Ecco un’interessante sentenza pubblicata sul sito di Lexambiente.it riguardante le emissioni odorigene (emissioni odorose o qualsivoglia dire puzzolenti):
TAR Veneto, Sez. III, n. 573, del 5 maggio 2014
Aria.Le emissioni odorigene rientrano nella definizione d’inquinamento atmosferico e di emissioni in atmosfera
Anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di «inquinamento atmosferico» e di «emissioni in atmosfera», poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di «pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente», che di compromissione degli «altri usi legittimi dell’ambiente», ed in sede di rilascio dell’autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l’inquinamento atmosferico (infatti per l’art. 296, comma 2, lett. a, del Dlgs. 152/2006, il progetto deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e qualità), possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili. (Scarica la sentenza)