Il CTU e la liquidazione solidale tra le parti

Chi paga la CTU disposta dal G.I. (con o senza richiesta esplicita delle parti)? A chi spetta l’onere? La Suprema Corte si è più volte pronunciata sulla questione con diverse sentenze, tutte concordanti tra loro. Si citano le massime di alcune tra le sentenze più recenti :

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 ottobre – 12 novembre 2015, n. 23133, “Qualora il consulente tecnico d’ufficio non abbia ricevuto il proprio compenso dalle parti a ciò obbligate a seguito dell’emissione di decreto provvisorio di liquidazione, ed abbia inutilmente chiesto il dovuto ai soggetti indicati nel decreto di liquidazione provvisoria delle sue spettanze, secondo le percentuali ivi stabilite, le parti sono solidalmente obbligate a corrisponderlo a prescindere dalla diversa ripartizione delle medesime spese stabilita nella sentenza che ha definito la controversia.”.

•  Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 ottobre – 5 novembre 2014, n. 23522, “Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, che lo ponga a carico delle parti tra loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, ove non espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite del giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la consulenza è stata espletata.”.

Cass. civ. Sez. VI del 08/11/2013 n. 25179, “Il decreto di liquidazione di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 11 ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata e – finchè la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche in ordine alle spese – ha l’effetto di obbligare il CTU a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadempienza può agire nei confronti dell’altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell’onere delle spese.”.

Tribunale Torino, sez. III civile, sentenza 30.12.2011 n. 7654, “Il compenso spettante al Ctu, in mancanza di diversa previsione, è posto solidalmente a carico delle parti. Pertanto, se dopo l’emissione del decreto di liquidazione del giudice in favore del Ctu le parti non fanno opposizione, il Ctu può procedere anche nei confronti di una sola parte, pretendendo il versamento dell’intera somma,a nulla rilevando che nel frattempo il giudizio sia giunto a sentenza e il giudice abbia posto le spese a carico dell’altra parte oppure solo parzialmente a carico della parte intimata. Quest’ultima, infatti, trattandosi di obbligazione solidale, resta obbligata a corrispondere l’onorario anche quando risulti vittoriosa o, comunque, solo parzialmente debitrice della somma pretesa e, quindi, non può esimersi dall’obbligo di versare anche l’intera somma, salvo rivalersi, in sede di regresso, nei confronti della parte sulla quale il giudice abbia fatto ricadere l’onere delle spese o una parte di esse.”.

Cass. civ. Sez. II del 30/12/2009 n. 28094, la Suprema Corte statuiva il seguente principio: ”Il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, per il principio di solidarietà, è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che la sua attività è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.”.

• Cass. civ. Sez. II del 15/09/2008 n. 23586, la S. C. dichiarava: “In tema di compenso al consulente d’ufficio, l’obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l’attività svolta dal consulente finalizzata all’interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell’ausiliare.”.

Cass. civ. Sez. I, 08/07/1996, n. 6199, la S.C. dichiarava: “ Poiché la prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell’ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall’ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli.”.

La CTU non è un vero e proprio mezzo di prova, ma un ausilio per il giudice ogni qual volta ricorrano specifiche questioni tecniche che richiedono una puntuale cognizione di tipo tecnico: essa è finalizzata ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze; è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito; costituisce atto necessario del processo che l’ausiliare pone in essere nell’interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale.

In considerazione della natura dell’incarico, e poiché il regime di pagamento delle spettanze del consulente non è regolato in base al principio della soccombenza, il quale assume rilevanza solo nel rapporto interno tra le parti, l’ausiliario può richiedere l’intero compenso anche ad una sola delle parti, secondo il criterio generale della solidarietà ex artt. 1292 ss. c.c., e salva l’azione di regresso nei rapporti interni tra le parti obbligate.

Quindi, la parte citata dal CTU per il pagamento del compenso non può opporgli la diversa regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza, ma deve pagare l’intero compenso per poi successivamente agire in regresso nei confronti della parte a cui carico sono state poste le spese nella sentenza.

11 pensieri riguardo “Il CTU e la liquidazione solidale tra le parti”

  1. Salve,
    ho ricevuto il decreto di liquidazione dal Giudice che pone spese ed onorari a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
    Orbene, il CTU ha chiesto ed ottenuto dal G.I. l’ autorizzazione a svolgere delle indagini termografiche e poneva a carico di parte attrice le spese di tale indagine. Al momento di emettere fattura per il compenso del CTU la parte attrice mi vuole decurtare i costi sostenuti per indagine e sostiene che sono a carico del CTU il tutto sostenuto dal proprio legale!
    E’ pazzesco come si possa pensare che il CTU sostenga costi, e non bassi, per svolgere il proprio incarico! Aiuto cosa devo fare?

