Trasformazione abusiva di vani tecnici: aggravamento del carico urbanistico

Costruzione gruNuovamente la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28479 del 10.7.2009 si è espressa in materia urbanistica ed in particolare sull’ipotesi di aggravamento del carico urbanistico e del conseguente eventuale sequestro preventivo dell’immobile oggetto di abuso.

Nella fattispecie è stato esaminato il caso di un immobile costituito in parte da locali tecnici ad uso magazzino e deposito e in parte da alloggi, trasformato in assenza di titolo abilitativo, in un unico immobile residenziale di lusso.

In merito la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza, ribadendo che :«il cosiddetto carico urbanistico da prendere in considerazione ai fini della consumazione dell’illecito va riferito all’entità abusiva unitariamente considerata e non ai singoli interventi individualmente valutati» e che «è legittimo il sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere interne che ne abbiano comportato il mutamento della destinazione d’uso, realizzandosi in questo caso un’ipotesi di aggravamento del cosiddetto carico urbanistico».

La circostanza che i locali deposito poi trasformati fossero già al servizio degli alloggi non consente di ritenere ininfluente ai fini del carico urbanistico la loro trasformazione. Ad ulteriore conferma la Corte ha sottolineato che non sono stati previsti nella fattispecie adeguati spazi per parcheggi ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/1942.

Fonti:

http://www.legislazionetecnica.it

http://www.altalex.com/

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Trasformazione abusiva di vani tecnici in locali abitativi

Trasformazione abusiva di vani tecnici in locali abitativi

logo Alcune recenti sentenze hanno ripreso il tema della trasformazione abusiva di locali tecnici (quali cantine, garage, sottotetti, ecc.) in spazi ad uso abitativo. In particolare è stato riaffermato il criterio secondo cui la realizzazione di vani abitativi in numero maggiore di quelli autorizzati, con abusiva trasformazione di volumi tecnici in superfici e volumi destinati ad uso abitativo, non integra affatto una ipotesi di aumento delle «cubature accessorie» o di «diversa distribuzione interna delle singole unità abitative», ma comporta una significativa modifica delle opere realizzate rispetto a quelle assentite, ed ha come risultato un carico abitativo non previsto. Con questa motivazione la III sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37253/08 dell’1-10-2008, ha respinto il ricorso avanzato dal committente e dal direttore dei lavori, condannandoli per avere abusivamente trasformato e destinato a fini abitativi alcuni vani che secondo la concessione edilizia avrebbero dovuto fungere da locali tecnici dell’immobile (cantine, autorimessa, locale caldaia). I Giudici hanno aderito integralmente alla tesi prospettata dalla Corte d’appello, la quale aveva affermato che: – la realizzazione di non previsti spazi abitativi aumenta in modo significativo la volumetria dell’immobile, dal cui calcolo ai fini della concessione edilizia erano stati esclusi i vani tecnici; – la trasformazione dei locali è stata attuata tramite la predisposizione di impianti, allacciature di servizi, arredamento, accessori elettrici e dunque non opere provvisorie ma di natura permanente e strutturale; – detti interventi sono stati autorizzati con variante in corso d’opera, ma senza dare conto della diversa destinazione dei vani, e quindi prospettando all’amministrazione comunale una situazione di fatto intenzionalmente diversa da quella reale ed andando di fatto a concretizzare un mutamento della destinazione d’uso, mai autorizzato. La Corte ha altresì precisato che la responsabilità anche del direttore dei lavori discende dalla consistenza, dalle caratteristiche e dalle finalità degli interventi, e che infine l’avvenuta concessione edilizia in sanatoria a posteriori non esclude la rilevanza penale dei fatti contestati.

