Amianto: dal SUVA la nuova pratica guida per gli impiantisti

testataBibLus-netDurante i lavori di ristrutturazione, riparazione e demolizione può capitare di imbattersi in materiali contenenti amianto. Il SUVA, l’ente previdenziale svizzero, ha realizzato una guida specifica su come riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente negli interventi su impianti sanitari, impianti di riscaldamento, impianti di ventilazione, isolamenti degli involucri edilizi, etc.
L’ opuscolo spiega in maniera chiara

  • dove è più frequente trovare amianto
  • quali misure di protezione bisogna adottare
  • quando ci si deve rivolgere a una ditta specializzata in bonifiche da amianto

Vengono fornite indicazioni utili e suggerimenti per le misure da adottare nei seguenti casi specifici:

  • Sbarramenti antincendio
  • Intonaco a spruzzo su pareti, soffitti e travi di acciaio
  • Rivestimenti per pavimenti e pareti
  • Tubi, canalizzazioni e pannelli all’interno di locali
  • Pannelli antincendio su parti della struttura
  • Isolamento di impianti come boiler o bollitori per acqua calda, caldaie, rubinetterie, corpi riscaldanti ad accumulazione
  • Tubi, canalizzazioni e pannelli sull’involucro dell’edificio
  • Guarnizioni su impianti tecnici (impianti di riscaldamento, pompe, condotte)
  • Isolamento di tubi e condotte

Sono presenti, inoltre, istruzioni per l’uso adeguato dei dispositivi di protezione individuale.

SUVA Amianto Manuale Impiantisti.pdf

Crisi del mercato immobiliare. -13,8% nei primi mesi dell’anno


portale_dell_edilizia
Dal sito Storemat.com un articolo che fotografa la profonda crisi del settore immobiliare.
La crisi che attanaglia il mondo dell’edilizia non poteva non farsi sentire pesantemente anche sul mercato immobiliare. Le contrazioni di vendita ci sono, anche se non sono omogenee nel Paese.
Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, la compravendita di immobili sia per il residenziale che per il non residenziale si sono ridotte del 13,8% nel primo trimestre 2013. Il dato fa riflettere, soprattutto se si considerano i numeri e li si confronta con quelli del 2012. In questi primi mesi del 2013, infatti, sono state acquistate 94.503 abitazioni, mentre lo scorso anno le transazioni ufficiali erano arrivate a 110.116 nello stesso arco di tempo.
Al sud il calo del mercato immobiliare è stato meno traumatico ed è diminuito solo dell’ 11,4%. Il numero negativo mette comunque in allarme i costruttori e le associazioni edili che stanno monitorando la situazione. Al centro e al nord, invece, il settore perde rispettivamente il 16,7% e il 14,7%.
La città che ha registrato meno compravendite è stata Bologna che ha perso il 12%. Seguono Roma e Genova con una diminuzione dell’11%. Le città che, al contrario, sembrano aver patito meno la crisi immobiliare sono state Milano, che ha perso solo il 4%, e Firenze, dove gli affari sono scesi del 5%.
Per quanto riguarda gli immobili non residenziali, la flessione è del 9,2%. Seguono il settore commerciale con un calo del 8,7%, e il settore produttivo  con una diminuzione del 5,9%.

