
Le spese che hanno ad oggetto la statica di un edificio come quelle attinenti alle scale vanno distribuite tra tutti i condomini, compresi quelli del pian terreno. Il condomino che vive in un appartamento al piano terra è tenuto al pagamento delle spese per il rifacimento delle scale, che costituiscono bene strutturale e necessario dell’edificio. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 21886 del 5 dicembre 2012.
Secondo la Corte «le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicalo nell’art. 1117 Cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiché anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio».
I lavori relativi alle scale rappresentano, dunque, «opere di consolidamento riguardanti la statica del fabbricato» e non «opere di mero rifacimento»; conseguentemente è assolutamente legittimo che vengano poste a carico di tutti i condomini.
Nella fattispecie un condomino che viveva in un appartamento al piano terra rivendicava, proprio alla luce della collocazione della sua abitazione, il diritto ad essere esonerato dalla spesa per il rifacimento delle scale, dal momento che non ne faceva uso.