Riferimenti ed alcune sentenze sull’argomento:

 Lexambiente.it 

Corte di cassazione  37253/08 del 1-10-2008

Corte di cassazione 3590/09 del 27-1-2008 

Legislazione Tecnica

Corte di Cassazione 36567/08 del 24.9.2008 

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Aggravamento del carico urbanistico

 

Circa l’attività del CTU

oltraggio

Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nello svolgimento delle sue funzioni si trova nella veste di pubblico ufficiale ausiliario del Magistrato, condizione che lo investe di considerevoli responsabilità (anche di natura penale). E’ ovvio quindi che per lo svolgimento dell’incarico affidatogli egli deve conoscere bene il proprio ruolo ossia: la normativa di riferimento, i relativi articoli del codice di procedura civile e la prassi utilizzata in Tribunale.

Tali conoscenze risultano indispensabili soprattutto quando il Consulente si trova fuori dall’aula del Tribunale, lontano dall’aiuto del Giudice, a fronteggiare i procuratori legali delle parti, i Consulenti Tecnici di Parte o tutte quelle situazioni di carattere straordinario che richiedono la conoscenza delle norme di procedura. In caso di difficoltà è comunque sempre consigliabile che il CTU si rivolga al Magistrato per le indicazioni del caso.

Per quanto attiene al comportamento del CTU durante il contraddittorio, lo stesso deve sempre essere improntato alla pacatezza nell’esposizione delle argomentazioni e al criterio dell’assoluta imparzialità. Ovviamente, per quanto anzi detto, il CTU deve prestare attenzione a non cadere in tranelli o provocazioni tese a fargli perdere la calma, esponendolo al rischio di sostituzione dietro richiesta della parte che ha interesse nel rinnovo delle indagini medesime. La calma, l’integrazione del contraddittorio e la trasparenza sono senza alcun dubbio i principi base cui un CTU deve sempre ispirarsi.

Ma, cosa bisogna fare quando le parti esagerano arrivando ad oltraggiare il CTU? In tal caso è sempre meglio che il consulente, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, informi il Magistrato dell’accaduto e questo anche nel caso in cui non intenda perseguire legalmente la parte interessata.

Resta infatti sempre aperta la possibilità di adire le vie legali. La giurisprudenza più recente (successiva comunque all’abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale) ritiene che l’offesa al prestigio del pubblico ufficiale sia esattamente corrispondente – in fatto – all’offesa al decoro e all’onore, prevista per il vigente reato di ingiuria. Di conseguenza, si tratterà di ingiuria aggravata ai sensi dell’articolo 61 al n. 10 poiché commessa contro pubblico ufficiale nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue funzioni.

 

Sul tema dell’oltraggio e dell’ingiuria si segnala l’articolo scritto sul sito: http://www.overlex.com  dal titolo:L’abrogato reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 c.p. – Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione”.

 

Un caso particolare: Incarichi di CTU ai pubblici dipendenti

Difetti di costruzione ….. cosa fare?

casa_crepeUna recente sentenza della Corte di Cassazione Civile recita:

“In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art. 1669 cod. civ., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. Al giudice di merito spetta altresì stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo al riguardo non limitarsi alla mera verifica della sussistenza del pericolo di crollo ovvero alla valutazione dell’incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell’immobile, bensì accertare anche se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile”.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, del 26 aprile 2005, (Ud. 07/03/2005) Sentenza n. 8577

Sempre sull’argoment si segnala un interessante un foglio operativo dell’associazione: “Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige” che rappresenta una sorta di “vademecum operativo”  dal titolo: casa nuova vecchia” contenente consigli su come agire per non perdere i propri diritti quando su un’opera edile di nuova costruzione si riscontrano difetti di costruzione.

Altro articolo del blog: “La denuncia di vizi e difetti presenti sull’immobile

Responsabilità del costruttore-venditore, lesioni e fessurazioni dei pavimenti

  

Cass. civ., Sez. II, 29 aprile 2008, n. 10857

Con una nuova sentenza della Cassazione si allarga la responsabilità del costruttore; infatti anche quando le piastrelle del pavimento presentano rotture e fessure dovute ad anomala posa del sottofondo si configura una responsabilità del costruttore – venditore ai sensi dall’articolo 1669 c.c.