Vedi anche il: Rapporto Immobiliare OMI 2013.pdf

L’ingegneria forense

bilanciaL’ingegnere forense in senso stretto opera come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) o di Parte (CTP) nell’ambito dei procedimenti giudiziari civili e penali per valutare i motivi per cui ha avuto origine e si è verificata una prestazione diversa da quella attesa.
In senso lato l’ingegnere forense oltre ad operare come Consulente del Giudice o della parte nei procedimenti giudiziari, opera anche come consulente in ambito extragiudiziario nelle procedure volte a prevenire il contenzioso giudiziario (arbitrati, mediazioni, perizie stragiudiziali, ecc.). (Rivista dell’Ordine degli Ingneri di Milano n.52)
L’ingegneria forense è la disciplina che utilizza i principi scientifici e i relativi metodi di analisi per la risoluzione di problematiche in ambito legale. L’ingegnere forense deve pertanto avere competenze trasversali, sia in ambito tecnico che in ambito legale, poiché le sue affermazioni, oltre a sostanziare scientificamente e tecnicamente i problemi, avranno anche grande valenza in ambito giuridico.
I campi di intervento dell’ingegneria forense sono molteplici, si va dalle problematiche legate a controversie tecniche in  appalti edili pubblici e privati, all’esecuzione di opere eseguite non a regola d’arte, agli infortuni industriali ai fenomeni di cedimento in esercizio di componenti o parti di macchina, dai disastri negli impianti di processo alle esplosioni o agli incendi, dai crolli di edifici ai problemi di igiene industriale e ambientale, ecc.
In termini del tutto generali l’ingegnere forense si occupa di analizzare i materiali, i prodotti, le strutture e i componenti che hanno subito una failure, ossia un fallimento che da un lato non ha permesso di garantire le prestazioni desiderate e dall’altro ha provocato danni più o meno gravi a cose o persone.
L’ingegneria forense è perciò scienza e tecnica al tempo stesso, nel senso che interpreta criticamente i risultati di un esperimento al fine di spiegare i fenomeni coinvolti: l’ingegnere forense mutua dallo scienziato il metodo di indagine di galileiana memoria, sostituendo ai risultati di un esperimento le evidenze raccolte dall’investigazione, per comprendere come si è svolto e quali siano state le cause di un determinato fenomeno.
Il tema affrontato dall’ingegneria forense, anche chiamata failure analysis, è molto ampio; la competenza tecnica in un determinato ambito non è la cosa più rilevante, quanto piuttosto è la conoscenza approfondita degli aspetti forensi di un problema tecnico ad essere l’elemento fondamentale.
Facciamo un esempio: se la vostra auto va in panne mentre guidate per recarvi al lavoro, sarete più propensi a chiamare il progettista dell’auto o il meccanico dell’autofficina? Ecco, l’ingegnere forense è, mutatis mutandis, qualcosa di analogo al meccanico dell’autofficina: lui forse non conosce nei minimi dettagli come l’auto è progettata, ma sicuramente vi saprà dire come e perché si è rotta e vi saprà aiutare a farla ripartire e ad evitare che il problema si ripresenti in futuro.
Anche l’ingegnere forense opera in modo analogo: magari non conosce tutti i segreti della progettazione dei treni, forse non è al corrente delle più recenti tecnologie di preparazione delle malte cementizie, probabilmente non è ben addentro alle strumentazioni d’avanguardia nel settore aereo o navale ma, statene certi, sarà in grado di aiutarvi nella ricostruzione di un sinistro, sia esso un semplice incidente automobilistico o un complesso deragliamento di un treno, finanche ad un disastro aereo o navale. Inoltre sarà lui a districarsi nella complessa attività di definizione delle normative di sicurezza trascurate e ad identificare le cause e i responsabili del sinistro. Per non parlare poi del corretto approccio giudiziario della vicenda (conoscenza della normativa giuridica, rapporto con giudici, avvocati, controparti, ecc.) che di sicuro non è un aspetto marginale e che spesso fa la differenza.

Vedi anche: Riflessioni sul ruolo del consulente tecnico nei contenziosi (Ingegneria Forense)

La Repubblica di Platone

images“Quando un popolo, divorato dalla sete della libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che gliene versano quanta ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resistono alle richieste dei sempre più esigenti sudditi, son dichiarati tiranni.

E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere, servo; che il padre impaurito finisce per trattare il figlio come suo pari e non è più rispettato, che il maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno beffe di lui; che i giovani pretendono gli stessi diritti, le stesse considerazioni dei vecchi e questi, per non parere troppo severi, danno ragione ai giovani.

In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo né rispetto per nessuno. In mezzo a tale licenza nasce e si sviluppa una mala pianta: la tirannia”.

La Repubblica di Platone – Libro VIII

La mediazione civile non sarà più obbligatoria?

Ha fatto un gran polverone la notizia che la Corte Costituzionale, con un Comunicato stampa diffuso lo scorso 24 ottobre, ha anticipato il verdetto di incostituzionalità per eccesso di delega del tentativo obbligatorio di mediazione nelle materie indicate all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010. La mediazione finalizzata alla risoluzione amichevole delle controversie civili era obbligatoria, dal 21 marzo 2011 per le seguenti materie:

  • diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
  • divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia
  • locazione, comodato e affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

e dal 20 marzo 2012 anche per le controversie in materia:

  • di condominio
  • di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Purtroppo, dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione del verdetto della Consulta sulla Gazzetta Ufficiale, per le suddette controversie non dovrà più essere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Imprese, tecnici e privati cittadini avranno due alternative ugualmente valide:

  • adire direttamente l’Autorità giudiziaria
  • rivolgersi agli organismi di mediazione (mediazione volontaria)

Ecco la Circolare 12 novembre 2012 sulla questione emanata dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia civile.

E’ comunque notizia di questi giorni che la battaglia sull’obbligatorietà della mediazione civile non è ancora conclusa. In ballo ci sono troppi interessi sia per lo Stato che conta di risparmiare con la mediazione un bel po’ di denaro ma anche per i cittadini che possono attingere ad una giustizia più veloce, meno costosa e forse più equa. A tal proposito si rimanda in proposito ad un articolo de “Il Sole 24 ore” del 16/11/2012 tratto da una rassegna pubblicata sul sito di “Legislazione Tecnica”: Link all’articolo. Vedremo nel prossimo futuro cosa deciderà la nostra classe politica su un tema caro in tutti noi che crediamo nel valore aggiunto della mediazione rispetto alle soluzioni tradizionali dei conflitti.

Assicurazioni RC professionale obbligo dal 2013

E’ ormai imminente l’obbligo imposto dallo stato di stipulare una polizza assicurativa RC professionale. Infatti dal 15 agosto 2013, così come stabilito dal Regolamento delle Professioni partirà l’obbligo per tutti gli ingegneri liberi professionisti. Le tante proposte offerte dal mercato assicurativo appaiono ai più una vera jungla. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha quindi deciso di diffondere un vademecum contenente suggerimenti utili per comprendere le clausole assicurative e prepararsi così a scegliere la compagnia più valida. Il documento fornisce utili indicazioni per la stipula delle polizze assicurative professionali, con chiarimenti su clausole, recessi, sottoscrizioni e rischi. Certo si tratta solo di un primo passo al quale si spera ne seguiranno altri. L’augurio e che presto per venire realmente incontro alle effettive esigenze vengano diffuse, come già accade anche per le assicurazioni RCA, delle tabelle comparative che aiutino concretamente i professionisti in una vera scelta consapevole della polizza più adatta.

