Manutenzione scale – paga anche l’inquilino del piano terra

Si ripropone un interessante articolo apparso sul sito di: www.legislazionetecnica.it.

Le spese che hanno ad oggetto la statica di un edificio come quelle attinenti alle scale vanno distribuite tra tutti i condomini, compresi quelli del pian terreno. Il condomino che vive in un appartamento al piano terra è tenuto al pagamento delle spese per il rifacimento delle scale, che costituiscono bene strutturale e necessario dell’edificio. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 21886 del 5 dicembre 2012.

Secondo la Corte «le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicalo nell’art. 1117 Cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poiché anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio».

I lavori relativi alle scale rappresentano, dunque, «opere di consolidamento riguardanti la statica del fabbricato» e non «opere di mero rifacimento»; conseguentemente è assolutamente legittimo che vengano poste a carico di tutti i condomini.

Nella fattispecie un condomino che viveva in un appartamento al piano terra rivendicava, proprio alla luce della collocazione della sua abitazione, il diritto ad essere esonerato dalla spesa per il rifacimento delle scale, dal momento che non ne faceva uso.

Assicurazioni RC professionale obbligo dal 2013

E’ ormai imminente l’obbligo imposto dallo stato di stipulare una polizza assicurativa RC professionale. Infatti dal 15 agosto 2013, così come stabilito dal Regolamento delle Professioni partirà l’obbligo per tutti gli ingegneri liberi professionisti. Le tante proposte offerte dal mercato assicurativo appaiono ai più una vera jungla. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quindi deciso di diffondere un vademecum contenente suggerimenti utili per comprendere le clausole assicurative e prepararsi così a scegliere la compagnia più valida. Il documento fornisce utili indicazioni per la stipula delle polizze assicurative professionali, con chiarimenti su clausole, recessi, sottoscrizioni e rischi. Certo si tratta solo di un primo passo al quale si spera ne seguiranno altri. L’augurio e che presto per venire realmente incontro alle effettive esigenze vengano diffuse, come già accade anche per le assicurazioni RCA, delle tabelle comparative che aiutino concretamente i professionisti in una vera scelta consapevole della polizza più adatta.

Link alla “Linee Guida del CNI alla Polizza Assicurativa

Link alla: “Guida comparativa del CNI

Terremoto in Emilia, ecco perché i capannoni sono crollati

Si riporta un interesante articolo del 31/05/2012 (di Rossella Calabrese) pubblicato sul sito di Edilportale:

Edifici sbriciolati, chiese sventrate, capannoni crollati. Questo il desolante quadro lasciato dal terremoto in Emilia, dopo le due serie di forti scosse del 20 e del 29 maggio. Mentre prosegue la fase dell’emergenza, non si può fare a meno di notare che il sisma ha abbattuto moltissimi capannoni industriali, come fossero di carta, uccidendo alcuni operai che vi lavoravano. Edilportale ha intervistato Gaetano Manfredi, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli e Presidente della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS), che sta collaborando con la Protezione Civile alle attività di supporto all’emergenza in Emilia ed è già operativa sul campo nelle zone colpite.

Le scosse del 20 e 29 maggio hanno causato il crollo di moltissimi capannoni industriali e commerciali, con la perdita di vite umane. La causa dei collassi è riconducibile alla magnitudo del sisma?
Sicuramente l’intensità del sisma è un fattore importante nel crollo di una struttura, ma in questo caso ha avuto un ruolo determinante la grande vulnerabilità di questa tipologia strutturale.

Dai sopralluoghi emergono, a vostro parere, particolari inadeguatezze dei sistemi costruttivi o dei materiali utilizzati?
I capannoni nella maggior parte dei casi sono stati costruiti senza dettagli sismici, peraltro non richiesti dalla normativa dell’epoca di costruzione. Quindi nodi tra travi e colonne senza connessioni meccaniche e piccoli appoggi. Tegoli di copertura semplicemente appoggiati. La maggior parte dei collassi è dovuta alla caduta delle travi dagli appoggi per limite di spostamento.

