Manutenzioni straordinarie legge 73/2010 – Critiche dal CNI

Con un comunicato diramato il 25 maggio scorso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri interviene sul decreto incentivi e, in particolare sulla liberalizzazione delle manutenzioni straordinarie Legge n.73 del 22 maggio 2010 che modifica l’art.6 del DPR 380/2001.

“L’obbligo di una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato non è né una vittoria né un successo per i progettisti o per gli Ordini che li rappresentano” afferma il CNI, e continua: “è avvilente vedere che, in caso di inadempimento, è prevista una irrisoria sanzione di 258 Euro”, visto che tale decisione non fa che svilire “il senso della prestazione professionale al valore della quale dovrebbe essere proporzionata la sanzione”.

Con la sanzione prevista c’è il rischio più che fondato di consegnare la materia “alla deregolamentazione spinta e all’abusivismo, il tutto in nome e all’insegna di un rilancio dell’attività edilizia e di pseudo risparmi sulle prestazioni professionali in realtà molto modesti e che non automaticamente comporteranno reali economie e vantaggi per il cittadino, sia in termini di economia sia, soprattutto, in termini di qualità del costruito e del prodotto edilizio”.

Il CNI sottolinea come “in un contesto di deregolamentazione spinta (che non va confusa con una invece auspicabile e ragionevole semplificazione delle procedure) chi ci rimette non sono tanto i professionisti, quanto piuttosto i committenti e la collettività in termini di garanzie di sicurezza delle strutture, di sicurezza degli impianti e di sicurezza del lavoro nel cantiere”. Gli ingegneri italiani chiedono che venga previsto un diverso e più serio quadro sanzionatorio, in modo da disincentivare i possibili abusi, così da creare un deterrente ad un tipo di edilizia “improvvisata, spericolata e soprattutto pericolosa per la collettività”.

Link al testo completo dell’articolo pubblicato su Edilportale

Buonismo e bontà

Sempre più spesso nella vita pubblica, in politica, nei media, nelle scuole si sente parlare di buonismo talvolta senza comprenderne appieno la portata del termine o della tendenza “sempre più intesa come costume”.

Per Buonismo si intende quel modo di fare che tende a perdonare cose negative che non recano gravi danni piuttosto che essere severi e punirle.

La Bontà invece, talvolta confusa con il buonismo, è tutt’altro perchè a differenza della prima porta a perdonare anche gravi mancanze quando all’interno del proprio cuore si capisce che è giusto fare così.

Da queste definizioni si comprende subito che il buonismo è un qualcosa di automatico e che viene dato senza l’uso del pensiero, mentre la bontà è qualcosa che arriva dall’io interiore dopo che si è pensato al fatto increscioso.

Per questo motivo la bontà e il buonismo sono due cose diametralmente opposte anzi nel buonismo si possono trovare le radici di molti dei mali della società moderna basata più sull’apparire che sull’essere.

La bontà è caotica e va anche contro la legge quando la situazione è più grave perchè è una scelta interiore. Il buonismo invece è legale e va contro la legge solo quando la situazione garantisce che il buonista non finisca nei guai, perchè è un problema sociale. Il Buonismo è un atteggiamento “forzato” dove tutti devono essere necessariamente conformi alla bontà, dove si deve essere misericordiosi e gentili e avere idee comuni alla società (falsa) perchè altrimenti vieni additato come anticonformista e fuori dagli schemi sociali.

NOMISMA rapporto sul mercato immobiliare 2010

Alla fine del 2008 era stato previsto che nel corso del 2009 il valore degli immobili sarebbe calato notevolmente arrivando addirittura a parlare di bolla immobiliare. Al contrario di tali previsioni però nel corso del 2009, pur registrando un forte calo nelle compravendite, non c’è stato un crollo dei prezzi del mercato immobiliare ma un calo piuttosto limitato per gli immobili di maggior pregio e più sensibile sugli immobili situati in zone periferiche.

Ancora per il 2010 è previsto un ulteriore calo del valore immobiliare (anche se di entità minore rispetto al 2009) accompagnato da un ulteriore riduzione delle compravendite che, come è già accaduto nel 2009, dipende soprattutto dal fatto che nella maggior parte dei casi chi ha intenzione di acquistare casa non ha fretta, per cui se il prezzo è alto non acquista.