Link alla “Linee Guida del CNI alla Polizza Assicurativa

Link alla: “Guida comparativa del CNI

Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali.

La Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) è un consorzio interuniversitario che ha lo scopo di fornire supporto scientifico, organizzativo e tecnico alle Università consorziate. Il consorzio ha pubblicato le “Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali”.
Tali linee guida sono state redatte con lo scopo di fornire un supporto alla progettazione degli interventi sulle strutture colpite dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009, particolarmente di quelle classificate, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento della Protezione Civile, con esito di agibilità B o C. Le modalità ed i criteri per la definizione di tali progetti nonché per l’ammissibilità ai contributi sono riportate nell’OPCM 3779 del 6 giugno 2009; ulteriori chiarimenti e dettagli relativi alle tipologie di intervento ammesse a finanziamento sono riportate negli Indirizzi pubblicati il 17 luglio 2009.
Nell’ambito degli interventi previsti dagli Indirizzi, le presenti linee guida presentano possibili soluzioni per l’esecuzione di interventi ricadenti nelle seguenti categorie:
1) riparazione di elementi non strutturali danneggiati (A.1 negli Indirizzi);
2) riparazione locale di elementi strutturali (A.4 negli Indirizzi);
3) interventi su tamponature e paramenti esterni non danneggiati volti a prevenire crolli pericolosi per l’incolumità delle persone (B.1 negli Indirizzi);
4) interventi di rafforzamento locale di singole parti e/o elementi di strutture in cemento armato e muratura, ai sensi dell’art. 8.4.3 del DM 14.01.08 e della relativa Circolare n.617 del 2 febbraio 2009 (B.2 negli Indirizzi).
Le tipologie di intervento proposte e dettagliate in queste linee guida possono, naturalmente, adottarsi anche negli interventi sugli edifici più danneggiati, ossia su quelli aventi esito di agibilità E. In tal caso, gli interventi di rafforzamento locale di singole parti o di elementi strutturali andranno concepiti e valutati in un approccio progettuale complessivo di miglioramento sismico, così come previsto nell’OPCM 3790 del 9 luglio 2009 e nei relativi indirizzi del Commissario delegato.

Pubblici dipendenti e incarichi di CTU, ruoli incompatibili?

presente sul sito del ministreto dell Giustizia)Una domanda posta all’Ordine degli Ingegneri di Bologna, con la relativa risposta, riguardante il già dibattuto ruolo di CTU per il dipendente di una pubblica amministrazione:

Gent.li colleghi ing.ri Monaco e Gasparini,
prima di tutto Vi faccio i miei complimenti per l’attenzione dimostrata sui temi della deontologia e dell’etica professionale, impegno dimostrato anche attraverso la sezione del sito dedicata al dialogo con gli iscritti (mi riferisco in particolare alla sezione quesiti e risposte). E’ proprio dopo aver letto un quesito con risposta in tale sezione (datato 2/9/2010 su: “Ruolo di CTU e dipendente  nella pubblica amministrazione“) che ho pensato scrivere la presente lettera.
1 premessa) Le leggi in merito alla incompatibilità  dell’attività di dipendente pubblico con quella autonoma del dipendente stesso non valgono per l’attività di CTU infatti, la direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia infatti, ha risposto con la “Circolare del CSM del 4 gennaio 1999
” nella quale si legge: 
(Link diretto al sito del Ministero di Grazia e Giustizia)

“…….. ove tale divieto fosse ritenuto applicabile anche in tema di nomina di periti e consulenti, non solo si svuoterebbe di contenuto la concreta possibilità di scelta fiduciaria da parte del Giudice, prevista dai vigenti codici di rito, ma si impedirebbe al Giudice, dominus del processo, di avvalersi di quelle nozioni tecniche ritenute indispensabili, individuate soltanto in quel determinato soggetto che intende nominare consulente o perito
Nella stessa circolare si legge inoltre che l’indipendenza della Magistratura garantita dall’art.104 della Costituzione anche nell’ambito del delicato momento di scelta del perito, non può essere scalfita da norme che condizionano ad un atto vincolante di una autorità amministrativa l’attività giudiziaria intralciandola. Ne consegue quindi che tali norme non si applicano nel caso specifico degli incarichi di consulenza tecnica o peritale conferiti dall’Autorità Giudiziaria.
La giurisprudenza anche di Cassazione ha successivamente consolidato quanto scritto nella circolare anzi detta stabilendo che l’iscrizione dei consulenti tecnici negli appositi albi in Tribunale, in ragione della loro competenza specifica, è diretta a facilitare la scelta del giudice, ma non comporta un limite al potere di scelta del giudice medesimo; tanto è vero, che la mancata iscrizione del consulente all’albo dei consulenti d’ufficio non incide sulla validità della consulenza.
2 domanda) Malgrado la premessa alcune pubbliche amministrazioni continuano a imporre limiti e divieti ai loro dipendenti. Questo è il caso ad esempio dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna (ex Provveditorato agli Studi) dove purtroppo alcuni dirigenti improvvisano interpretazioni personali originando confusione e quindi difficoltà ai docenti chiamati a svolgere il ruolo pubblico di ausiliario del Giudice. Potrebbe il Consiglio dell’Ordine di Bologna esprimere un proprio autorevole parere sul punto?