Lei ha parlato di travi semplicemente appoggiate. Può spiegarci meglio il metodo di costruzione? È una prassi normale per questo tipo di edifici assemblare gli elementi strutturali a secco?
Le travi sono appoggiate sui pilastri ed i tegoli di copertura sono appoggiati a loro volta sulle travi. Il solo attrito garantisce il collegamento. Per questo motivo sopportano bene i carichi verticali, mentre non sono capaci sopportare le azioni orizzontali dovute al terremoto. In Italia è prassi comune realizzare i nodi a secco.

Come si dovrebbero realizzare i capannoni industriali, per impedirne il crollo in caso di sisma?
È necessario introdurre delle connessioni meccaniche in corrispondenza degli appoggi. In questo caso è possibile per la struttura sopportare le azioni sismiche.

La zona colpita era considerata, fino a poco tempo fa, a basso rischio sismico: questo ha fatto sì che non si siano applicati sistemi costruttivi antisismici?
Il problema è stato il ritardo dell’adozione della nuova mappa sismica che è avvenuta solo nel 2003. Tutte le costruzioni realizzate nella zona epicentrale prima di questa data non hanno nessuna capacità di resistere alle azioni sismiche. Oggi in quelle zone basta costruire seguendo la nuova norma tecnica e le mappe di pericolosità esistenti per essere sicuri. Il grande problema sono le costruzioni esistenti, costruite con regole vecchie e spesso senza regole sismiche.

Le caratteristiche geologiche e geotecniche dei siti colpiti possono aver amplificato o ridotto gli effetti del sisma?
Le caratteristiche del suolo sono estremamente importanti. La conformazione della zona padana, con grandi depositi alluvionali, determina amplificazioni o deamplificazioni locali. Questi effetti si sono sicuramente verificati ed hanno inciso sulle forme spettrali e quindi sulle sollecitazioni delle strutture.

Quanto tempo potrebbe durare lo sciame sismico?
Potrebbe durare anche molti mesi considerando i pochi precedenti storici.

Il Consorzio ReLUIS ha pubblicato un Report fotografico realizzato il 29 maggio a Mirandola, che illustra i danni causati dalle scosse.

Software pirata, i professionisti possono utilizzarli

Si riporta un interesante articolo del 6/03/2012 (di Paola Mammarella) pubblicato sul sito di Edilportale:

Tribunale Bologna – non è reato usare programmi senza licenza nelle prestazioni intellettuali non di impresa.
I professionisti iscritti all’Albo, che prestano un’opera intellettuale non equiparabile all’attività di impresa, possono utilizzare software pirata. La pensa così il Tribunale di Bologna, che con una recente sentenza ha convalidato precedenti orientamenti della Cassazione.
Come si apprende da fonti di stampa, il Tribunale di Bologna ha assolto dall’accusa di violazione del diritto d’autore un architetto in possesso di programmi duplicati di cui non possedeva la licenza. La decisione è stata motivata dal fatto che il libero professionista esercita attività intellettuale, diversa da quella industriale, e che, a detta dei giudici, la legge punisce chi usa programmi masterizzati nell’esercizio dell’attività di impresa.
Al contrario, il Tribunale avrebbe affermato che la duplicazione dei software funzionale alla prestazione dell’opera intellettuale non è rilevante ai fini penali. Le stesse considerazioni dovrebbero quindi essere valide anche per gli studi associati, dove ogni professionista resta un lavoratore autonomo.
L’architetto, trovato in possesso di nove programmi installati abusivamente, di valore superiore a 17 mila euro, era stato inizialmente condannato al pagamento di una multa. Alla luce delle considerazioni del Tribunale, il professionista è stato in seguito assolto perché il fatto non sussiste.