Allo stesso tempo chi vuole vendere nella maggior parte dei casi lo fa più per far fruttare un investimento fatto qualche anno fa, che non per necessità, per cui se chi compra non è disposto a sborsare una buona cifra non vende. Questa dinamica va a creare un circolo vizioso che ha come conseguenza un calo generale delle compravendite.

Rapporto NOMISMA 2010

Detrazioni del 55% – Gli interventi agevolati

La legge finanziaria 2007 ha introdotto per i contribuenti una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici esistenti. La legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) ha prorogato gli incentivi già previsti e ne ha introdotto di nuovi, per spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, gli enti, le imprese, (su beni strumentali all’esercizio delle attività) per le spese effettuate su edifici o parti di edifici o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. Per tutti gli interventi possono essere detratte le spese delle opere tecniche e le spese per le prestazioni professionali necessarie alla loro realizzazione, compresa la redazione dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la eventuale asseverazione.

 Gli interventi su edifici esistenti ammessi alla detrazione sono:

  • interventi di riqualificazione energetica globale di interi edifici
  • la coibentazione di chiusure orizzontali e verticali
  • la sostituzione di finestre comprensive di infissi
  • l’installazione di pannelli solari termici
  • la sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009, la detrazione dall’imposta lorda è in cinque rate annuali di pari importo. Per lo stesso intervento, queste detrazioni fiscali non sono cumulabili con le detrazioni del 36% previste per la manutenzione straordinaria delle abitazioni né con altre agevolazioni fiscali nazionali. Sono però compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) di cui al Dl del 24 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e con incentivi di diversa natura che saranno indicati in un decreto di prossima emanazione.

Pubblicata in proposito la nuova guida di ENEA sulle detrazioni IRPEF al 55% dal titolo: “La casa evoluta“.

Post terremoto – indagini sulle strutture e sui terreni per i progetti di riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibili

Il Consorzio ReLIUS (ossia la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica) ha reso disponibili le linee guida: “Modalità di indagine sulle strutture e sui terreni per i progetti di riparazione/miglioramento/ricostruzione di edifici inagibili“. Il documento con gli schemi riportati (ancora in stato di bozza) è finalizzato a costituire un supporto ai tecnici nella progettazione di un piano di indagini strutturali e geotecniche e nella successiva interpretazione dei risultati. Le linee guida possono rappresentare un’utile strumento ai fini della valutazione della capacità sismica di strutture danneggiate a seguito del terremoto che ha colpito l’Abruzzo lo scorso 6 aprile 2009. In esse vengono trattati in particolare i criteri da utilizzare in fase d’indagine per la progettazione ossia delle prove sui materiali e sui terreni nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti individuando per ciascuna prova: Principi, modalità di Esecuzione, Notazioni e Raccomandazioni.

Più avvocati, più cause

In Italia abbiamo il più alto numero assoluto di cause e i tempi della giustizia più lunghi d’Europa. Anche il numero degli avvocati è letteralmente esploso negli ultimi venti anni. E se non c’è competizione sulle tariffe, alcuni di loro possono pensare di sfruttare il vantaggio informativo nei confronti del cliente, inducendolo a ricorrere al tribunale anche nei casi in cui non sarebbe necessario né efficace. Questo è quanto emerge dalle statistiche europee del Cepej (European Commission for the Efficiency of Justice, Councile of Europe, ) che confermano che l’Italia ha il più alto numero assoluto di cause, sia pendenti che aperte, e i tempi della giustizia più lunghi in Europa.

Il portale d’informazione: “lavoce.info” ha pubblicato in data 15 gennaio 2010 un interessante articolo sull’argomento dal titolo: “Più avvocati, più cause” al quale si rimanda affinché ogn’uno in propria coscienza (a qualunque schieramento politico appartenga) possa fare una propria riflessione.

News sulla certificazione energetica

Ecco alcuni interessanti articoli tratti da: Ilsole24ore.com e dalla rivista INARCOS sul tema della certificazione energetica.

