Più avvocati, più cause

In Italia abbiamo il più alto numero assoluto di cause e i tempi della giustizia più lunghi d’Europa. Anche il numero degli avvocati è letteralmente esploso negli ultimi venti anni. E se non c’è competizione sulle tariffe, alcuni di loro possono pensare di sfruttare il vantaggio informativo nei confronti del cliente, inducendolo a ricorrere al tribunale anche nei casi in cui non sarebbe necessario né efficace. Questo è quanto emerge dalle statistiche europee del Cepej (European Commission for the Efficiency of Justice, Councile of Europe, ) che confermano che l’Italia ha il più alto numero assoluto di cause, sia pendenti che aperte, e i tempi della giustizia più lunghi in Europa.

Il portale d’informazione: “lavoce.info” ha pubblicato in data 15 gennaio 2010 un interessante articolo sull’argomento dal titolo: “Più avvocati, più cause” al quale si rimanda affinché ogn’uno in propria coscienza (a qualunque schieramento politico appartenga) possa fare una propria riflessione.

Calcolo parcelle per la Certificazione Energetica

(Art. modif. 3.8.2010). Eseguire un calcolo rigoroso della parcella per la determinazione del compenso professionale dell’Attestato di Certificazione Energetica è un’impresa alquanto complessa viste le innumerevoli variabili che lo influenzano. In assenza di uno specifico tariffario di riferimento, anche per consentire l’opinamento delle parcelle in caso di contestazione, diversi ordini e collegi hanno adottato propri criteri calcolo più o meno elaborati. Si riportano a titolo di esempio quello più semplicistico dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza dal titolo: “Tariffe di riferimento per la Certificazione Energetica” e quello più elaborato predisposto dall’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Bologna approvato con “Delibera del Consiglio dell’Ordine del 22/4/2010” da cui il documento qui riprodotto in pdf: “Esempi di applicazione del calcolo“. Malgrado gli evidenti limiti che, a parere dello scrivente,  tali documenti contengono, trattandosi di tariffari di riferimento, e quindi in alcun modo vincolante, gli stessi possono risultare approssimativamente utile sia per il professionista (che deve stabilire il valore da attribuire alla propria opera) che per l’utente finale che dovrà sopportarne il costo. E’ ovvio comunque che nulla osta ad applicare tariffe inferiori o superiori a seconda delle condizioni al contorno e delle numerose variabili in gioco.

Nel produrre un Attestato di Certificazione Energetica (ACE) entrano in gioco numerosi fattori quali: le dimensioni dell’immobile, la tipologia degli impianti presenti, la quantità e qualità del materiale che il cliente mette a disposizione del certificatore. A volte per il disbrigo degli adempimenti necessari a produrre l’attestato ACE (è il caso di immobili superiori ai 1000 mq) ci possono volere anche diverse settimane infatti, l’attestato di certificazione energetica è un documento che va prodotto sulla base di calcoli, disegni e sopralluoghi che richiedono tempo.

La certificazione energetica è una valutazione, prodotta per mezzo di una opportuna procedura di calcolo, volta a definire un indicatore del consumo energetico del sistema edificio-impianti asseverata da un tecnico abilitato iscritto ad un rispettivo albo professionale.

In Emilia Romagna (ad esempio) la determinazione del rendimento energetico deve essere calcolata con riferimento alle metodologie di cui all’allegato 8 della Delibera Regionale n. 156/2008. In particolare, sulla base delle diverse finalità, viene individuato quale parametro di riferimento l’indice di prestazione energetica EP, che esprime il valore del fabbisogno di energia primaria diviso la superficie utile dell’edificio nel caso di edifici residenziali (espresso in kWh/m2 anno) o diviso il volume lordo riscaldato nel caso di edifici diversi (espresso in kWh/m3). Vengono inoltre fornite indicazioni sugli interventi, ritenuti prioritari, da eseguire per migliorare il rendimento energetico dell’edificio con la stima del tempo di rientro dell’investimento necessario per eseguirli.

E’ bene ricordare che l’attestato di certificazione energetica di un immobile (che in assenza di modifiche sullo stesso ha valore decennale), quantificando i consumi energetici, che generalmente rappresentano una delle maggiori voci gestionali di spesa per gli immobili, è di fatto destinato ad influenzarne anche il valore di mercato. Certificare con serietà significa operare nei modi e nei tempi giusti, fattori che comportano un costo al di sotto del quale è difficile scendere. Certificazioni energetiche eseguite “a distanza” o a prezzi stracciati sono quindi da evitare se si desidera che il processo di giudizio venga eseguito nel migliore dei modi.