Le pronunce precedenti:
La posizione del Tribunale di Bologna si colloca sullo stesso filone di pronunce depositate in precedenza dalla Corte di Cassazione e dalla Corte d’Appello di Trento su casi analoghi.
Nel 2009 la Cassazione ha stabilito che la punizione è giustificata dallo scopo commerciale o imprenditoriale dell’attività. La Corte ha spiegato che non si deve fare confusione tra attività professionale ed imprenditoriale, a meno che non si dimostri che il professionista svolga la sua opera con una organizzazione tale da essere assimilato all’impresa. La differenza per la Cassazione sta nel fatto che l’attività di impresa è esplicitamente a scopo di lucro, mentre quella professionale non prevede un fine industriale. Sulla stessa lunghezza d’onda si è collocata la Corte d’Appello di Trento, che nel 2010 ha assolto due architetti che usavano programmi senza licenza nei loro uffici perché si trattava di liberi professionisti e non di imprenditori.

Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali.

La Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) è un consorzio interuniversitario che ha lo scopo di fornire supporto scientifico, organizzativo e tecnico alle Università consorziate. Il consorzio ha pubblicato le “Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali”.
Tali linee guida sono state redatte con lo scopo di fornire un supporto alla progettazione degli interventi sulle strutture colpite dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009, particolarmente di quelle classificate, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento della Protezione Civile, con esito di agibilità B o C. Le modalità ed i criteri per la definizione di tali progetti nonché per l’ammissibilità ai contributi sono riportate nell’OPCM 3779 del 6 giugno 2009; ulteriori chiarimenti e dettagli relativi alle tipologie di intervento ammesse a finanziamento sono riportate negli Indirizzi pubblicati il 17 luglio 2009.
Nell’ambito degli interventi previsti dagli Indirizzi, le presenti linee guida presentano possibili soluzioni per l’esecuzione di interventi ricadenti nelle seguenti categorie:
1) riparazione di elementi non strutturali danneggiati (A.1 negli Indirizzi);
2) riparazione locale di elementi strutturali (A.4 negli Indirizzi);
3) interventi su tamponature e paramenti esterni non danneggiati volti a prevenire crolli pericolosi per l’incolumità delle persone (B.1 negli Indirizzi);
4) interventi di rafforzamento locale di singole parti e/o elementi di strutture in cemento armato e muratura, ai sensi dell’art. 8.4.3 del DM 14.01.08 e della relativa Circolare n.617 del 2 febbraio 2009 (B.2 negli Indirizzi).
Le tipologie di intervento proposte e dettagliate in queste linee guida possono, naturalmente, adottarsi anche negli interventi sugli edifici più danneggiati, ossia su quelli aventi esito di agibilità E. In tal caso, gli interventi di rafforzamento locale di singole parti o di elementi strutturali andranno concepiti e valutati in un approccio progettuale complessivo di miglioramento sismico, così come previsto nell’OPCM 3790 del 9 luglio 2009 e nei relativi indirizzi del Commissario delegato.

Il CTU e la liquidazione solidale tra le parti

Chi paga la CTU disposta dal G.I. (con o senza richiesta esplicita delle parti)? A chi spetta l’onere? La Suprema Corte si è più volte pronunciata sulla questione con diverse sentenze, tutte concordanti tra loro. Si citano le massime di alcune tra le sentenze più recenti :

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 ottobre – 12 novembre 2015, n. 23133, “Qualora il consulente tecnico d’ufficio non abbia ricevuto il proprio compenso dalle parti a ciò obbligate a seguito dell’emissione di decreto provvisorio di liquidazione, ed abbia inutilmente chiesto il dovuto ai soggetti indicati nel decreto di liquidazione provvisoria delle sue spettanze, secondo le percentuali ivi stabilite, le parti sono solidalmente obbligate a corrisponderlo a prescindere dalla diversa ripartizione delle medesime spese stabilita nella sentenza che ha definito la controversia.”.

•  Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 ottobre – 5 novembre 2014, n. 23522, “Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, che lo ponga a carico delle parti tra loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, ove non espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite del giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la consulenza è stata espletata.”.

Cass. civ. Sez. VI del 08/11/2013 n. 25179, “Il decreto di liquidazione di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 11 ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata e – finchè la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche in ordine alle spese – ha l’effetto di obbligare il CTU a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadempienza può agire nei confronti dell’altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell’onere delle spese.”.