Secondo la Cassazione “configurano gravi difetti dell’edificio a norma dell’art. 1669 cod. civ. le carenze costruttive dell’opera – concernenti anche una singola unità abitativa – che ne menomano in modo grave il normale godimento, a causa di realizzazione effettuata con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture”.

 (Si segnala anche a riguardo un articolo apparso su “Ilsole24ore” del 22-9-2008 come riproposto da “Legislazione Tecnica”: Il costruttore paga per i vizi minori

Altro articolo d’interesse:   Difetti di costruzione cosa fare?

Gru su autocarri e per sollevamento materiali

In questi ultimi anni molte aziende che operano nel settore degli allestimenti degli autocarri ed in particolare quelle che operano nella realizzazione di cassoni, per sopperire alla scarsità di ordinativi da parte di concessionari e commercianti di veicoli industriali, hanno ampliato il proprio campo di attività introducendosi anche in quello dell’installazione delle gru su autocarro.
La conseguenza di questa invasione di campo in un settore, quale quello dell’istallazione delle gru, che richiede tutt’altre competenze ha comportato però che sempre più spesso si osservano su strada veicoli viaggianti con pieno carico che supera il peso complessivo ammesso sugli assi oppure con telai che si incrinano a causa di controtelai costruiti in modo inadeguato o ancora veicoli che si sollevano posteriormente dimostrando una stabilità precaria.
Ecco quindi che sempre più spesso capita di dover eseguire consulenze (come CTU o CTP) su problematiche connesse all’istallazione di gru.
Le conseguenze negative che derivano da questo tipo di approccio superficiale è il danno che l’inconsapevole utilizzatore finale riceve trovandosi, suo malgrado, ad operare in condizioni di precarietà e/o di pericolo.
Per installare in modo corretto una gru su un autocarro non si deve cedere alla tentazione dell’improvvisazione ma è necessario acquisire una professionalità specifica conseguibile attraverso un’adeguata formazione tecnica e documentale.
(Si segnala una interessante pubblicazione sul sito di Safety System s.r.l. dal titolo: “Procedure verifiche periodiche apparecchi di sollevamento materiali” che riguarda le procedure di controllo degli apparecchi di sollevamento, ivi comprese le gru su autocarri)

Validità probatoria dei rilievi fotografici

Sul sito: “Lexambiente” è stata pubblicata in data 27 maggio 2008 un’interessante sentenza della Corte di Cassazione la: “sentenza n. 19968 del 19/5/2008“. In essa si afferma che, in base all’art. 234 c.p.p., le fotografie o i rilievi fotografici, anche aerei, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale che può essere sempre acquisita, e sulla quale il giudice può validamente fondare il proprio convincimento anche quando riproducono lo stato dei luoghi.

Incarichi di CTU conferiti ai pubblici dipendenti

 

Le leggi in merito alla incompatibilità  dell’attività di dipendente pubblico con quella autonoma del dipendente stesso si pongono in maniera particolare per gli ingegneri ed i tecnici in genere.

Gli Uffici Giudiziari, in risposta alla richiesta di applicabilità di tali norme anche nei casi di attività prestate dal dipendente pubblico in assolvimento degli incarichi di consulenza tecnica (CTU) conferiti dall’Autorità Giudiziaria, hanno pubblicato la “Circolare del CSM datata 4 gennaio 1999nella quale si legge: “…….. ove tale divieto fosse ritenuto applicabile anche in tema di nomina di periti e consulenti, non solo si svuoterebbe di contenuto la concreta possibilità di scelta fiduciaria da parte del Giudice, prevista dai vigenti codici di rito, ma si impedirebbe al Giudice, dominus del processo, di avvalersi di quelle nozioni tecniche ritenute indispensabili, individuate soltanto in quel determinato soggetto che intende nominare consulente o perito …..”.

