Trasformazione abusiva di vani tecnici in locali abitativi

logo Alcune recenti sentenze hanno ripreso il tema della trasformazione abusiva di locali tecnici (quali cantine, garage, sottotetti, ecc.) in spazi ad uso abitativo. In particolare è stato riaffermato il criterio secondo cui la realizzazione di vani abitativi in numero maggiore di quelli autorizzati, con abusiva trasformazione di volumi tecnici in superfici e volumi destinati ad uso abitativo, non integra affatto una ipotesi di aumento delle «cubature accessorie» o di «diversa distribuzione interna delle singole unità abitative», ma comporta una significativa modifica delle opere realizzate rispetto a quelle assentite, ed ha come risultato un carico abitativo non previsto. Con questa motivazione la III sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37253/08 dell’1-10-2008, ha respinto il ricorso avanzato dal committente e dal direttore dei lavori, condannandoli per avere abusivamente trasformato e destinato a fini abitativi alcuni vani che secondo la concessione edilizia avrebbero dovuto fungere da locali tecnici dell’immobile (cantine, autorimessa, locale caldaia). I Giudici hanno aderito integralmente alla tesi prospettata dalla Corte d’appello, la quale aveva affermato che: – la realizzazione di non previsti spazi abitativi aumenta in modo significativo la volumetria dell’immobile, dal cui calcolo ai fini della concessione edilizia erano stati esclusi i vani tecnici; – la trasformazione dei locali è stata attuata tramite la predisposizione di impianti, allacciature di servizi, arredamento, accessori elettrici e dunque non opere provvisorie ma di natura permanente e strutturale; – detti interventi sono stati autorizzati con variante in corso d’opera, ma senza dare conto della diversa destinazione dei vani, e quindi prospettando all’amministrazione comunale una situazione di fatto intenzionalmente diversa da quella reale ed andando di fatto a concretizzare un mutamento della destinazione d’uso, mai autorizzato. La Corte ha altresì precisato che la responsabilità anche del direttore dei lavori discende dalla consistenza, dalle caratteristiche e dalle finalità degli interventi, e che infine l’avvenuta concessione edilizia in sanatoria a posteriori non esclude la rilevanza penale dei fatti contestati.

Riferimenti ed alcune sentenze sull’argomento:

 Lexambiente.it 

Corte di cassazione  37253/08 del 1-10-2008

Corte di cassazione 3590/09 del 27-1-2008 

Legislazione Tecnica

Corte di Cassazione 36567/08 del 24.9.2008 

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