Il primo articolo proposto affronta il  problema della disomogeneità dei criteri di calcolo, tra le varie regioni, per l’attribuzione delle classi energetiche, il secondo fa un’analisi dell’impatto, attuale e futuro,  che l’introduzione dell’attestato di certificazione energetica ha o avrà sul mercato delle compravendite immobiliari, mentre l’ultimo riporta le risposte della Regione Emilia Romagna alle domande più ricorrenti in tema di certificazione energetica.

Pagella energetica in ordine sparso

Il mercato non premia il valore dell’attestato

Efficenza energetica e certificazione

Calcolo parcelle per la Certificazione Energetica

(Art. modif. 3.8.2010). Eseguire un calcolo rigoroso della parcella per la determinazione del compenso professionale dell’Attestato di Certificazione Energetica è un’impresa alquanto complessa viste le innumerevoli variabili che lo influenzano. In assenza di uno specifico tariffario di riferimento, anche per consentire l’opinamento delle parcelle in caso di contestazione, diversi ordini e collegi hanno adottato propri criteri calcolo più o meno elaborati. Si riportano a titolo di esempio quello più semplicistico dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza dal titolo: “Tariffe di riferimento per la Certificazione Energetica” e quello più elaborato predisposto dall’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Bologna approvato con “Delibera del Consiglio dell’Ordine del 22/4/2010” da cui il documento qui riprodotto in pdf: “Esempi di applicazione del calcolo“. Malgrado gli evidenti limiti che, a parere dello scrivente,  tali documenti contengono, trattandosi di tariffari di riferimento, e quindi in alcun modo vincolante, gli stessi possono risultare approssimativamente utile sia per il professionista (che deve stabilire il valore da attribuire alla propria opera) che per l’utente finale che dovrà sopportarne il costo. E’ ovvio comunque che nulla osta ad applicare tariffe inferiori o superiori a seconda delle condizioni al contorno e delle numerose variabili in gioco.

Nel produrre un Attestato di Certificazione Energetica (ACE) entrano in gioco numerosi fattori quali: le dimensioni dell’immobile, la tipologia degli impianti presenti, la quantità e qualità del materiale che il cliente mette a disposizione del certificatore. A volte per il disbrigo degli adempimenti necessari a produrre l’attestato ACE (è il caso di immobili superiori ai 1000 mq) ci possono volere anche diverse settimane infatti, l’attestato di certificazione energetica è un documento che va prodotto sulla base di calcoli, disegni e sopralluoghi che richiedono tempo.

La certificazione energetica è una valutazione, prodotta per mezzo di una opportuna procedura di calcolo, volta a definire un indicatore del consumo energetico del sistema edificio-impianti asseverata da un tecnico abilitato iscritto ad un rispettivo albo professionale.

In Emilia Romagna (ad esempio) la determinazione del rendimento energetico deve essere calcolata con riferimento alle metodologie di cui all’allegato 8 della Delibera Regionale n. 156/2008. In particolare, sulla base delle diverse finalità, viene individuato quale parametro di riferimento l’indice di prestazione energetica EP, che esprime il valore del fabbisogno di energia primaria diviso la superficie utile dell’edificio nel caso di edifici residenziali (espresso in kWh/m2 anno) o diviso il volume lordo riscaldato nel caso di edifici diversi (espresso in kWh/m3). Vengono inoltre fornite indicazioni sugli interventi, ritenuti prioritari, da eseguire per migliorare il rendimento energetico dell’edificio con la stima del tempo di rientro dell’investimento necessario per eseguirli.

E’ bene ricordare che l’attestato di certificazione energetica di un immobile (che in assenza di modifiche sullo stesso ha valore decennale), quantificando i consumi energetici, che generalmente rappresentano una delle maggiori voci gestionali di spesa per gli immobili, è di fatto destinato ad influenzarne anche il valore di mercato. Certificare con serietà significa operare nei modi e nei tempi giusti, fattori che comportano un costo al di sotto del quale è difficile scendere. Certificazioni energetiche eseguite “a distanza” o a prezzi stracciati sono quindi da evitare se si desidera che il processo di giudizio venga eseguito nel migliore dei modi.

