Chiedendo chiarimenti all’Assistenza Cancelleria Telematica della Regione Toscana e mi subito è stata data questa interessante risposta valida ogni qualvolta il deposito telematico degli atti eccedono i 30 Mb (limite di capienza delle PEC italiane) e che sono lieto di condividere:
“Specifichiamo, nella descrizione del deposito può mettere “parte 1” e “parte 2″ così come dentro la busta in un campo descrittivo, però dipende dal tipo di atto.
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/12, come modificato dall’art. 51,comma 2, d.l. n.90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza.
Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.”.
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