Tribunale Torino, sez. III civile, sentenza 30.12.2011 n. 7654, “Il compenso spettante al Ctu, in mancanza di diversa previsione, è posto solidalmente a carico delle parti. Pertanto, se dopo l’emissione del decreto di liquidazione del giudice in favore del Ctu le parti non fanno opposizione, il Ctu può procedere anche nei confronti di una sola parte, pretendendo il versamento dell’intera somma,a nulla rilevando che nel frattempo il giudizio sia giunto a sentenza e il giudice abbia posto le spese a carico dell’altra parte oppure solo parzialmente a carico della parte intimata. Quest’ultima, infatti, trattandosi di obbligazione solidale, resta obbligata a corrispondere l’onorario anche quando risulti vittoriosa o, comunque, solo parzialmente debitrice della somma pretesa e, quindi, non può esimersi dall’obbligo di versare anche l’intera somma, salvo rivalersi, in sede di regresso, nei confronti della parte sulla quale il giudice abbia fatto ricadere l’onere delle spese o una parte di esse.”.

Cass. civ. Sez. II del 30/12/2009 n. 28094, la Suprema Corte statuiva il seguente principio: ”Il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, per il principio di solidarietà, è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che la sua attività è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.”.

• Cass. civ. Sez. II del 15/09/2008 n. 23586, la S. C. dichiarava: “In tema di compenso al consulente d’ufficio, l’obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l’attività svolta dal consulente finalizzata all’interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell’ausiliare.”.

Cass. civ. Sez. I, 08/07/1996, n. 6199, la S.C. dichiarava: “ Poiché la prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell’ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall’ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli.”.

La CTU non è un vero e proprio mezzo di prova, ma un ausilio per il giudice ogni qual volta ricorrano specifiche questioni tecniche che richiedono una puntuale cognizione di tipo tecnico: essa è finalizzata ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze; è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito; costituisce atto necessario del processo che l’ausiliare pone in essere nell’interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale.

In considerazione della natura dell’incarico, e poiché il regime di pagamento delle spettanze del consulente non è regolato in base al principio della soccombenza, il quale assume rilevanza solo nel rapporto interno tra le parti, l’ausiliario può richiedere l’intero compenso anche ad una sola delle parti, secondo il criterio generale della solidarietà ex artt. 1292 ss. c.c., e salva l’azione di regresso nei rapporti interni tra le parti obbligate.

Quindi, la parte citata dal CTU per il pagamento del compenso non può opporgli la diversa regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza, ma deve pagare l’intero compenso per poi successivamente agire in regresso nei confronti della parte a cui carico sono state poste le spese nella sentenza.

Serve una guida per la scelta delle polizze RC Professionali

Quella delle polizze RC professionali per ingegneri (e non solo) è una vera giungla. Quasi tutte le compagnie propongono dei loro pacchetti ma alla fine i dubbi per chi le sottoscrive permangono sempre. Cosa accade ora che l’obbligo di assicurarsi(*) è diventato una realtà per tutti i professionisti? Gli ordini oltre che a stipulare dubbie convenzioni conalcune compagnie provvederanno a fornire gli iscritti con guide o tabelle comparative utili per una scelta consapevole e senza inganni, che faccia stare tranquilli nel momento del bisogno?

Le polizze RC professionali per ingegneri, ad esempio,  prevedono infatti spesso: alte franchigie (generalmente pari al 10% e con un minimo fisso piuttosto scoraggiante) che non tutelano i professionisti, diffusi sottolimini che di fatto rendono una chimera i massimali proposti, ambiguità nella descrizione delle coperture garantite, costi spesso sproporzionati rispetto ai rischi, premi incerti, per non parlare poi dei costi di assistenza legale che spesso non coprono le spese per le perizie.

A poco servono le parole rassicuranti degli agenti quanto, anche in buona fede, a fronte della richiesta di far mettere nero su bianco se alcune delle attività svolte rientrano esplicitamente nella polizza, ti rispondono: ”Mi dispiace ma la compagnia non da queste precisazioni, però le assicuro che lei è coperto per l’attività che mi ha detto”.