Link ad altri articoli sull’argomento presenti nel Blog:

Il Certificato Energetico degli Edifici

Guida alle agevolazioni fiscali del 55%

ISPESL – videogioco sulla sicurezza

L’ISPESL ha reso disponibile gratuitamente in download il videogioco: “Le avventure di Riskio e Sicury’. Casa: missione sicurezza”.
Destinato principalmente alle scuole, è un utile quanto innovativo mezzo di divulgazione delle metodiche di prevenzione dei rischi di incidenti negli ambienti di vita, in linea con l’obiettivo promosso dall’ISPESL di diffondere nelle scuole la cultura della sicurezza.
Tale videogioco, strumento ludico ma altamente informativo, che contribuisce alla formazione dei giovani in materia di sicurezza, si presenta come un’avventura grafica educativa avente come tematica i “pericoli negli ambienti di vita” come le cadute e gli scivolamenti, l’intossicazione/avvelenamento, fumi da scarico,ecc.

Link per scaricare il gioco

Prezzi delle case in calo specie a Bologna

Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio dei prezzi Immobiliari Nomisma, la diminuzione dei prezzi delle case a Bologna è più marcata rispetto a quanto rilevato mediamente nelle tredici principali aree urbane d’Italia. In città si registra infatti un -3,2% nel secondo semestre del 2009 e un -5,7% su base annua. I dati sono stati elaborati dall’Osservatorio Immobiliare di Nomisma che stima un calo del 3,5% per i prezzi degli uffici e del 4,2% per i negozi. A soffrire di più è la periferia, a causa del calo di potere d’acquisto dei potenziali clienti. Il calo nel numero delle compravendite è stato del 4,2% nel terzo trimestre che sale al 15,2% nella provincia. I prezzi medi di compravendita per le case nuove nelle zone di pregio sono a 4883 euro al metro quadro con una diminuzione dell’ 0.9%; calo più sensibile per il centro (-1,3%) e per il semicentro (-1,8%). La periferia sta a 2600 euro al mq in discesa del 2,2%. Dal rapporto risulta che l’incontro tra domanda ed offerta rimane difficile, anche se resta forte il mercato di pregio per le piccole dimensioni in centro. I tempi per vendere una abitazione sono saliti in media a sette mesi mentre resta più bassa la tempistica per la locazione. (Tratto da Il Resto del Carlino del 27/11/09)

Link correlati: Edilportale

Guida all’agevolazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica

Pubblicata a novembre 2009 dall’Agenzia delle Entrate la nuova “Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico“, che descrive gli interventi per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un’agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia. Nel caso di dubbi è possibile chiamare il call center dell’Agenzia delle Entrate al numero verde: 848.800.444 oppure andare sull’interessante  sezione dedicata all’efficienza energetica nel sito dell’ENEA.

Altre guide sull’argomento: “Guida semplificata di Edilportale

Norme armonizzate: applicazione e validità

Cosa sono le norme armonizzate? Il 24/11/2009 sul sito di Legislazione Tecnica è apparso un articolo (in parte qui riproposto) avente come oggetto le norme armonizzate ed in particolare: chiarimenti sulla loro emanazione, applicazione, validità e modalità operative.

Innanzitutto occorre premettere quanto segue, per ben definire le norme armonizzate e comprenderne il significato giuridico:

  • l’armonizzazione legislativa CEE contenuta nelle direttive si limitata a stabilire i requisiti essenziali (ad esempio: requisiti di sicurezza di interesse generale) necessari per garantire la libera circolazione dei prodotti in tutta la Comunità, mentre il compito di elaborare le corrispondenti specifiche tecniche è affidato agli organismi di normalizzazione europei (CEN, CENELEC, ETSI);
  • le norme armonizzate offrono una garanzia per quanto riguarda i requisiti essenziali stabiliti nelle direttive, e i prodotti fabbricati in conformità ad esse si presumono di conseguenza conformi ai requisiti essenziali. Le norme armonizzate non sono obbligatorie, pertanto sono possibili percorsi alternativi per garantire i requisiti essenziali dei prodotti, ma il produttore ha l’obbligo di provare la rispondenza dei prodotti a detti requisiti essenziali;
  • per alcuni requisiti, ad esempio quelli che non coinvolgono la sicurezza del consumatore o dell’utilizzatore, il produttore può emanare una dichiarazione di conformità, mentre per altri deve prima ottenere un attestato di conformità da un organismo notificato e solo successivamente può dichiarare la conformità del proprio prodotto ai requisiti essenziali;
  • le autorità pubbliche sono sempre responsabili della sorveglianza al fine di garantire la conformità dei prodotti circolanti sul proprio territorio ai requisiti essenziali di sicurezza;
  • le clausole di sicurezza impongono agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate per ritirare i prodotti non sicuri dal mercato. Se un prodotto non conforme viene posto in commercio con falsa dichiarazione, il Ministero sorvegliante ne dispone il divieto di commercializzazione ed il ritiro.

