Nuovamente la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28479 del 10.7.2009 si è espressa in materia urbanistica ed in particolare sull’ipotesi di aggravamento del carico urbanistico e del conseguente eventuale sequestro preventivo dell’immobile oggetto di abuso.
Nella fattispecie è stato esaminato il caso di un immobile costituito in parte da locali tecnici ad uso magazzino e deposito e in parte da alloggi, trasformato in assenza di titolo abilitativo, in un unico immobile residenziale di lusso.
In merito la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza, ribadendo che :«il cosiddetto carico urbanistico da prendere in considerazione ai fini della consumazione dell’illecito va riferito all’entità abusiva unitariamente considerata e non ai singoli interventi individualmente valutati» e che «è legittimo il sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere interne che ne abbiano comportato il mutamento della destinazione d’uso, realizzandosi in questo caso un’ipotesi di aggravamento del cosiddetto carico urbanistico».
La circostanza che i locali deposito poi trasformati fossero già al servizio degli alloggi non consente di ritenere ininfluente ai fini del carico urbanistico la loro trasformazione. Ad ulteriore conferma la Corte ha sottolineato che non sono stati previsti nella fattispecie adeguati spazi per parcheggi ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/1942.
Fonti:
http://www.legislazionetecnica.it
Argomenti correlati nel blog:





Alcune recenti sentenze hanno ripreso il tema della trasformazione abusiva di locali tecnici (quali cantine, garage, sottotetti, ecc.) in spazi ad uso abitativo. In particolare è stato riaffermato il criterio secondo cui la realizzazione di vani abitativi in numero maggiore di quelli autorizzati, con abusiva trasformazione di volumi tecnici in superfici e volumi destinati ad uso abitativo, non integra affatto una ipotesi di aumento delle «cubature accessorie» o di «diversa distribuzione interna delle singole unità abitative», ma comporta una significativa modifica delle opere realizzate rispetto a quelle assentite, ed ha come risultato un carico abitativo non previsto. Con questa motivazione la III sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37253/08 dell’1-10-2008, ha respinto il ricorso avanzato dal committente e dal direttore dei lavori, condannandoli per avere abusivamente trasformato e destinato a fini abitativi alcuni vani che secondo la concessione edilizia avrebbero dovuto fungere da locali tecnici dell’immobile (cantine, autorimessa, locale caldaia). I Giudici hanno aderito integralmente alla tesi prospettata dalla Corte d’appello, la quale aveva affermato che: – la realizzazione di non previsti spazi abitativi aumenta in modo significativo la volumetria dell’immobile, dal cui calcolo ai fini della concessione edilizia erano stati esclusi i vani tecnici; – la trasformazione dei locali è stata attuata tramite la predisposizione di impianti, allacciature di servizi, arredamento, accessori elettrici e dunque non opere provvisorie ma di natura permanente e strutturale; – detti interventi sono stati autorizzati con variante in corso d’opera, ma senza dare conto della diversa destinazione dei vani, e quindi prospettando all’amministrazione comunale una situazione di fatto intenzionalmente diversa da quella reale ed andando di fatto a concretizzare un mutamento della destinazione d’uso, mai autorizzato. La Corte ha altresì precisato che la responsabilità anche del direttore dei lavori discende dalla consistenza, dalle caratteristiche e dalle finalità degli interventi, e che infine l’avvenuta concessione edilizia in sanatoria a posteriori non esclude la rilevanza penale dei fatti contestati.