Dal momento che neppure gli ordini professionali forniscono vademecum per orientarsi nella scelta della polizza RC più conveniente, a seconda ovviamente delle necessità individuali, sarebbe bello se tutti fornissimo, in base alle proprie esperienze, un proprio contributo stilando un elenco di garanzie minime che una buona polizza dovrebbe avere e magari una classifica comparativa delle RC attualmente sul mercato, un po’ come si fa per le polizze auto.

Ad esempio, giusto per iniziare, una buona polizza RC professionale dovrebbe avere:

retroattività illimitata, prevedere l’assistenza giudiziaria ivi compreso il costo di eventuali perizie, non elencare le voci di ciò che è coperto (assicurazione all risk) ma solo ciò che è escluso, possibilità di scelta del tipo di franchigia comunque sempre con un limite minimo ed uno massimo proporzionati all’ammontare del premio assicurato, …..

(*) Dalla rasegna stampa di Legislazione Tecnica del 16-9-2011 un articolo pubblicato su Italia Oggi a riguardo del nuovo obbligo di assicurarsi per i professionisti.

Si richiedono maggiori garanzie per chi compra casa

Quattromila imprese di costruzioni fallite nel solo biennio 2009-2010 a causa della crisi. La legge di tutela degli acquirenti di nuove case (Dlg. 122/2005) mette veramente gli acquirenti al riparo dai fallimenti dei costruttori? Secondo un recente articolo di Italia Oggi (preso dalla rassegna di Legislazione Tecnica) purtroppo no. A distanza di più di tre anni dalla realizzaazione di un precedente report sullo stato di attivazione del Dlg. 122/2005 permangono alti livelli di elusione e questo perchè la legge non prevede adeguate sansioni mentre le polizze si rilevano molto onerose per i costruttori.

Link utili:  

– Articolo: Italia Oggi del 31-8-2011

– Testo del Dlg. 122/2005 

Primi dati sulla mediazione obbligatoria

Ilsole24ore.com del 17 giugno 2011 ha pubblicato un interessante report su: “La mediazione civile e commerciale” che qui si ripropone in parte.

Oltre 5mila richieste di conciliazione in poco più di due mesi: le hanno ricevute le 105 Camere di commercio dall’entrata in vigore della riforma sulla mediazione (21 marzo scorso). Di queste, sottolinea Unioncamere in una nota, le 75 Camere già iscritte al registro degli Organismi di mediazione del ministero della Giustizia ne hanno gestite quasi 4mila, il 76% delle quali in materie per cui è ora prevista l’obbligatorietà.

In un caso su 5 si arriva a un accordo “soddisfacente”

Complessivamente, i procedimenti già definiti risultano 1.633, pari al 43% delle mediazioni depositate presso gli Organismi camerali riconosciuti, e nel 20% dei casi si é raggiunto un accordo soddisfacente per entrambe le parti. In alcune Camere, il tasso di conclusione positiva è addirittura superiore al 50 per cento. «Ci aspettiamo – ha detto ancora Capone – che la mediazione obbligatoria potrà dare già entro l’anno un contributo visibile di alleggerimento del lavoro dei tribunali e, soprattutto, dei costi e dei tempi dei contenziosi per le imprese».

La mappa della mediazione

Secondo i dati di Unioncamere, che sono stati messi a disposizione della commissione Giustizia del Senato, le mediazioni obbligatorie tra imprese si sono concluse mediamente in 66 giorni. Quelle relative a rapporti di consumo ne hanno invece richiesti, sempre mediamente, 64. Il valore medio nei due casi è stato, rispettivamente, di circa 155mila euro nelle procedure tra imprese e di 23mila euro circa in quelle aventi per oggetto controversie in materia di consumo. Delle 3.832 mediazioni gestite dagli Organismi camerali, il 33% si è svolto nel Nord-Est, il 27% nel Nord-Ovest, il 25% nel Centro e il 15% nelle regioni del Sud e nelle Isole.

La cedolare secca – come funziona e quando conviene

L’articolo 3 del dlgs n. 23 del 14 marzo 2011 istituisce un’imposta sostitutiva di quelle che sono attualmente dovute sulle locazioni la “cedolare secca sugli affitti“. E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.