In riscontro Suo quesito, si trascrive di seguito il Parere del nostro consulente legale:

”Come correttamente anticipato dall’iscritto Dott. Ing. Ugo Lops, che di questa specifica materia si è molto e positivamente interessato nel recente passato, l’argomento continua ad essere controverso soprattutto per cattiva informazione di alcuni rami periferici della Pubblica Amministrazione. Ebbene, pur senza l’ambizione di mettere una mia parola definitiva alla questione, risponderei al quesito sottopostomi richiamando alcuni principi fondamentali statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione.
1) Nel nostro codice di procedura civile la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova la cui ammissione, come per altri incombenti istruttori, è rimessa alla esclusiva disponibilità delle parti e dei suoi difensori; al contrario, essa consiste in uno strumento probatorio non soltanto sottratto alla disponibilità delle parti, bensì anche riservato all’esclusivo prudente apprezzamento del giudice. La consulenza, infatti, è finalizzata all’acquisizione di un parere tecnico necessario affinché il giudice possa valutare (ed infine decidere) argomenti e questioni che comportino specifiche conoscenze. Rientra, quindi, nei poteri discrezionali del giudice stabilire se e quando egli ritenga necessaria la consulenza tecnica e la nomina del proprio ausiliario di giustizia.
2) Come si è appena detto, la nomina del consulente rientra fra i poteri discrezionali del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti e nei limiti di indagine che egli ritenga opportuni; nella designazione del consulente il giudice non è per nulla obbligato a scegliere in albi predisposti, potendo egli fare ricorso alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso letture e ricerche personali. Quindi, il giudice può anche nominare un pubblico dipendente, se egli ne apprezza la competenza tecnica: diversamente, si finirebbe sia con il rendere privo di interesse i principi della discrezionalità e dell’autonomia del giudice, sia con l’impedire al giudice la nomina di un ausiliario con competenze e nozioni che egli ritiene indispensabili al processo.
3) Qualora venga nominato consulente tecnico d’ufficio (cioè del giudice) un pubblico dipendente e che questi accetti l’incarico e lo svolga, in virtù della speciale funzione che egli assume di ausiliario giudiziario egli non è soggetto all’obbligo di una preventiva autorizzazione da parte della propria amministrazione; tuttavia, una doverosa informazione è imposta nell’ambito del rapporto d’impiego.

Altro articolo sull’argomento già presente nel Blog: Incarichi di CTU conferiti a pubblici dipendenti

Una recente sentenza del 2017 del Consiglio di Stato ritorna sulla vicenda affermando che un dipendente pubblico può accettare incarichi anche senza autorizzazione della propria amministrazione (Consiglio di Stato 3513/2017). A tal riguardo si riporta quanto scrive Legislazione Tecnica sul proprio sito:

Il CTU e la liquidazione solidale tra le parti

Chi paga la CTU disposta dal G.I. (con o senza richiesta esplicita delle parti)? A chi spetta l’onere? La Suprema Corte si è più volte pronunciata sulla questione con diverse sentenze, tutte concordanti tra loro. Si citano le massime di alcune tra le sentenze più recenti :

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 ottobre – 12 novembre 2015, n. 23133, “Qualora il consulente tecnico d’ufficio non abbia ricevuto il proprio compenso dalle parti a ciò obbligate a seguito dell’emissione di decreto provvisorio di liquidazione, ed abbia inutilmente chiesto il dovuto ai soggetti indicati nel decreto di liquidazione provvisoria delle sue spettanze, secondo le percentuali ivi stabilite, le parti sono solidalmente obbligate a corrisponderlo a prescindere dalla diversa ripartizione delle medesime spese stabilita nella sentenza che ha definito la controversia.”.

•  Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 ottobre – 5 novembre 2014, n. 23522, “Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, che lo ponga a carico delle parti tra loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, ove non espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite del giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la consulenza è stata espletata.”.

Cass. civ. Sez. VI del 08/11/2013 n. 25179, “Il decreto di liquidazione di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 11 ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata e – finchè la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche in ordine alle spese – ha l’effetto di obbligare il CTU a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadempienza può agire nei confronti dell’altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell’onere delle spese.”.

Tribunale Torino, sez. III civile, sentenza 30.12.2011 n. 7654, “Il compenso spettante al Ctu, in mancanza di diversa previsione, è posto solidalmente a carico delle parti. Pertanto, se dopo l’emissione del decreto di liquidazione del giudice in favore del Ctu le parti non fanno opposizione, il Ctu può procedere anche nei confronti di una sola parte, pretendendo il versamento dell’intera somma,a nulla rilevando che nel frattempo il giudizio sia giunto a sentenza e il giudice abbia posto le spese a carico dell’altra parte oppure solo parzialmente a carico della parte intimata. Quest’ultima, infatti, trattandosi di obbligazione solidale, resta obbligata a corrispondere l’onorario anche quando risulti vittoriosa o, comunque, solo parzialmente debitrice della somma pretesa e, quindi, non può esimersi dall’obbligo di versare anche l’intera somma, salvo rivalersi, in sede di regresso, nei confronti della parte sulla quale il giudice abbia fatto ricadere l’onere delle spese o una parte di esse.”.

