) il consulente di parte (CTP) non è tenuto a prestare giuramento, non può essere ricusato, non è obbligato ad assumere l’incarico, non è vincolato ad essere iscritto ad albi professionali.
Nel momento in cui assume un incarico quindi, il consulente di parte, di fatto presta un’opera intellettuale che ha matrice contrattuale. Pertanto la responsabilità che egli assume nei confronti del proprio cliente è quella di una obbligazione di mezzo e non di risultato. In buona sostanza gli è dovuto il compenso anche in caso di esito negativo della lite o se abbia formulato conclusioni contrarie all’interesse del proprio cliente per non aver voluto trasgredire a norme di legge, dell’etica in generale e della deontologia professionale.
L’attività del consulente di parte è ampia e spesso riguarda, oltre all’attività processuale vera e propria accanto al CTU, anche la decisione pre-giudiziale di affrontare un processo. In tal senso gioca spesso un ruolo fondamentale in ordine alla impostazione della fase giudiziaria stessa influenzando la formulazione delle richieste e, di conseguenza, le strategie difensive della parte ricorrente o convenuta. Il consulente di parte di concerto con l’avvocato, ciascuno relativamente al proprio bagaglio di conoscenze e nei rispettivi ruoli concorrono quindi alla determinazione della linea difensiva del proprio cliente. Tale stretta collaborazione tra le due figure professionali, viene addirittura definita da alcuni come una vera e propria: “Simbiosi processuale”.
E’ comunque bene chiarire un aspetto etico del consulente di parte, aimè spesso trascurato, che è quello della fedeltà alla parte. Svolgere una consulenza di parte non vuol dire stravolgere dati inconfutabili a favore del proprio assistito con impegno a far credere vero ciò che è falso e falso ciò che è vero ma le considerazioni del consulente tecnico di parte possono trovare spazio laddove i dati risultano incerti oppure nella certezza del dato sussistono margini per formulare valutazioni anche solo in parte differenti.
Bibliografia essenziale:
– INAIL – Responsabilità professionale del consulente tecnico
– Altalex – La responsabilità civile del consulente di parte
Gent.le ingegnere,
prima di tutto complimenti per il sito molto ben curato ed interesante per i contenuti che propone. In una controversia giudiziaria che mi riguarda l’avvocato ha chiesto che il mio perito di parte prestasse giuramento sulla propria perizia. Gradirei sapere che differenza c’è tra la perizia giurata di un CTP ed una perizia semplice o asseverata.
Grazie ancora e complimenti.
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Gent.le sig.ra,
premesso che una perizia redatta da un tecnico di parte è in ogni caso svolta senza contraddittorio e quindi non può in nessun caso sostituire quella di un CTU svolta invece nell’ambito di un procedimento giudiziario si può brevemente dire che la differenza ricade nella maggiore o minore responsabilità che il tecnico che redige la perizia assume difronte alla legge. Quando un perito deve asseverare e prestare giuramento sulla propria perizia, dinanzi ad un cancelliere del Tribunale o del Giudice di Pace, pur non divenendo alla stessa stregua di un CTU manifesta chiaramente una volontà cosciente di dichiarare il vero, escludendo così che eventuali contenuti di falsità siano dovuta a negligenza o a una leggerezza della condotta (Cass. Civ. Sez. V sent. n. 15485/2009).
Con la perizia asseverata il perito abilitato sottoscrive la perizia confermando la certezza del contenuto “sotto la propria personale responsabilità” e attestando la veridicità del tutto con una dichiarazione riportata nella perizia; il perito si assume la responsabilità di falsi ideologici e materiali. Aggiungendo poi alla stessa la formula del giuramento davanti ad un pubblico ufficiale la perizia asseverata giurata diviene a tutti gli effetti un atto pubblico attribuendone univocamente al perito la veridicità del contenuto.
Nella sentenza del T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, n. 450 del 2008 viene definita puntualmente la differenza tra perizia asseverata e perizia giurata, in cui la prima non prevede giuramento sulle dichiarazioni dinanzi al Cancelliere del Tribunale e/o del Giudice di Pace.
Sperando di essere stato utile saluto e ricambio i ringraziamenti per il sito.