Il soggetto che può esercitare l’opzione per l’applicazione della cedolare secca è il locatore, persona fisica (privato che non agisce nell’esercizio di impresa o professione), proprietario o titolare di diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione) di unità immobiliari abitative locate.

Aliquote

La cedolare secca si applica con un’aliquota del:

19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dall’articolo 1, D.L. 30.12.1988 n. 551.

21% per gli altri contratti di locazione a uso abitativo, quelli conclusi a prezzi di mercato, quelli per studenti e quelli a canone concordato in Comuni non ad alta tensione abitativa, nonché quelli non regolati dalla L. 9.12.1998, n 431.

Ma conviene a tutti applicare la cedolare secca? cosa succede in caso di evasione? Questi ed altri sono i temi affrontati da un interessante articolo pubblicato su: “Ilsole24ore.com”  (link all’articolo).

Nomisma – I rapporto immobiliare 2011

E’ stato pubblicato da Nomisma il primo rapporto immobiliare 2011. Nonostante la positiva evoluzione del clima di fiducia negli operatori, non sembra ancora esaurirsi la fase recessiva che ha caratterizzato il mercato immobiliare italiano nell’ultimo triennio, e non solo per effetto del quadro mecroeconomico complessivo.

I fattori che nei primi mesi del 2010 avevano ispirato un eccesso di ottimismo si sono scontrati con dinamiche di mercato particolarmente rigide, che ora disegnano un quadro di stagnazione, destinato ad appesantire ogni previsione.

Tra gli elementi nuovi e preoccupanti emersi dal rapporto: Il calo delle compravendite nel II semestre 2010, l’insensibilità delle quotazioni alla flessione della domanda e il difficile accesso ai mutui da parte delle famiglie a causa del severo atteggiamento mostrato dal sistema creditizio, più impegnato a sostenere i mutui di soggetti in difficoltà, che a concedere nuove operazioni. In assenza di una repentina correzione al ribasso dei prezzi e di un allentamento dei criteri di cessione del credito è, infatti, impossibile ipotizzare che l’offerta attuale e prospettica trovi riscontro nelle autonome capacità di assorbimento della domanda.

Si è creata quindi una situazione di stallo in cui tutti gli attori, senza eccezioni, sembrano accomunati dall’incertezza sui valori di mercato.

Nomisma ha messo a punto un nuovo indice di valutazione: ”l’indice di liquidità” che misura la capacità di un immobile di essere prontamente trasformato in moneta, senza significative perdite in conto capitale.

Introduzione al I Rapporto Immobiliare 2011 Nomisma

Sintesi del Rapporto Immobiliare 2011 Nomisma

Il disastro nucleare in Giappone dimostra che non ci sono centrali nucleari sicure

Il recente disastro nucleare in Giappone (si parla ormai del più grande disastro nucleare che sia mai avvenuto) pone nuovi e vecchi interrogativi sulla recente riapertura dell’Italia alla costruzione di centrali nucleari. La tragedia del terremoto in Giappone sembra infatti dare una drammatica conferma all’affermazione: “Non esistono centrali nucleari sicure e antisismiche nonostante l’utilizzo di tecnologie avanzate” per non parlare poi del problema (ancora irrisolto) dei siti di stoccaggio delle scorie radioattive e delle centrali dismesse. 

Il referendum sul nucleare che si terrà fra alcuni mesi costituisce per l’Italia una nuova formidabile occasione di riflessione per tutti e come sempre avviene per i grandi temi indipendentemente dal colore politico di appartenenza. 

E’ vero che il nucleare è l’unica possibile alternativa (a messo che lo sia) alla sudditanza energetica dell’Italia dalle altre nazioni? L’Italia è un paese ad alto rischio sismico, la scelta del nucleare mette a rischio la sicurezza delle popolazioni? e se è così il rischio vale davvero la candela?

A noi l’ardua sentenza di decidere anche per le generazioni future.

Impianti elettrici residenziali, cambia la classificazione

Aumentare la sicurezza degli impianti elettrici nelle abitazioni. È nata con questo obiettivo la variante alla norma CEI 64-8.

