Già nel 2008 avevo affrontato su questo sito la questione degli incarichi di consulenza tecnica d’ufficio conferiti dall’Autorità giudiziaria a professionisti che siano anche dipendenti pubblici.
Il tema riguardava, in particolare, la necessità o meno per il dipendente pubblico nominato CTU di ottenere la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
All’epoca il principale riferimento era costituito dalla circolare del Ministero della Giustizia del 4 gennaio 1999, prot. 23/99/U, che aveva escluso l’applicabilità agli incarichi giudiziari delle disposizioni che subordinavano lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei pubblici dipendenti alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
A distanza di anni, il quadro è stato significativamente rafforzato sia dalla giurisprudenza amministrativa sia da un successivo intervento dello stesso Ministero della Giustizia.
La circolare ministeriale del 4 gennaio 1999
La circolare prendeva le mosse dal problema dell’applicabilità agli incarichi di consulenza tecnica conferiti dall’Autorità giudiziaria della disciplina allora vigente per gli incarichi esterni dei dipendenti pubblici.
Dopo avere acquisito il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero escluse l’applicabilità di tale regime agli incarichi di natura giudiziaria.
Il principio si fondava essenzialmente sulla particolare posizione del CTU: il consulente tecnico d’ufficio è ausiliario del giudice e, nello svolgimento dell’incarico, assume rilievo prevalente il carattere di munus pubblico rispetto a quello proprio di una normale attività professionale autonoma.
Subordinare la scelta del consulente all’autorizzazione di un’Amministrazione esterna avrebbe inoltre potuto limitare la libertà del giudice nell’individuazione dell’ausiliario ritenuto più idoneo.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 3513/2017
Un’importante conferma è intervenuta con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 luglio 2017, n. 3513.
La controversia riguardava alcuni medici legali dipendenti dell’Università Federico II di Napoli e iscritti all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale.
Il Consiglio di Stato ha escluso che il singolo incarico di CTU debba essere sottoposto alla preventiva autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
La decisione poggia su due elementi particolarmente significativi.
Il primo riguarda il soggetto che conferisce l’incarico: l’Autorità giudiziaria non è identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici o i privati cui fa riferimento l’art. 53.
Il secondo riguarda la natura stessa dell’incarico: la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce una normale prestazione d’opera professionale, ma una funzione pubblica svolta a fini di giustizia.
Il Consiglio di Stato ha inoltre collegato tale conclusione al principio di indipendenza della Magistratura: subordinare la concreta possibilità del giudice di avvalersi di un determinato consulente all’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza del tecnico potrebbe interferire con la libertà di scelta dell’ausiliario.
La conferma del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2019
Particolarmente significativa è la successiva circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2019, perché affronta espressamente l’attualità della precedente circolare del 1999 alla luce dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
Il Ministero ricorda che la disciplina oggi contenuta nell’art. 53 ha sostituito quella vigente all’epoca della precedente circolare e conferma il principio già espresso nel 1999.
L’incarico affidato a un dipendente pubblico per lo svolgimento di compiti che concorrono alla realizzazione della funzione giudiziaria esula dall’ambito applicativo dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
La stessa circolare del 2019 richiama espressamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 3513/2017, confermando quindi la convergenza tra orientamento ministeriale e giurisprudenza amministrativa.
Conclusioni
Il quadro che emerge dalle fonti succedutesi nel tempo appare oggi sufficientemente consolidato.
L’incarico di consulente tecnico d’ufficio conferito dall’Autorità giudiziaria a un dipendente pubblico non è assimilabile a un ordinario incarico professionale extraistituzionale e non è pertanto soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
Il principio affermato dal Ministero della Giustizia nel 1999 non è stato superato dalla successiva evoluzione normativa: è stato invece confermato dal Consiglio di Stato nel 2017 e nuovamente richiamato dallo stesso Ministero nel 2019.
Occorre tuttavia mantenere distinta la posizione del CTU, nominato dall’Autorità giudiziaria quale ausiliario del giudice, da quella del consulente tecnico di parte (CTP), il cui incarico deriva invece dalla parte. Le conclusioni sopra richiamate non possono quindi essere automaticamente estese alle consulenze tecniche di parte o agli ordinari incarichi professionali privati svolti dal pubblico dipendente.
Resta inoltre distinta la questione di eventuali obblighi di comunicazione o informazione previsti dalla specifica Amministrazione di appartenenza, che non devono essere confusi con il diverso regime della preventiva autorizzazione previsto dall’art. 53.
Fonti
- Ministero della Giustizia – Circolare 4 gennaio 1999, prot. 23/99/U, Applicabilità agli incarichi di consulenza tecnica conferiti dall’Autorità giudiziaria.
- Consiglio di Stato, Sezione VI – Sentenza 17 luglio 2017, n. 3513.
- Ministero della Giustizia – Circolare 10 gennaio 2019, Regime della preventiva autorizzazione per incarico extraistituzionale – Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 – Incarichi conferiti dall’Autorità giudiziaria – Applicabilità – Esclusione.