Cass. civ. Sez. II del 30/12/2009 n. 28094, la Suprema Corte statuiva il seguente principio: ”Il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, per il principio di solidarietà, è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che la sua attività è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.”.

• Cass. civ. Sez. II del 15/09/2008 n. 23586, la S. C. dichiarava: “In tema di compenso al consulente d’ufficio, l’obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l’attività svolta dal consulente finalizzata all’interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell’ausiliare.”.

Cass. civ. Sez. I, 08/07/1996, n. 6199, la S.C. dichiarava: “ Poiché la prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell’ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall’ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli.”.

La CTU non è un vero e proprio mezzo di prova, ma un ausilio per il giudice ogni qual volta ricorrano specifiche questioni tecniche che richiedono una puntuale cognizione di tipo tecnico: essa è finalizzata ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze; è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito; costituisce atto necessario del processo che l’ausiliare pone in essere nell’interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale.

In considerazione della natura dell’incarico, e poiché il regime di pagamento delle spettanze del consulente non è regolato in base al principio della soccombenza, il quale assume rilevanza solo nel rapporto interno tra le parti, l’ausiliario può richiedere l’intero compenso anche ad una sola delle parti, secondo il criterio generale della solidarietà ex artt. 1292 ss. c.c., e salva l’azione di regresso nei rapporti interni tra le parti obbligate.

Quindi, la parte citata dal CTU per il pagamento del compenso non può opporgli la diversa regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza, ma deve pagare l’intero compenso per poi successivamente agire in regresso nei confronti della parte a cui carico sono state poste le spese nella sentenza.

Serve una guida per la scelta delle polizze RC Professionali

Quella delle polizze RC professionali per ingegneri (e non solo) è una vera giungla. Quasi tutte le compagnie propongono dei loro pacchetti ma alla fine i dubbi per chi le sottoscrive permangono sempre. Cosa accade ora che l’obbligo di assicurarsi(*) è diventato una realtà per tutti i professionisti? Gli ordini oltre che a stipulare dubbie convenzioni conalcune compagnie provvederanno a fornire gli iscritti con guide o tabelle comparative utili per una scelta consapevole e senza inganni, che faccia stare tranquilli nel momento del bisogno?

Le polizze RC professionali per ingegneri, ad esempio,  prevedono infatti spesso: alte franchigie (generalmente pari al 10% e con un minimo fisso piuttosto scoraggiante) che non tutelano i professionisti, diffusi sottolimini che di fatto rendono una chimera i massimali proposti, ambiguità nella descrizione delle coperture garantite, costi spesso sproporzionati rispetto ai rischi, premi incerti, per non parlare poi dei costi di assistenza legale che spesso non coprono le spese per le perizie.

A poco servono le parole rassicuranti degli agenti quanto, anche in buona fede, a fronte della richiesta di far mettere nero su bianco se alcune delle attività svolte rientrano esplicitamente nella polizza, ti rispondono: ”Mi dispiace ma la compagnia non da queste precisazioni, però le assicuro che lei è coperto per l’attività che mi ha detto”.

Dal momento che neppure gli ordini professionali forniscono vademecum per orientarsi nella scelta della polizza RC più conveniente, a seconda ovviamente delle necessità individuali, sarebbe bello se tutti fornissimo, in base alle proprie esperienze, un proprio contributo stilando un elenco di garanzie minime che una buona polizza dovrebbe avere e magari una classifica comparativa delle RC attualmente sul mercato, un po’ come si fa per le polizze auto.

Ad esempio, giusto per iniziare, una buona polizza RC professionale dovrebbe avere:

retroattività illimitata, prevedere l’assistenza giudiziaria ivi compreso il costo di eventuali perizie, non elencare le voci di ciò che è coperto (assicurazione all risk) ma solo ciò che è escluso, possibilità di scelta del tipo di franchigia comunque sempre con un limite minimo ed uno massimo proporzionati all’ammontare del premio assicurato, …..

(*) Dalla rasegna stampa di Legislazione Tecnica del 16-9-2011 un articolo pubblicato su Italia Oggi a riguardo del nuovo obbligo di assicurarsi per i professionisti.

Si richiedono maggiori garanzie per chi compra casa

Quattromila imprese di costruzioni fallite nel solo biennio 2009-2010 a causa della crisi. La legge di tutela degli acquirenti di nuove case (Dlg. 122/2005) mette veramente gli acquirenti al riparo dai fallimenti dei costruttori? Secondo un recente articolo di Italia Oggi (preso dalla rassegna di Legislazione Tecnica) purtroppo no. A distanza di più di tre anni dalla realizzaazione di un precedente report sullo stato di attivazione del Dlg. 122/2005 permangono alti livelli di elusione e questo perchè la legge non prevede adeguate sansioni mentre le polizze si rilevano molto onerose per i costruttori.

