Recenti pronuncie sul concetto di pertinenza

lexambienteAlcune recenti sentenze, pubblicate sul sito di Lexambiente.it hanno ripreso il tema del concetto di pertinenza per alcune opere, che vengono così sottratte dal regime concessorio:

  1. La realizzazione su un terrazzo a livello di un ripostiglio in alluminio può essere considerata opera pertinenziale. (link alla sentenza su Ripostiglio)
  2. Una pensilina modulare di metri cinque di lunghezza per ottanta centimetri di profondità, assicurata al prospetto dell’edificio mediante bulloni, realizzata in materiale plastico e priva di pilastri di sostegno, assume la sua natura meramente pertinenziale, che la sottrae dal regime concessorio. Le tettoie ed i ripari esterni dagli agenti atmosferici sono qualificabili come pertinenze, ove siano aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale. Esse, ove siano di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell’edificio cui accedono. La dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono. (link alla sentenza su Pensilina)

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