 Nel caso in cui venga aggiornata una direttiva o una norma armonizzata contenente requisiti essenziali senza i quali il dispositivo può risultare pericoloso per l’utilizzatore, il Ministero competente stabilisce l’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti e la data del divieto di circolazione o di commercializzazione dei vecchi dispositivi.
Nello specifico si ritiene che se la norma aggiornata non prevede che il produttore possa dichiarare alcuni requisiti essenziali, ma prevede che debba ottenere un attestato da un organismo notificato, è quest’ultimo che ne stabilisce le modalità in base alla norma aggiornata.

L’applicazione di una norma volontaria spetta al produttore, il quale può applicare qualsiasi altra norma o addirittura una sua specifica interna per produrre un prodotto, ma per poterlo commercializzare liberamente in Europa è tenuto a dimostrarne e dichiararne la conformità ai requisiti essenziali stabiliti nella direttiva comunitaria. La conformità del prodotto ai requisiti essenziali contenuti in una direttiva è dichiarata dalla marcatura CE e dal numero di direttiva stessa.

In base a quanto detto, nel caso non sia stato emanato un provvedimento specifico che fa decadere la norma o il divieto di circolazione dei vecchi dispositivi, il produttore può applicare in linea teorica qualsiasi norma, anche se è bene applicare quella contenente l’ultimo aggiornamento.

L’onere della prova spetta quindi al produttore, il quale nel caso di incidente deve dimostrare tecnicamente di aver adottato tutti gli accorgimenti, e che il proprio dispositivo era rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nella direttiva. In questi casi l’utilizzo della norma armonizzata semplifica per il produttore la dimostrazione della non pericolosità del prodotto, dato che la semplice applicazione della norma ne fa presumere il possesso dei requisiti essenziali. Da questa considerazione scaturisce la falsa convinzione sull’obbligatorietà delle norme armonizzate.

Dal WWF il decalogo della casa veramente ecologica

I dieci requisiti che, secondo il WWF Italia, un edificio davvero ecologico deve avere, per non confondersi con la schiera di progetti ‘verdi’, ‘ecologici’, ‘sostenibili’ più o meno sinceri, di cui l’architettura moderna spesso si fregia:

 

  1. la sua costruzione sia indispensabile
  2. sia adeguatamente localizzato
  3. sia specifico per una località
  4. recuperi o riqualifichi l’esistente
  5. riduca al minimo le dimensioni
  6. usi materiali a basso impiego di energia, salubri e a basso impatto
  7. riduca il bisogno di energia
  8. dia un ruolo attivo nella progettazione agli abitanti
  9. esprima la capacità sociale del costruire
  10. sia finalizzato al benessere della comunità

Solo teoria? No, nel Convegno del 9 novembre scorso – introdotto dal presidente onorario del WWF Italia e architetto Fulco Pratesi, e dalla presidente del WWF Lazio Vanessa Ranieri – sono stati passati in rassegna progetti ed elementi di edilizia sostenibile molto concreti: lo studio di materiali e tecniche per l’isolamento termico degli edifici e l’efficienza energetica (arch. Paolo Rava, Università di Ferrara); un progetto di architettura “dell’essenziale” in un’area povera dell’Africa, realizzata con risorse e materiali locali e dalla forte valenza sociale (arch. Emilio Caravatti). La realizzazione di un quartiere residenziale a Pieve di Cento, in provincia di Bologna, basata su una stretta relazione tra natura e costruito, e un confronto serrato tra bioclimatica, scelte tecnologiche e tradizioni locali (arch. Angelo Mingozzi, Università di Bologna).

