Cosa sono le norme armonizzate? Il 24/11/2009 sul sito di Legislazione Tecnica è apparso un articolo (in parte qui riproposto) avente come oggetto le norme armonizzate ed in particolare: chiarimenti sulla loro emanazione, applicazione, validità e modalità operative.
Innanzitutto occorre premettere quanto segue, per ben definire le norme armonizzate e comprenderne il significato giuridico:
- l’armonizzazione legislativa CEE contenuta nelle direttive si limitata a stabilire i requisiti essenziali (ad esempio: requisiti di sicurezza di interesse generale) necessari per garantire la libera circolazione dei prodotti in tutta la Comunità, mentre il compito di elaborare le corrispondenti specifiche tecniche è affidato agli organismi di normalizzazione europei (CEN, CENELEC, ETSI);
- le norme armonizzate offrono una garanzia per quanto riguarda i requisiti essenziali stabiliti nelle direttive, e i prodotti fabbricati in conformità ad esse si presumono di conseguenza conformi ai requisiti essenziali. Le norme armonizzate non sono obbligatorie, pertanto sono possibili percorsi alternativi per garantire i requisiti essenziali dei prodotti, ma il produttore ha l’obbligo di provare la rispondenza dei prodotti a detti requisiti essenziali;
- per alcuni requisiti, ad esempio quelli che non coinvolgono la sicurezza del consumatore o dell’utilizzatore, il produttore può emanare una dichiarazione di conformità, mentre per altri deve prima ottenere un attestato di conformità da un organismo notificato e solo successivamente può dichiarare la conformità del proprio prodotto ai requisiti essenziali;
- le autorità pubbliche sono sempre responsabili della sorveglianza al fine di garantire la conformità dei prodotti circolanti sul proprio territorio ai requisiti essenziali di sicurezza;
- le clausole di sicurezza impongono agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate per ritirare i prodotti non sicuri dal mercato. Se un prodotto non conforme viene posto in commercio con falsa dichiarazione, il Ministero sorvegliante ne dispone il divieto di commercializzazione ed il ritiro.
Nel caso in cui venga aggiornata una direttiva o una norma armonizzata contenente requisiti essenziali senza i quali il dispositivo può risultare pericoloso per l’utilizzatore, il Ministero competente stabilisce l’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti e la data del divieto di circolazione o di commercializzazione dei vecchi dispositivi.
Nello specifico si ritiene che se la norma aggiornata non prevede che il produttore possa dichiarare alcuni requisiti essenziali, ma prevede che debba ottenere un attestato da un organismo notificato, è quest’ultimo che ne stabilisce le modalità in base alla norma aggiornata.
L’applicazione di una norma volontaria spetta al produttore, il quale può applicare qualsiasi altra norma o addirittura una sua specifica interna per produrre un prodotto, ma per poterlo commercializzare liberamente in Europa è tenuto a dimostrarne e dichiararne la conformità ai requisiti essenziali stabiliti nella direttiva comunitaria. La conformità del prodotto ai requisiti essenziali contenuti in una direttiva è dichiarata dalla marcatura CE e dal numero di direttiva stessa.
In base a quanto detto, nel caso non sia stato emanato un provvedimento specifico che fa decadere la norma o il divieto di circolazione dei vecchi dispositivi, il produttore può applicare in linea teorica qualsiasi norma, anche se è bene applicare quella contenente l’ultimo aggiornamento.
L’onere della prova spetta quindi al produttore, il quale nel caso di incidente deve dimostrare tecnicamente di aver adottato tutti gli accorgimenti, e che il proprio dispositivo era rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nella direttiva. In questi casi l’utilizzo della norma armonizzata semplifica per il produttore la dimostrazione della non pericolosità del prodotto, dato che la semplice applicazione della norma ne fa presumere il possesso dei requisiti essenziali. Da questa considerazione scaturisce la falsa convinzione sull’obbligatorietà delle norme armonizzate.