La disposizione si è arricchita dell’allegato A – ambienti residenziali – prestazioni dell’impianto, che opera una nuova classificazione in tre livelli a seconda delle performance raggiunte.
 
Il livello 1 individua la configurazione minima che un impianto deve avere per poter essere considerato a norma. Questa tipologia prevede un numero minimo di punti prese e punti luce in funzione della metratura e del tipo di ogni locale dell’abitazione, un minimo di circuiti in base alla metratura dell’appartamento e almeno 2 interruttori differenziali per garantire una sufficiente continuità di servizio.
 
Illivello 2 prevede un aumento della dotazione e dei componenti, oltre che alcuni servizi ausiliari  come il videocitofono, l’anti-intrusione e il controllo carichi.
 
Il livello 3, introduce ladomotica, con ripercussioni positive in termini di risparmio energetico all’interno dell’abitazione.Per essere considerato domotico, l’impianto deve gestire almeno quattro delle seguenti funzioni: anti-intrusione, controllo carichi, gestione e comando delle luci, gestione della temperatura, gestione degli scenari, controllo remoto, sistema di diffusione sonora, rilevazione degli incendi, sistema antiallagamento e rilevazione di gas.
 
La dichiarazione di conformità va rilasciata in base alla norma rinnovata. Gli utenti che contattano un tecnico, per installare o rinnovare un impianto elettrico, potranno quindi sceglierne anche il livello di prestazione.
 
Con i nuovi strumenti potranno essere contrastati in modo più efficiente gli incidenti domestici. Secondo le rilevazioni riportate da Prosiel, associazione per la promozione della sicurezza elettrica, sono oltre 45 mila all’anno gli infortuni dovuti ad impianti elettrici domestici mal funzionanti.
Si attesta infatti sui 12 milioni il numero di abitazioni con impianti non a norma.

(Articolo tratto dal sito www.edilportale.com)

Relazione geologica e geotecnica: linee guida e metodologie di lavoro dal Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la deliberazione n. 209/2010, ha approvato il documento che definisce gli standard di lavoro da utilizzare come riferimento metodologico per gli studi specialistici, per la redazione della relazione geologica e geotecnica e per la programmazione delle indagini di supporto.

ll documento è strutturato in due parti: nella prima parte è descritto l’approccio metodologico (generale e analitico), nella seconda sono descritte le analisi di pericolosità geologica. In funzione della prestazione richiesta al professionista e della tipologia di opera sono proposti schemi predefiniti che consentono la produzione di contenuti (minimi) secondo le richieste delle norme per quell’intervento.

Link al sito del Consiglio Nazionale Geologi per scaricare le linee guida:

Linee Guida

Rapporto sugli immobili in Italia

E’ stato pubblicato il volume: “Gli immobili in Italia 2010“. La collaborazione tra l’Agenzia del Territorio, il Dipartimento delle entrate e la SOGEI ha consentito per la prima volta di collegare in modo sistematico le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria sui “soggetti proprietari” con i dati dell’Archivio Catastale sugli “oggetti” immobiliari. Quello che è emerso è una mappa inedita del patrimonio immobiliare privato (al 2008), capace di identificare con fini statistici, la distribuzione delle unità abitative in base alle categorie catastali ed alle dichiarazioni fiscali.

Dalla rassegna stampa del 13/12/2010 del sito di Legislazione Tecnica, sempre in tema di immobili, un interessante articolo pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi sette” che s’intitola: “Gli Italiani riscoprono il mattone” le ragioni i prezzi più bassi e i mutui a tassi agevolati. Nell’articolo viene fatto un chiaro quadro della situazione attuale del settore immobiliare italiano e dei possibili scenari futuri.

Come il fisco rettifica i valori immobiliari

Il sole 24 Ore - Norme e TributiQuali sono le strategie del fisco a caccia di indizi per stabilire il vero valore degli immobili acquistati dal costruttore?

Abolito il valore legale delle quotazioni Omi il fisco da la caccia ad altri indizi per stabilire il vero valore dell’immobile acquistato dal costruttore. Importo del mutuo, movimenti bancari, dichiarazioni degli acquirenti; tutto può essere utile per accertare che il prezzo di compravendita indicato nel rogito è inferiore a quello reale.