Presentazione convegno WWF e decalogo sulla casaecologica

Il Certificato Energetico degli Edifici

Con il D.lgs 192/2005 (recepimento della direttiva n. 2002/91/Ce) anche per il settore dell’edilizia vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, per: “favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, introducendo, inoltre, una metodologia di calcolo, i requisiti della prestazione energetica per il contenimento dei consumi, nonché le modalità di esercizio e di conduzione degli impianti termici”.

Secondo la direttiva europea il rendimento energetico dell’edificio è calcolato come la quantità di energia consumata con un uso standard dell’edificio comprendendo quindi anche l’energia utilizzata per il riscaldamento dell’ambiente, dell’acqua per uso igienico-sanitario, il riscaldamento, il raffrescamento estivo, la ventilazione e illuminazione. Dal calcolo viene redatta la certificazione energetica dell’edificio.

L’attestato di certificazione energetica dell’edificio deve essere redatto, da un professionista specializzato iscritto all’albo dei certificatori energetici o da un organismo preposto, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo. E’ corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

 Dal 1 luglio 2009 la certificazione energetica degli edifici è diventata obbligatoria nei seguenti casi: 

  • Edificio/immobile oggetto di compravendita (anche riscattato da leasing)
  • Edificio/immobile  oggetto di locazione
  • Edificio/immobile soggetto a ristrutturazione, per cui è necessario richiedere la concessione edilizia
  • Edificio/immobile di nuova costruzione
  • Richiesta di incentivi ed agevolazioni (fondo perduto, credito d’imposta, detrazione d’imposta) qualora si realizzino interventi per l’abbattimento dei consumi energetici

 Nel certificato viene indicata la quantità di energia consumata annualmente dall’edificio, ha validità 10 anni e riporta dettagliate informazioni sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnologici installati.

 Nel dettaglio un certificato energetico conterrà un elenco di classi e un indicatore che indichi in che classe si trova l’edificio. Le classi partono dalla lettera A+ (casa passiva a consumo zero) e arrivano alla lettera G: la classe A indica un consumo molto basso, mentre la classe G un consumo molto alto, seguendo praticamente lo stesso sistema che viene usato nel campo degli elettrodomestici.

Certificazione edifici 

Il valore indicato viene espresso in “kWh/mq anno” (indice dell’efficienza energetica degli edifici) che rappresenta il fabbisogno energetico per metro quadrato in un anno necessario per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda e per il raffrescamento estivo. Includendo inoltre il consumo energetico dell’illuminazione e degli apparecchi elettrici, si ottiene l’indice energetico complessivo.

Gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici sono:

  • definire un indicatore del consumo energetico dell’edificio nell’interesse dell’utente e per collegare il valore dell’edificio nel mercato immobiliare al suo consumo energetico;
  • rendere più trasparenti i rapporti con i fornitori di energia e di servizi energetici;
  • identificare gli edifici che necessitano di interventi di efficienza più approfonditi;
  • fornire elementi per incentivare gli interventi di risparmio energetico.

Resta inteso che per gli edifici esistenti le indicazioni riportate non saranno vincolanti, ossia non porrà obblighi d’intervento nei casi di edifici che “consumano” molto.

E’ comunque certo che la certificazione energetica è destinata a modificare le abitudini nella compravendita degli immobili entrando a far parte del corredo della casa in vendita. L’obiettivo è che venga incentivata la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica.

Sull’argomento:

ERMES Regione ER           ENEA         Professione architetto

DOCET-ENEA-CNR            Edilportale           Autodichiarazione precisazioni ER

DM del 26 giugno 2009              Precisazioni dal Notariato (fonte: BLT)

Altri articoli presenti sul Blog:   Calcolo parcelle per la Certificazione Energetica

Compravendite immobiliari ancora in calo

Crollo immobiliareI prezzi delle case nel 1° semestre 2009 scendono dello 0,5% rispetto al 2° semestre 2008.