Link utili:  

– Articolo: Italia Oggi del 31-8-2011

– Testo del Dlg. 122/2005 

Primi dati sulla mediazione obbligatoria

Ilsole24ore.com del 17 giugno 2011 ha pubblicato un interessante report su: “La mediazione civile e commerciale” che qui si ripropone in parte.

Oltre 5mila richieste di conciliazione in poco più di due mesi: le hanno ricevute le 105 Camere di commercio dall’entrata in vigore della riforma sulla mediazione (21 marzo scorso). Di queste, sottolinea Unioncamere in una nota, le 75 Camere già iscritte al registro degli Organismi di mediazione del ministero della Giustizia ne hanno gestite quasi 4mila, il 76% delle quali in materie per cui è ora prevista l’obbligatorietà.

In un caso su 5 si arriva a un accordo “soddisfacente”

Complessivamente, i procedimenti già definiti risultano 1.633, pari al 43% delle mediazioni depositate presso gli Organismi camerali riconosciuti, e nel 20% dei casi si é raggiunto un accordo soddisfacente per entrambe le parti. In alcune Camere, il tasso di conclusione positiva è addirittura superiore al 50 per cento. «Ci aspettiamo – ha detto ancora Capone – che la mediazione obbligatoria potrà dare già entro l’anno un contributo visibile di alleggerimento del lavoro dei tribunali e, soprattutto, dei costi e dei tempi dei contenziosi per le imprese».

La mappa della mediazione

Secondo i dati di Unioncamere, che sono stati messi a disposizione della commissione Giustizia del Senato, le mediazioni obbligatorie tra imprese si sono concluse mediamente in 66 giorni. Quelle relative a rapporti di consumo ne hanno invece richiesti, sempre mediamente, 64. Il valore medio nei due casi è stato, rispettivamente, di circa 155mila euro nelle procedure tra imprese e di 23mila euro circa in quelle aventi per oggetto controversie in materia di consumo. Delle 3.832 mediazioni gestite dagli Organismi camerali, il 33% si è svolto nel Nord-Est, il 27% nel Nord-Ovest, il 25% nel Centro e il 15% nelle regioni del Sud e nelle Isole.

Il disastro nucleare in Giappone dimostra che non ci sono centrali nucleari sicure

Il recente disastro nucleare in Giappone (si parla ormai del più grande disastro nucleare che sia mai avvenuto) pone nuovi e vecchi interrogativi sulla recente riapertura dell’Italia alla costruzione di centrali nucleari. La tragedia del terremoto in Giappone sembra infatti dare una drammatica conferma all’affermazione: “Non esistono centrali nucleari sicure e antisismiche nonostante l’utilizzo di tecnologie avanzate” per non parlare poi del problema (ancora irrisolto) dei siti di stoccaggio delle scorie radioattive e delle centrali dismesse. 

Il referendum sul nucleare che si terrà fra alcuni mesi costituisce per l’Italia una nuova formidabile occasione di riflessione per tutti e come sempre avviene per i grandi temi indipendentemente dal colore politico di appartenenza. 

E’ vero che il nucleare è l’unica possibile alternativa (a messo che lo sia) alla sudditanza energetica dell’Italia dalle altre nazioni? L’Italia è un paese ad alto rischio sismico, la scelta del nucleare mette a rischio la sicurezza delle popolazioni? e se è così il rischio vale davvero la candela?

A noi l’ardua sentenza di decidere anche per le generazioni future.

Il consulente tecnico di parte – CTP

bilanciaIl grado sempre più elevato di tecnicismo dei processi legati ad accertamenti e/o valutazioni tecniche e scientifiche di particolare complessità induce giudici ed avvocati ad avvalersi di consulenti-specialisti.

A differenza del Consulente del Giudice (CTU) che è un pubblico ufficiale (con tutti gli oneri che ciò comporta) il consulente di parte (CTP) non è tenuto a prestare giuramento, non può essere ricusato, non è obbligato ad assumere l’incarico, non è vincolato ad essere iscritto ad albi professionali.

Nel momento in cui assume un incarico quindi, il consulente di parte, di fatto presta un’opera intellettuale che ha matrice contrattuale. Pertanto la responsabilità che egli assume nei confronti del proprio cliente è quella di una obbligazione di mezzo e non di risultato. In buona sostanza gli è dovuto il compenso anche in caso di esito negativo della lite o se abbia formulato conclusioni contrarie all’interesse del proprio cliente per non aver voluto trasgredire a norme di legge, dell’etica in generale e della deontologia professionale.

L’attività del consulente di parte è ampia e spesso riguarda, oltre all’attività processuale vera e propria accanto al CTU, anche la decisione pre-giudiziale di affrontare un processo. In tal senso gioca spesso un ruolo fondamentale in ordine alla impostazione della fase giudiziaria stessa influenzando la formulazione delle richieste e, di conseguenza, le strategie difensive della parte ricorrente o convenuta. Il consulente di parte di concerto con l’avvocato, ciascuno relativamente al proprio bagaglio di conoscenze e nei rispettivi ruoli concorrono quindi alla determinazione della linea difensiva del proprio cliente. Tale stretta collaborazione tra le due figure professionali, viene addirittura definita da alcuni come una vera e propria: “Simbiosi processuale”.