Nella stessa circolare si legge inoltre che l’indipendenza della Magistratura garantita dall’art.104 della Costituzione, anche nell’ambito del delicato momento di scelta del perito, non può essere scalfita da norme che condizionano ad un atto vincolante di una autorità amministrativa l’attività giudiziaria intralciandola. Ne consegue quindi che tali norme non si applicano nel caso specifico degli incarichi di consulenza tecnica o peritale conferiti dall’Autorità Giudiziaria.

La circolare chiarisce così in modo definitivo ed inequivocabile una annosa questione che per molto tempo ha creato forti difficoltà ai dipendenti pubblici (ed in particolare a quelli del settore scolastico) che erano incaricati dal Giudice di espletare particolari consulenze.

Alla luce di questa circolare il dipendente pubblico potrà espletare l’incarico di consulenza senza problemi ostativi di sorta e senza obbligo di dover segnalare, aprioristicamente, alla propria Amministrazione di appartenenza il procedimento in cui è stato chiamato dal Giudice per lo svolgimento dell’incarico riservandosi al massimo di comunicare, qualora fosse necessario oltre che giustificato, esclusivamente gli estremi identificativi del procedimento stesso.

Una recente sentenza del 2017 del Consiglio di Stato ritorna sulla vicenda affermando che un dipendente pubblico può accettare incarichi anche senza autorizzazione della propria amministrazione (Consiglio di Stato 3513/2017). A tal riguardo si riporta quanto scrive Legislazione Tecnica sul proprio sito:

Consulenza tecnica d’ufficio e di parte

Ing. Ugo Lops

 

La Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) rappresenta una delle fonti di convincimento del giudice sia nell’ambito delle procedure civili, che in quelle penali.

Sempre più spesso capita al magistrato di dover richiedere l’intervento di un “esperto super partes” che, attraverso le sue specifiche competenze tecnico/scientifiche e l’impiego di un linguaggio comprensibile e chiaro anche per chi non abbia il suo stesso specifico bagaglio cognitivo, consenta al giudice medesimo di acquisire elementi idonei al raggiungimento della verità.

Ad esempio la CTU è richiesta in quei casi in cui è necessario accertare la sussistenza di vizi o difetti di un bene, ovvero di determinarne il quantum di una richiesta di risarcimento o ancora in quelle situazioni nelle quali solo un giudizio equitativo consente di quantificare un danno infatti l’opinione del perito/consulente d’ufficio è l’unica plausibile alternativa ad una valutazione solo di parte o peggio del tutto arbitraria.

Purtroppo, talvolta, capita di riscontrare nell’operato di alcuni CTU contraddittorietà e opinabilità. E’ proprio in questi casi che ben emerge l’importanza del ruolo svolto dal Consulente Tecnico di Parte (CTP) al quale è affidato il compito di collaborare con il consulente o perito del giudice coadiuvandolo nelle ricerche ed evidenziando quegli aspetti tecnici che altrimenti potrebbero non essere tenuti nella giusta considerazione o nella peggiore delle ipotesi ignorati del tutto (certo a scapito della verità scientifica tanto ricercata).

Non tutti i tecnici, per quanto preparati e abili nei loro ambiti disciplinari, possiedono i requisiti base richiesti al consulente/perito d’ufficio (CTU) o di parte (CTP). Ad essi infatti è richiesto come competenze, oltre all’essere esperto in un determinato ambito tecnico-disciplinare, anche di avere conoscenza delle principali norme, leggi e procedure giuridiche ed ancora la capacità di trasmettere e condividere le proprie conoscenze agli altri. 

Il caso: Incarichi di CTU ai pubblici dipendenti

Verità o giustizia?

Blaise Pascal

 

La giustizia e la verità sono due punte così sottili che i nostri strumenti sono troppo smussati per arrivarvi con esattezza. Quando questo accade, essi ne ottundono la punta, appoggiandosi intorno, più sul falso che sul vero.

                                                                      Blaise Pascal

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