Alcune recenti sentenze hanno ripreso il tema della trasformazione abusiva di locali tecnici (quali cantine, garage, sottotetti, ecc.) in spazi ad uso abitativo. In particolare è stato riaffermato il criterio secondo cui la realizzazione di vani abitativi in numero maggiore di quelli autorizzati, con abusiva trasformazione di volumi tecnici in superfici e volumi destinati ad uso abitativo, non integra affatto una ipotesi di aumento delle «cubature accessorie» o di «diversa distribuzione interna delle singole unità abitative», ma comporta una significativa modifica delle opere realizzate rispetto a quelle assentite, ed ha come risultato un carico abitativo non previsto. Con questa motivazione la III sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37253/08 dell’1-10-2008, ha respinto il ricorso avanzato dal committente e dal direttore dei lavori, condannandoli per avere abusivamente trasformato e destinato a fini abitativi alcuni vani che secondo la concessione edilizia avrebbero dovuto fungere da locali tecnici dell’immobile (cantine, autorimessa, locale caldaia). I Giudici hanno aderito integralmente alla tesi prospettata dalla Corte d’appello, la quale aveva affermato che: – la realizzazione di non previsti spazi abitativi aumenta in modo significativo la volumetria dell’immobile, dal cui calcolo ai fini della concessione edilizia erano stati esclusi i vani tecnici; – la trasformazione dei locali è stata attuata tramite la predisposizione di impianti, allacciature di servizi, arredamento, accessori elettrici e dunque non opere provvisorie ma di natura permanente e strutturale; – detti interventi sono stati autorizzati con variante in corso d’opera, ma senza dare conto della diversa destinazione dei vani, e quindi prospettando all’amministrazione comunale una situazione di fatto intenzionalmente diversa da quella reale ed andando di fatto a concretizzare un mutamento della destinazione d’uso, mai autorizzato. La Corte ha altresì precisato che la responsabilità anche del direttore dei lavori discende dalla consistenza, dalle caratteristiche e dalle finalità degli interventi, e che infine l’avvenuta concessione edilizia in sanatoria a posteriori non esclude la rilevanza penale dei fatti contestati.
Riferimenti ed alcune sentenze sull’argomento:
Corte di cassazione 37253/08 del 1-10-2008
Corte di cassazione 3590/09 del 27-1-2008
Corte di Cassazione 36567/08 del 24.9.2008
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