Link ad altri articoli sull’argomento presenti nel Blog:

Il Certificato Energetico degli Edifici

Guida alle agevolazioni fiscali del 55%

Prezzi delle case in calo specie a Bologna

Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio dei prezzi Immobiliari Nomisma, la diminuzione dei prezzi delle case a Bologna è più marcata rispetto a quanto rilevato mediamente nelle tredici principali aree urbane d’Italia. In città si registra infatti un -3,2% nel secondo semestre del 2009 e un -5,7% su base annua. I dati sono stati elaborati dall’Osservatorio Immobiliare di Nomisma che stima un calo del 3,5% per i prezzi degli uffici e del 4,2% per i negozi. A soffrire di più è la periferia, a causa del calo di potere d’acquisto dei potenziali clienti. Il calo nel numero delle compravendite è stato del 4,2% nel terzo trimestre che sale al 15,2% nella provincia. I prezzi medi di compravendita per le case nuove nelle zone di pregio sono a 4883 euro al metro quadro con una diminuzione dell’ 0.9%; calo più sensibile per il centro (-1,3%) e per il semicentro (-1,8%). La periferia sta a 2600 euro al mq in discesa del 2,2%. Dal rapporto risulta che l’incontro tra domanda ed offerta rimane difficile, anche se resta forte il mercato di pregio per le piccole dimensioni in centro. I tempi per vendere una abitazione sono saliti in media a sette mesi mentre resta più bassa la tempistica per la locazione. (Tratto da Il Resto del Carlino del 27/11/09)

Link correlati: Edilportale

Guida all’agevolazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica

Pubblicata a novembre 2009 dall’Agenzia delle Entrate la nuova “Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico“, che descrive gli interventi per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un’agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia. Nel caso di dubbi è possibile chiamare il call center dell’Agenzia delle Entrate al numero verde: 848.800.444 oppure andare sull’interessante  sezione dedicata all’efficienza energetica nel sito dell’ENEA.

Altre guide sull’argomento: “Guida semplificata di Edilportale

Norme armonizzate: applicazione e validità

Cosa sono le norme armonizzate? Il 24/11/2009 sul sito di Legislazione Tecnica è apparso un articolo (in parte qui riproposto) avente come oggetto le norme armonizzate ed in particolare: chiarimenti sulla loro emanazione, applicazione, validità e modalità operative.

Innanzitutto occorre premettere quanto segue, per ben definire le norme armonizzate e comprenderne il significato giuridico:

  • l’armonizzazione legislativa CEE contenuta nelle direttive si limitata a stabilire i requisiti essenziali (ad esempio: requisiti di sicurezza di interesse generale) necessari per garantire la libera circolazione dei prodotti in tutta la Comunità, mentre il compito di elaborare le corrispondenti specifiche tecniche è affidato agli organismi di normalizzazione europei (CEN, CENELEC, ETSI);
  • le norme armonizzate offrono una garanzia per quanto riguarda i requisiti essenziali stabiliti nelle direttive, e i prodotti fabbricati in conformità ad esse si presumono di conseguenza conformi ai requisiti essenziali. Le norme armonizzate non sono obbligatorie, pertanto sono possibili percorsi alternativi per garantire i requisiti essenziali dei prodotti, ma il produttore ha l’obbligo di provare la rispondenza dei prodotti a detti requisiti essenziali;
  • per alcuni requisiti, ad esempio quelli che non coinvolgono la sicurezza del consumatore o dell’utilizzatore, il produttore può emanare una dichiarazione di conformità, mentre per altri deve prima ottenere un attestato di conformità da un organismo notificato e solo successivamente può dichiarare la conformità del proprio prodotto ai requisiti essenziali;
  • le autorità pubbliche sono sempre responsabili della sorveglianza al fine di garantire la conformità dei prodotti circolanti sul proprio territorio ai requisiti essenziali di sicurezza;
  • le clausole di sicurezza impongono agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate per ritirare i prodotti non sicuri dal mercato. Se un prodotto non conforme viene posto in commercio con falsa dichiarazione, il Ministero sorvegliante ne dispone il divieto di commercializzazione ed il ritiro.