E’ comunque bene chiarire un aspetto etico del consulente di parte, aimè spesso trascurato, che è quello della fedeltà alla parte. Svolgere una consulenza di parte non vuol dire stravolgere dati inconfutabili a favore del proprio assistito con impegno a far credere vero ciò che è falso e falso ciò che è vero ma le considerazioni del consulente tecnico di parte possono trovare spazio laddove i dati risultano incerti oppure nella certezza del dato sussistono margini per formulare valutazioni anche solo in parte differenti.

Bibliografia essenziale:

INAIL – Responsabilità professionale del consulente tecnico 

Altalex – La responsabilità civile del consulente di parte

Come il fisco rettifica i valori immobiliari

Il sole 24 Ore - Norme e TributiQuali sono le strategie del fisco a caccia di indizi per stabilire il vero valore degli immobili acquistati dal costruttore?

Abolito il valore legale delle quotazioni Omi il fisco da la caccia ad altri indizi per stabilire il vero valore dell’immobile acquistato dal costruttore. Importo del mutuo, movimenti bancari, dichiarazioni degli acquirenti; tutto può essere utile per accertare che il prezzo di compravendita indicato nel rogito è inferiore a quello reale.

Il testo completo dell’articolo qui scaricabile è estratto da una rassegna stampa del 22/11/2010 del sito della casa editrice: Legislazione Tecnica e pubblicato da: “Il sole 24 Ore – Norme e Tributi”.

Scarica qui il pdf del testo integrale dell’articolo

Nomisma andamento del mercato immobiliare – II rapporto 2010

Nel corso della primavera il clima di fiducia delle famiglie e delle imprese italiane si è deteriorato, interrompendo il recupero virtuoso che si era avviato nella seconda metà dell’anno passato, frenando anche i ritmi di ripartenza del mercato immobiliare. Questo è quanto emerge dal II rapporto sul mercato immobiliare 2010 pubblicato dall’Osservatorio immobiliare Nomisma.

Risulta infatti che la domanda di immobili, si sta tendenzialmente stabilizzando solamente per il settore delle abitazioni, mentre la richiesta di spazi per le attività di impresa è tuttora fortemente depressa, complice la lentezza della ripresa economica e la perdurante incertezza sull’evoluzione della cogiuntura. L’impatto sulle quntità che rimagono sul mercato è piuttosto evidente, con una crescita diffusa dell’offerta disponibile.

Continua la flessione dei prezzi, circa un punto percentuale in meno rispetto alla fine del 2009, anche se rallenta il ritmo della discesa. Al momento le previsioni sostengono che i prezzi delle case non torneranno a crescere fino al 2010 e il pessimismo degli operatori perdura. In generale dall’inizio della crisi, gli immobili hanno perso mediamente il 5% del valore in termini nominali, ma il 7% in termini reali.

Buonismo e bontà

Sempre più spesso nella vita pubblica, in politica, nei media, nelle scuole si sente parlare di buonismo talvolta senza comprenderne appieno la portata del termine o della tendenza “sempre più intesa come costume”.

Per Buonismo si intende quel modo di fare che tende a perdonare cose negative che non recano gravi danni piuttosto che essere severi e punirle.

La Bontà invece, talvolta confusa con il buonismo, è tutt’altro perchè a differenza della prima porta a perdonare anche gravi mancanze quando all’interno del proprio cuore si capisce che è giusto fare così.

Da queste definizioni si comprende subito che il buonismo è un qualcosa di automatico e che viene dato senza l’uso del pensiero, mentre la bontà è qualcosa che arriva dall’io interiore dopo che si è pensato al fatto increscioso.

Per questo motivo la bontà e il buonismo sono due cose diametralmente opposte anzi nel buonismo si possono trovare le radici di molti dei mali della società moderna basata più sull’apparire che sull’essere.

La bontà è caotica e va anche contro la legge quando la situazione è più grave perchè è una scelta interiore. Il buonismo invece è legale e va contro la legge solo quando la situazione garantisce che il buonista non finisca nei guai, perchè è un problema sociale. Il Buonismo è un atteggiamento “forzato” dove tutti devono essere necessariamente conformi alla bontà, dove si deve essere misericordiosi e gentili e avere idee comuni alla società (falsa) perchè altrimenti vieni additato come anticonformista e fuori dagli schemi sociali.

NOMISMA rapporto sul mercato immobiliare 2010

Alla fine del 2008 era stato previsto che nel corso del 2009 il valore degli immobili sarebbe calato notevolmente arrivando addirittura a parlare di bolla immobiliare. Al contrario di tali previsioni però nel corso del 2009, pur registrando un forte calo nelle compravendite, non c’è stato un crollo dei prezzi del mercato immobiliare ma un calo piuttosto limitato per gli immobili di maggior pregio e più sensibile sugli immobili situati in zone periferiche.

Ancora per il 2010 è previsto un ulteriore calo del valore immobiliare (anche se di entità minore rispetto al 2009) accompagnato da un ulteriore riduzione delle compravendite che, come è già accaduto nel 2009, dipende soprattutto dal fatto che nella maggior parte dei casi chi ha intenzione di acquistare casa non ha fretta, per cui se il prezzo è alto non acquista.