Con la Nota trimestrale l’Agenzia del Territorio fornisce una breve sintesi sull’andamento dei volumi delle compravendite effettuate in Italia nel corso del 2° trimestre 2009, mettendoli a confronto con i dati dello stesso periodo nel 2008.
 
In particolare: il settore residenziale segna un valore di (- 12,9%) che rispecchia l’andamento di tutti gli altri settori, il settore terziario registra il calo più contenuto (– 5,4%) mentre il settore commerciale è quello con il calo maggiore (- 20,3%).
 
Il mercato del settore residenziale subisce un decremento maggiore nel Centro (-14,4%), che è più limitato nel Nord (-12,7%) e nel Sud (-12,3%).
 
Si conferma, inoltre, come già messo in evidenza nella Nota trimestrale precedente, che la contrazione del mercato residenziale risulta più marcata nei Comuni non capoluogo (-14,6%), mentre nei capoluoghi la contrazione è leggermente inferiore (-8,9%). Anche per le principali 8 città e relative province si conferma tale tendenza, con una sensibile contrazione delle compravendite soprattutto nei Comuni minori (-13,9% mediamente) e sensibilmente più contenuta nelle città principali (-5,7%).
 
Per quanto riguarda i prezzi degli immobili residenziali nel 1° semestre 2009 è stata registrata una lieve flessione del valore medio nazionale, per unità di superficie.

Fonte: Agenzia del Territorio

Si segnala anche: Immobili, il grande freddo

Cancellazione messaggi su info@ugolops.it

Purtroppo nelle giornate dal 27 al 29 settembre 2009, a causa di un problema tecnico sul server, sono andati persi gran parte dei messaggi e-mail indirizzati a: info@ugolops.it. Nel chiedere scusa per  l’incoveniente si invita quanti lo avessero fatto ad inoltrare nuovamente i messaggi spediti in tale data all’indirizzo in oggetto.

Trasformazione abusiva di vani tecnici: aggravamento del carico urbanistico

Costruzione gruNuovamente la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28479 del 10.7.2009 si è espressa in materia urbanistica ed in particolare sull’ipotesi di aggravamento del carico urbanistico e del conseguente eventuale sequestro preventivo dell’immobile oggetto di abuso.

Nella fattispecie è stato esaminato il caso di un immobile costituito in parte da locali tecnici ad uso magazzino e deposito e in parte da alloggi, trasformato in assenza di titolo abilitativo, in un unico immobile residenziale di lusso.

In merito la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza, ribadendo che :«il cosiddetto carico urbanistico da prendere in considerazione ai fini della consumazione dell’illecito va riferito all’entità abusiva unitariamente considerata e non ai singoli interventi individualmente valutati» e che «è legittimo il sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere interne che ne abbiano comportato il mutamento della destinazione d’uso, realizzandosi in questo caso un’ipotesi di aggravamento del cosiddetto carico urbanistico».

La circostanza che i locali deposito poi trasformati fossero già al servizio degli alloggi non consente di ritenere ininfluente ai fini del carico urbanistico la loro trasformazione. Ad ulteriore conferma la Corte ha sottolineato che non sono stati previsti nella fattispecie adeguati spazi per parcheggi ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/1942.

Fonti:

http://www.legislazionetecnica.it

http://www.altalex.com/

Argomenti correlati nel blog:

Trasformazione abusiva di vani tecnici in locali abitativi

La recente crisi economica e le responsabilità degli economisti

crisi-economicaL’arrivo improvviso della recente crisi mondiale sembra averci colto alla sprovvista facendo sorgere seri dubbi circa la credibilità degli economisti e degli attuali modelli economici che non ne avevano previsto o scongiurato l’arrivo.

Ma in quale misura gli economisti si siano realmente resi conti che la finanza era su un percorso insostenibile? E ancora: gli economisti quanto hanno influenzato le azioni e le omissioni dei politici e dei regolatori del mercato?

Anche se alcuni studiosi hanno avviato meditati esami di coscenza, l’umore prevalente sembra essere che continuare come se nulla fosse accaduto sia la migliore risposta alle critiche.