 Nel caso in cui venga aggiornata una direttiva o una norma armonizzata contenente requisiti essenziali senza i quali il dispositivo può risultare pericoloso per l’utilizzatore, il Ministero competente stabilisce l’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti e la data del divieto di circolazione o di commercializzazione dei vecchi dispositivi.
Nello specifico si ritiene che se la norma aggiornata non prevede che il produttore possa dichiarare alcuni requisiti essenziali, ma prevede che debba ottenere un attestato da un organismo notificato, è quest’ultimo che ne stabilisce le modalità in base alla norma aggiornata.

L’applicazione di una norma volontaria spetta al produttore, il quale può applicare qualsiasi altra norma o addirittura una sua specifica interna per produrre un prodotto, ma per poterlo commercializzare liberamente in Europa è tenuto a dimostrarne e dichiararne la conformità ai requisiti essenziali stabiliti nella direttiva comunitaria. La conformità del prodotto ai requisiti essenziali contenuti in una direttiva è dichiarata dalla marcatura CE e dal numero di direttiva stessa.

In base a quanto detto, nel caso non sia stato emanato un provvedimento specifico che fa decadere la norma o il divieto di circolazione dei vecchi dispositivi, il produttore può applicare in linea teorica qualsiasi norma, anche se è bene applicare quella contenente l’ultimo aggiornamento.

L’onere della prova spetta quindi al produttore, il quale nel caso di incidente deve dimostrare tecnicamente di aver adottato tutti gli accorgimenti, e che il proprio dispositivo era rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nella direttiva. In questi casi l’utilizzo della norma armonizzata semplifica per il produttore la dimostrazione della non pericolosità del prodotto, dato che la semplice applicazione della norma ne fa presumere il possesso dei requisiti essenziali. Da questa considerazione scaturisce la falsa convinzione sull’obbligatorietà delle norme armonizzate.

Il Certificato Energetico degli Edifici

Con il D.lgs 192/2005 (recepimento della direttiva n. 2002/91/Ce) anche per il settore dell’edilizia vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, per: “favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, introducendo, inoltre, una metodologia di calcolo, i requisiti della prestazione energetica per il contenimento dei consumi, nonché le modalità di esercizio e di conduzione degli impianti termici”.

Secondo la direttiva europea il rendimento energetico dell’edificio è calcolato come la quantità di energia consumata con un uso standard dell’edificio comprendendo quindi anche l’energia utilizzata per il riscaldamento dell’ambiente, dell’acqua per uso igienico-sanitario, il riscaldamento, il raffrescamento estivo, la ventilazione e illuminazione. Dal calcolo viene redatta la certificazione energetica dell’edificio.

L’attestato di certificazione energetica dell’edificio deve essere redatto, da un professionista specializzato iscritto all’albo dei certificatori energetici o da un organismo preposto, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo. E’ corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

 Dal 1 luglio 2009 la certificazione energetica degli edifici è diventata obbligatoria nei seguenti casi: 

  • Edificio/immobile oggetto di compravendita (anche riscattato da leasing)
  • Edificio/immobile  oggetto di locazione
  • Edificio/immobile soggetto a ristrutturazione, per cui è necessario richiedere la concessione edilizia
  • Edificio/immobile di nuova costruzione
  • Richiesta di incentivi ed agevolazioni (fondo perduto, credito d’imposta, detrazione d’imposta) qualora si realizzino interventi per l’abbattimento dei consumi energetici

 Nel certificato viene indicata la quantità di energia consumata annualmente dall’edificio, ha validità 10 anni e riporta dettagliate informazioni sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnologici installati.

 Nel dettaglio un certificato energetico conterrà un elenco di classi e un indicatore che indichi in che classe si trova l’edificio. Le classi partono dalla lettera A+ (casa passiva a consumo zero) e arrivano alla lettera G: la classe A indica un consumo molto basso, mentre la classe G un consumo molto alto, seguendo praticamente lo stesso sistema che viene usato nel campo degli elettrodomestici.

Certificazione edifici 

Il valore indicato viene espresso in “kWh/mq anno” (indice dell’efficienza energetica degli edifici) che rappresenta il fabbisogno energetico per metro quadrato in un anno necessario per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda e per il raffrescamento estivo. Includendo inoltre il consumo energetico dell’illuminazione e degli apparecchi elettrici, si ottiene l’indice energetico complessivo.

Gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici sono:

  • definire un indicatore del consumo energetico dell’edificio nell’interesse dell’utente e per collegare il valore dell’edificio nel mercato immobiliare al suo consumo energetico;
  • rendere più trasparenti i rapporti con i fornitori di energia e di servizi energetici;
  • identificare gli edifici che necessitano di interventi di efficienza più approfonditi;
  • fornire elementi per incentivare gli interventi di risparmio energetico.

Resta inteso che per gli edifici esistenti le indicazioni riportate non saranno vincolanti, ossia non porrà obblighi d’intervento nei casi di edifici che “consumano” molto.

E’ comunque certo che la certificazione energetica è destinata a modificare le abitudini nella compravendita degli immobili entrando a far parte del corredo della casa in vendita. L’obiettivo è che venga incentivata la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione energetica.

Sull’argomento:

ERMES Regione ER           ENEA         Professione architetto

DOCET-ENEA-CNR            Edilportale           Autodichiarazione precisazioni ER

DM del 26 giugno 2009              Precisazioni dal Notariato (fonte: BLT)

Altri articoli presenti sul Blog:   Calcolo parcelle per la Certificazione Energetica

Trasformazione abusiva di vani tecnici: aggravamento del carico urbanistico

Costruzione gruNuovamente la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28479 del 10.7.2009 si è espressa in materia urbanistica ed in particolare sull’ipotesi di aggravamento del carico urbanistico e del conseguente eventuale sequestro preventivo dell’immobile oggetto di abuso.

Nella fattispecie è stato esaminato il caso di un immobile costituito in parte da locali tecnici ad uso magazzino e deposito e in parte da alloggi, trasformato in assenza di titolo abilitativo, in un unico immobile residenziale di lusso.

In merito la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza, ribadendo che :«il cosiddetto carico urbanistico da prendere in considerazione ai fini della consumazione dell’illecito va riferito all’entità abusiva unitariamente considerata e non ai singoli interventi individualmente valutati» e che «è legittimo il sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere interne che ne abbiano comportato il mutamento della destinazione d’uso, realizzandosi in questo caso un’ipotesi di aggravamento del cosiddetto carico urbanistico».

La circostanza che i locali deposito poi trasformati fossero già al servizio degli alloggi non consente di ritenere ininfluente ai fini del carico urbanistico la loro trasformazione. Ad ulteriore conferma la Corte ha sottolineato che non sono stati previsti nella fattispecie adeguati spazi per parcheggi ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/1942.

Fonti:

http://www.legislazionetecnica.it

http://www.altalex.com/

Argomenti correlati nel blog:

Trasformazione abusiva di vani tecnici in locali abitativi

La recente crisi economica e le responsabilità degli economisti

crisi-economicaL’arrivo improvviso della recente crisi mondiale sembra averci colto alla sprovvista facendo sorgere seri dubbi circa la credibilità degli economisti e degli attuali modelli economici che non ne avevano previsto o scongiurato l’arrivo.

Ma in quale misura gli economisti si siano realmente resi conti che la finanza era su un percorso insostenibile? E ancora: gli economisti quanto hanno influenzato le azioni e le omissioni dei politici e dei regolatori del mercato?

Anche se alcuni studiosi hanno avviato meditati esami di coscenza, l’umore prevalente sembra essere che continuare come se nulla fosse accaduto sia la migliore risposta alle critiche.

Purtroppo le amare lezioni del passato non sono servite a scongiurare gli errori del presente tanto più cocenti in un mondo globalizzato dove pochi, non senza trarne profitto, decidono per molti. L’interrogativo o la minaccia che incombe è: “Ma i molti resteranno sempre a guardare?”.

Alcuni tra questi inquietanti interrogativi sono parte di un recente articolo scritto dal Prof. Luigi Spaventa su “Lavoce.info“.

(Testo pdf dell’articolo )

Ha un costo l’ignoranza informatica?

computer nemicoUn recente studio dell’AICA-SDA Bocconi ha preso spunto dalle analisi dell’Istituto nazionale di statistica della Norvegia ed ha quantificato il tempo medio perso ogni settimana da un utente di PC non specialista tra: il tempo per aiutare altri colleghi in difficoltà con il PC, i problemi con la stampa, le richieste di aiuto ad altri più esperti, le manovre errate d’accesso ai Data Base, i  tentativi impropri di accesso a Internet, i problemi legati rispettivamente all’uso maldestro dell’e-mail e dei programmi di elaborazione testi e infine i problemi legati ai virus informatici.
Rapportando i minuti persi ogni settimana al tempo contrattuale, e al costo medio del lavoro degli utenti generici di informatica in Italia, si ottiene il costo di 15,6 miliardi di Euro perso appunto per l’ingnoranza informatica.