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Egregio Ing. Lops
Vi contatto per un informazione tecnica in merito alle
tariffe dei CTP. Più precisamente mi hanno richiesto:
prospetto delle competenze per pareri agli atti,
per le partecipazioni alle CTU con redazione di perizie e
note.
Per quanto concerne il CTU mi sono avvalso del DECRETO 30
maggio 2002 articolo 17 in merito ai sinistri stradali,
mentre per i compensi del CTP ho alcune difficoltà.
Potrebbe gentilmente aiutarmi in merito a ciò.
Attendo vostro risconto
Cordiali Saluti
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Gent.le collega,
credo che l’Ordine degli Ingegneri di Brindisi, dove lei esercita, sia l’organo istituzionale più competente per aiutarla in materia di tariffe. Si può quindi rivolgere tranqulillamente per chiarimenti al Presidente della Comissione Parcelle presente in tutti gli Ordini professionali.
In ogni caso visto che ha richiesto il mio parere le scrivo quanto segue:
Quella del CTP è un’attività libero professionale a tutti gli effetti e pertanto sottoposta secondo la vigente normativa al regime della libera contrattazione (legge 27/2012). Per determinare un compenso da proporre al suo cliente può procedere in diversi modi:
– compenso a vacazione (con vacazione secondo l’ex tariffario degli ingegneri o da pattuire al momento)
– compenso a forfait da pattuire al momento dell’incarico
– compenso uguale a quello del CTU applicando il DM 30 maggio 2002 se vi è qualche articolo che si adatta all’incarico ricevuto
ovviamente in tutti e tre i casi le spese documentate o no vanno aggiunte a parte.
Qualunque sia il criterio che deciderà di adottare è bene chiarirlo subito con il cliente magari per iscritto (vedi D.M. 140/2012).
Spero di esserle stato di qualche aiuto.
Cordialità
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Vi ringrazio per il celere riscontro e per la completa
risposta.
Cordiali Saluti
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Gent.le collega,
basandomi sulla mia esperienza personale, credo proprio che il consiglio che le ha dato il magistrato al quale si è rivolto sia quello migliore.
Capita a volte che alcune parti, se credono che il CTU sia loro avverso, tentino, con comportamenti provvocatori (e/o come nel suo caso scorretti), di screditare la persona del CTU provvocandolo per cercare di coinvolgerlo nel conflitto costringendo poi il Magistrato a sostituirlo con un’altro. Smascherare, come ha fatto Lei, questi soggetti evitando di cadere nella loro trappola è sicuramente il miglior epilogo.
(La rimando a riguardo all’articolo scritto sul mio sito blog all’indirizzo: https://ugolops.wordpress.com/2008/12/04/circa-l%e2%80%99attivita-del-ctu/).
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Egr. Ing. LOPS
Sono un “giovane” CTU, ultimamente mi capitano sovente incarichi per la ricostruzione di incidenti stradali, no fra veicoli, ma bensì fra ostacoli / oggetti fissi. Nell’ultima CTU, relazionata e consegnata, sin dall’inizio delle perazioni peritali avvertii una certa astiosità, nei miei confronti e nei modi in cui affrontai CON PURA MPARZIALITA’, l’accaduto da parte dei relativi CTP, la cui domanda, la più persistente, fu : Ora vogliamo vedere come calcola la velocità.
Alla fine la questione è che l’avvocato di parte attore mi invia una mail dicendo di aver depositato le conclusioni di parte, tutto normale il lunedì successivo le ritiro ma nella lettura mi accorgo di frasi ( su atto pubblico!)di insulti , frasi di un certo accanimento, insomma più che esposizione tecnico scientifica, sembrava di essere in uno di quei bar sport, dopo una partita di calcio.
Le chiedo, gentilmente cosa mi suggerisce Lei a riguardo?
Ho informato il Magistrato che rimasto senza parole e allibito mi ha consigliato di far presente dell’accaduto l’Ordine di appartenenza, ha comunque annotato il nominativo del CTP e del legale, che non ha vigilato sulla relazione (non ha letto) e la depositata in cancelleria.
Quanto di tutto questo è giusto?
E’ punibile il CTP che ha evidenziato oltre i miei dati tutte le frasi riportandole in un documento pubblico?
Grazie per la sua disponibilità fiducioso di un suo riscontro porgo distinti saluti.
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