Purtroppo le amare lezioni del passato non sono servite a scongiurare gli errori del presente tanto più cocenti in un mondo globalizzato dove pochi, non senza trarne profitto, decidono per molti. L’interrogativo o la minaccia che incombe è: “Ma i molti resteranno sempre a guardare?”.

Alcuni tra questi inquietanti interrogativi sono parte di un recente articolo scritto dal Prof. Luigi Spaventa su “Lavoce.info“.

(Testo pdf dell’articolo )

Sostanziali modifiche al D.lgs. 81/08 con il D.lgs 106/09

Legislazione TecnicaE’ stato pubblicato sulla G.U. n. 180 del 5.8.2009 il D.lgs 106/2009, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Dal sito di Legislazione Tecnica si riportano di seguito sinteticamente alcune tra le principali novità.
Apparato sanzionatorio
E’ prevista una profonda revisione dell’attuale apparato sanzionatorio, allo scopo di modulare gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione delle norme (datore di lavoro, dirigenti, preposti, altri soggetti), sulla base dei compiti effettivamente svolti e del rischio d’impresa, con sanzioni solo amministrative per infrazioni solo di tipo formale.
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
In caso di mancata elezione del RLS da parte dei lavoratori internamente all’azienda (art. 47, commi 2-4 del D. Leg.vo 81/2008), i lavoratori comunicano la mancata elezione al datore di lavoro, affinché questo possa darne a sua volta comunicazione agli organismi paritetici per l’assegnazione di un rappresentante a livello territoriale.
Sempre in tema di RLS è previsto che la comunicazione dei nominativi venga effettuata al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 81/2008, appena sarà predisposto (nelle more la comunicazione va effettuata all’Inail), e che la comunicazione sia effettuata non con periodicità annuale, come al momento previsto, ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.
Documento valutazione dei rischi (DVR)
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede in modo da garantirne la semplicità, brevità e comprensibilità, nonché la completezza e l’idoneità a fungere da strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
Per quanto attiene la data certa da apporre sul documento, si precisa che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
Infine per le imprese di nuova costituzione la valutazione dei rischi, con la relativa elaborazione del documento, dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla data di inizio dell’attività.
Rischi da interferenza e redazione del DUVRI
Il correttivo prevede una revisione dei casi in cui è necessario la predisposizione nell’ambito di un appalto del DUVRI da parte del committente. Sono esclusi i casi di lavori intellettuali, le mere forniture di beni ed i lavori di breve durata che non comportino rischi particolari per la salute dei lavoratori.
Costi della sicurezza
Il decreto correttivo, pur confermando l’obbligatorietà dell’indicazione dei costi della sicurezza nei contratti di appalto, a pena di nullità degli stessi, prevede che tale indicazione debba essere relativa unicamente a quelli occorrenti per la riduzione o eliminazione dei rischi da interferenza nelle lavorazioni, costi tra l’altro che non sono soggetti a ribasso.
Comunicazione dati degli infortuni
L’obbligo di comunicare gli infortuni che comportano assenza dal lavoro per più di un giorno diventerà effettivo solamente una volta che sarà emanato l’apposito decreto ministeriale attuativo, che dovrà disciplinare il funzionamento del citato sistema informativo di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 81/2008.

D.lgs. 81/08 con le modifiche del D.lgs. 106/09

G.U. con testo del D. lgs. 106/09

I costi della sicurezza: criteri di stima e computo negli appalti

Casco cantiereIn seguito alla pubblicazione delle linee guida dell’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale “ITACA“; il Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine CISC di Udine ha curato la  redazione di un documento dal titolo “Criteri di individuazione, analisi, computo e pagamento dei costi della sicurezza”.

È nelle intenzioni degli autori, con questo documento, fornire un supporto nella individuazione, computazione e calcolo dei costi della sicurezza nei cantieri pubblici e privati sottolineando la necessità di un’attività integrata tra coordinatore in fase di progettazione, progettista e normativa vigente. Tra i principali temi trattati nel documento si citano:

  • Quando e chi calcola i costi della sicurezza
  • Come si individuano i costi della sicurezza
  • Come si pagano i costi della sicurezza
  • Attività integrata tra: coordinatore – progettista e DL