Il testo completo dell’articolo qui scaricabile è estratto da una rassegna stampa del 22/11/2010 del sito della casa editrice: Legislazione Tecnica e pubblicato da: “Il sole 24 Ore – Norme e Tributi”.

Scarica qui il pdf del testo integrale dell’articolo

SCIA – Segnalazione Certificata d’Inizio Attività

Si è tenuto a Roma il 5 ottobre 2010 un interessante convegno nazionale dal titolo: “La babele normativa“. Il convegno ha trattato il tema della  semplificazione delle procedure edilizie, dopo l’entrata in vigore della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Nel convegno sono stati trattati la posizione del legislatore e le istanze delle istituzioni e dei professionisti. Il tutto è raccolto in una serie di video visionabili direttamente sul sito: tv.architettiroma.it. L’intervento introduttivo al Convegno è stato del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, arch. Amedeo Schiattarella, a cui sono seguiti i video di tutti gli altri illustri oratori intervenuti.

A chi compete il controllo sulla competenza del progettista?

A chi compete il controllo sull’idonea qualificazione del progettista nella fase di collaudo?
Tale controllo non sembra poter essere attribuito al collaudatore; la funzione del collaudo è, infatti, quella di verificare e certificare che l’opera e/o i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità della documentazione tecnico-progettuale (progetto, eventuali varianti ecc.). Ne sembra conseguire che, qualora nel progetto non siano riscontrabili vizi e/o difetti, l’intervento dovrà comunque essere collaudato.
Il controllo sull’osservanza delle competenze professionali non è, tuttavia, avulso dall’attività di collaudo complessivamente considerata, ossia estesa anche al profilo amministrativo, almeno per ciò che attiene alle costruzioni in zona sismica. Nelle zone sismiche, infatti, il complesso sistema di denunce ed autorizzazioni preventive previsto dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 fa ricadere sui competenti Uffici regionali l’accertamento del rispetto delle predette competenze professionale e l’obbligo di denunziarne l’eventuale violazione.
La questione è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha prodotto un documento a riguardo (scarica il documento).

Nomisma andamento del mercato immobiliare – II rapporto 2010

Nel corso della primavera il clima di fiducia delle famiglie e delle imprese italiane si è deteriorato, interrompendo il recupero virtuoso che si era avviato nella seconda metà dell’anno passato, frenando anche i ritmi di ripartenza del mercato immobiliare. Questo è quanto emerge dal II rapporto sul mercato immobiliare 2010 pubblicato dall’Osservatorio immobiliare Nomisma.

Risulta infatti che la domanda di immobili, si sta tendenzialmente stabilizzando solamente per il settore delle abitazioni, mentre la richiesta di spazi per le attività di impresa è tuttora fortemente depressa, complice la lentezza della ripresa economica e la perdurante incertezza sull’evoluzione della cogiuntura. L’impatto sulle quntità che rimagono sul mercato è piuttosto evidente, con una crescita diffusa dell’offerta disponibile.

Continua la flessione dei prezzi, circa un punto percentuale in meno rispetto alla fine del 2009, anche se rallenta il ritmo della discesa. Al momento le previsioni sostengono che i prezzi delle case non torneranno a crescere fino al 2010 e il pessimismo degli operatori perdura. In generale dall’inizio della crisi, gli immobili hanno perso mediamente il 5% del valore in termini nominali, ma il 7% in termini reali.

La denuncia di vizi e difetti negli immobili

L’argomento su cosa si può fare in presenza di vizi e difetti di costruzione è già stato trattato nel presente blog in vari articoli quali: Difetti di costruzione …. cosa fare?” e “Responsabilità del costruttore“. Sempre sullo stesso tema, si segnala un interessante articolo pubblicato sul mensile Casa Chic nel quale vengono passate in rassegna le difformità riconosciute dalla legge e i modi per tutelarsi. Ecco il link al testo dell’articolo: “La denuncia di vizi e difetti negli immobili“.

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