Allo stesso tempo chi vuole vendere nella maggior parte dei casi lo fa più per far fruttare un investimento fatto qualche anno fa, che non per necessità, per cui se chi compra non è disposto a sborsare una buona cifra non vende. Questa dinamica va a creare un circolo vizioso che ha come conseguenza un calo generale delle compravendite.

Rapporto NOMISMA 2010

Più avvocati, più cause

In Italia abbiamo il più alto numero assoluto di cause e i tempi della giustizia più lunghi d’Europa. Anche il numero degli avvocati è letteralmente esploso negli ultimi venti anni. E se non c’è competizione sulle tariffe, alcuni di loro possono pensare di sfruttare il vantaggio informativo nei confronti del cliente, inducendolo a ricorrere al tribunale anche nei casi in cui non sarebbe necessario né efficace. Questo è quanto emerge dalle statistiche europee del Cepej (European Commission for the Efficiency of Justice, Councile of Europe, ) che confermano che l’Italia ha il più alto numero assoluto di cause, sia pendenti che aperte, e i tempi della giustizia più lunghi in Europa.

Il portale d’informazione: “lavoce.info” ha pubblicato in data 15 gennaio 2010 un interessante articolo sull’argomento dal titolo: “Più avvocati, più cause” al quale si rimanda affinché ogn’uno in propria coscienza (a qualunque schieramento politico appartenga) possa fare una propria riflessione.

Calcolo parcelle per la Certificazione Energetica

(Art. modif. 3.8.2010). Eseguire un calcolo rigoroso della parcella per la determinazione del compenso professionale dell’Attestato di Certificazione Energetica è un’impresa alquanto complessa viste le innumerevoli variabili che lo influenzano. In assenza di uno specifico tariffario di riferimento, anche per consentire l’opinamento delle parcelle in caso di contestazione, diversi ordini e collegi hanno adottato propri criteri calcolo più o meno elaborati. Si riportano a titolo di esempio quello più semplicistico dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza dal titolo: “Tariffe di riferimento per la Certificazione Energetica” e quello più elaborato predisposto dall’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Bologna approvato con “Delibera del Consiglio dell’Ordine del 22/4/2010” da cui il documento qui riprodotto in pdf: “Esempi di applicazione del calcolo“. Malgrado gli evidenti limiti che, a parere dello scrivente,  tali documenti contengono, trattandosi di tariffari di riferimento, e quindi in alcun modo vincolante, gli stessi possono risultare approssimativamente utile sia per il professionista (che deve stabilire il valore da attribuire alla propria opera) che per l’utente finale che dovrà sopportarne il costo. E’ ovvio comunque che nulla osta ad applicare tariffe inferiori o superiori a seconda delle condizioni al contorno e delle numerose variabili in gioco.

Nel produrre un Attestato di Certificazione Energetica (ACE) entrano in gioco numerosi fattori quali: le dimensioni dell’immobile, la tipologia degli impianti presenti, la quantità e qualità del materiale che il cliente mette a disposizione del certificatore. A volte per il disbrigo degli adempimenti necessari a produrre l’attestato ACE (è il caso di immobili superiori ai 1000 mq) ci possono volere anche diverse settimane infatti, l’attestato di certificazione energetica è un documento che va prodotto sulla base di calcoli, disegni e sopralluoghi che richiedono tempo.

La certificazione energetica è una valutazione, prodotta per mezzo di una opportuna procedura di calcolo, volta a definire un indicatore del consumo energetico del sistema edificio-impianti asseverata da un tecnico abilitato iscritto ad un rispettivo albo professionale.

In Emilia Romagna (ad esempio) la determinazione del rendimento energetico deve essere calcolata con riferimento alle metodologie di cui all’allegato 8 della Delibera Regionale n. 156/2008. In particolare, sulla base delle diverse finalità, viene individuato quale parametro di riferimento l’indice di prestazione energetica EP, che esprime il valore del fabbisogno di energia primaria diviso la superficie utile dell’edificio nel caso di edifici residenziali (espresso in kWh/m2 anno) o diviso il volume lordo riscaldato nel caso di edifici diversi (espresso in kWh/m3). Vengono inoltre fornite indicazioni sugli interventi, ritenuti prioritari, da eseguire per migliorare il rendimento energetico dell’edificio con la stima del tempo di rientro dell’investimento necessario per eseguirli.

E’ bene ricordare che l’attestato di certificazione energetica di un immobile (che in assenza di modifiche sullo stesso ha valore decennale), quantificando i consumi energetici, che generalmente rappresentano una delle maggiori voci gestionali di spesa per gli immobili, è di fatto destinato ad influenzarne anche il valore di mercato. Certificare con serietà significa operare nei modi e nei tempi giusti, fattori che comportano un costo al di sotto del quale è difficile scendere. Certificazioni energetiche eseguite “a distanza” o a prezzi stracciati sono quindi da evitare se si desidera che il processo di giudizio venga eseguito nel migliore dei modi.

Link ad altri articoli sull’argomento presenti nel Blog:

Il Certificato Energetico degli Edifici

Guida alle agevolazioni fiscali del 55%

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