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    1. Gent.le sig.ra,
      purtroppo, da quanto posso dedurre dal suo quesito, non può fare molto. E’ il G.I. che decide a chi vadano assegnati i costi della CTU e visto che le indagini suppletive sono state autorizzate le stesse rientrano tra i costi della CTU. Ciò che fa testo è il decreto finale mentre gli altri sono sono solo da considerare in via provvisoria. Se può consolarla, anche quest’ultimo decreto, se ancora il G.I. non si è espresso sul giudizio della causa, è da considerare una ripartizione provvisoria che verrà poi posta definitivamente tutta a carico di parte soccombente o secondo la ripartizione finale che solo il G.I. può decretare. Se ha delle difficoltà economiche può comunque contattare il CTU e chiedere di dilazionare in pagamento in più rate.

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  2. Sono state pubblicate nuove sentenze tutte sul solco scritto dall’ing. Lops ad es. Tribunale Torino, sez. III civile, sentenza 30.12.2011 n° 7654.
    Anch’io ho seguito i suoi consigli e debbo dire che mi sono trovato benissimo anche in situazioni in cui ormai avevo perso ogni speranza di recuperare i miei compensi.

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    1. Se il ctu non documenta le spese ex art 56 DPR 30 maggio 2002 ma ottiene lo stesso dal G.I. la liquidazione e il G.I. non si ravvede della “dimenticanza nemmeno su istanza ex art 177 cpc …..è proprio grave.

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      1. Gent.le sig.ra,
        l’oggetto del suo intervento esula dall’argomento trattato nell’articolo, ma vista la sua insistenza nel riproporlo e la mia proverbiale pazienza le risponderò comunque anche se per l’ultima volta. Se ha presentato istanza contro il provvedimento di liquidazione ed il secondo G.I. nominato le ha dato anche lui torto l’unica altra cosa che può fare, se proprio crede che per per ben due volte due giudici diversi abbiano sbagliato, è rivolgersi alla Cassazione. Più che rivolgersi qui deve andare da un avvocato e chiedere a lui se ricorrono gli estremi e occhio che sia un professionista sincero.

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  3. Per una procedura esecutiva, il G.E. liquida il compenso del C.T.U. ponendolo a carico della creditore procedente. In tale procedura sono intervenute numerosi istituto di credito. Orbene in virtù delle summenzionate sentenze della Cassazione è possibile recuperare la somma da uno degli istituti di credito in virtù della maggiore solidità economica rispetto al ricorrente (Semplice e piccola srl)?

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    1. In teoria si, ma mettere in pratica la cosa non è sempre semplicissimo perchè la parte a cui ci si rivolge potrebbe opporsi e quindi ci vorrebbe più tempo per il recupero (comunque tentare non nuoce chierendo prima le carte a proipria disposizione ossia le sentenze). Se non funziona la cosa più semplice è fare istanza di rettifica al G.E. (dopo avergli parlato a voce) per chiedergli di specificare la natura solidale del pagamento al CTU tra le parti (sempre citandogli se necessario le sentenze ed il fatto che la parte a cui era stato provvisoriamente messo a carico la liquidazione non è in grado di pagare).

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  4. Beh nel mio caso il G.I. ha assegnato interamente a me i costi della ctu (io ero parte attrice ma la ctu è stata chiesta dal convenuto) e non capisco perchè! Il primo grado non si è ancora compiuto quindi ancora di più non capisco perchè è come se il gi avesse anticipato la sentenza o è solo una mia impressione?

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    1. E’ una prassi molto comune che il G.I., soprattutto nelle ATP anche quelle fatte in corso di causa, assegni provvisoriamente a carico di sola parte attrice il costo della CTU, rientra nei poteri decisionali del G.I. decidere chi deve anticipare le spese. Non vi è un criterio preciso sull’argomento ma solo delle consuetudini, teso che la CTU è uno strumento a vantaggio di tutte le parti e non solo di chi la richiede. Sarà solo a sentenza che il G.I. condannerà chi deve pagare, in via definitiva, tutte le spese processuali ivi compresa la CTU. Non credo quindi che si tratti di una anticipazione della sentenza.

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      1. Ecco in verità la perizia oggetto della discussione riporta elementi non veritieri e anche la modalità di calcolo della parcella porta a un qualcosa di abnorme rispetto al questito posto. il giudice è perito dei periti e dovrebbe valutare quanto scritto per poi essere in grado di sentenziare. In questo caso non sono state fatte le opportune verifiche nemmeno sui soldi che questo ctu chiede per il suo lavoro.

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