Alcune recenti sentenze, pubblicate sul sito di Lexambiente.it hanno ripreso il tema del concetto di pertinenza per alcune opere, che vengono così sottratte dal regime concessorio:
- La realizzazione su un terrazzo a livello di un ripostiglio in alluminio può essere considerata opera pertinenziale. (link alla sentenza su Ripostiglio)
- Una pensilina modulare di metri cinque di lunghezza per ottanta centimetri di profondità, assicurata al prospetto dell’edificio mediante bulloni, realizzata in materiale plastico e priva di pilastri di sostegno, assume la sua natura meramente pertinenziale, che la sottrae dal regime concessorio. Le tettoie ed i ripari esterni dagli agenti atmosferici sono qualificabili come pertinenze, ove siano aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale. Esse, ove siano di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell’edificio cui accedono. La dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono. (link alla sentenza su Pensilina)