 
Alcuni link sull’argomento:
da “AICA”    –    da “Unindustria Bologna”:  Ignoranza informatica
da “MM Comunicazione”  Rapporto informatica

Grazie Papà

Archimede LopsVenerdì 12 giugno 2009, dopo un lungo e sofferto periodo di malattia all’età di 78 anni è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Archimede Lops, mio padre, un uomo gentile cha ha donato tutta la vita alla sua famiglia e che dell’onestà e dell’onore ha sempre fatto il suo baluardo.

In un mondo dove l’arroganza e la prevaricazione sono spesso scambiati per giustizia e dove non sempre conta quello che fai e le azioni che compi ma vale più l’apparire ad ogni costo o ciò che possiedi (non importa ottenuto come) non posso che dirti: ”Grazie papà per tutto quello che mi hai dato, per i valori e i principi che hai saputo trasmettermi”.

U.L.

Teresa e Archi

   Un ricordo di mia madre Teresa Salvemini:

    “Archimede e le api

I sostituti dell’amianto: amici o nemici per le nostre case?

amiantoL’amianto è un minerale fibroso che grazie alla propria versatilità d’impiego è stato per diverso tempo massicciamente utilizzato, in tutto il mondo ed in Italia, principalmente in campo edile ….  ma non solo. Grazie ad alcune delle proprietà che lo caratterizzano quali: la buona resistenza a trazione, al fuoco e soprattutto la facilità di formare facilmente miscele con altri materiali (tipo il cemento e le resine) con formazione di materiali compositi ne hanno a lungo decretato il successo e la diffusione.

Purtroppo oggi ben sappiamo che accanto a tali proprietà (“pregi”) si è a lungo nascosto un materiale tossico nocivo con effetti devastanti sulla salute umana e animale. L’esposizione all’amianto (anche in presenza di quantità modeste) è sicuramente la causa di diverse patologie gravi sulla salute umana, patologie quasi sempre irreversibili di tipo invalidante e/o mortali.

Ma allora oggi cosa utilizziamo per sostituire l’amianto nei suoi più svariati impieghi? La risposta non è univoca nel senso che per sostituire l’amianto non si utilizza un solo prodotto ma una serie di prodotti diversi che forniscono nei propri campi d’impiego spesso risultati tecnologicamente più avanzati dell’amianto stesso.  Tra i principali materiali sostituti abbiamo:

Sostituti amianto–         Lana di vetro;

–         Lana di roccia

–         Lana di scoria

–         Filamenti di vetro

–         Fibre artificiali (polipropilene)

–         Fibre  naturali   (cellulosiche)

Il problema che oggi ci si pone è: “ma cosa sappiamo dei sostituti dell’amianto? Sono innocui o saranno -un nuovo problema amianto- del futuro”.

Purtroppo a tale interrogativo ancora non c’è risposta in quanto le valutazioni tossicologiche su questi prodotti (a livello mondiale) sono in corso di studio e pertanto non possono dirsi esaustive. Al momento si può solo dire che si tratta di sostanze classificabili come possibili cancerogeni per l’uomo.

Visti i dubbi sulla pericolosità tutti concordano sul fatto che si tratta di materiali per la cui monipolazione e lavorazione occorra prevedere (soprattutto per chi ne fa uso in campo professionale) ogni precauzione utile per scongiurare i rischi che, se pure ancora non del tutto dimostrati, ne potrebbero derivare.

Se scarse sono le conoscenze di tali materiali per chi ne fa uso in campo professionale nulla si può dire invece su un eventuale pericolosità degli stessi una volta messi in opera nelle nostre case. Al momento quindi tali materiali, soprattutto a livello indoor (ossia nelle abitazioni e negli uffici), non sembrerebbero rappresentare un fattore di rischio per le persone.

Per approfondimenti sul tema si rimanda ai seguenti link:

Normativa amianto (Ministero della salute)

Togliamocelo dalla testa (Regione Emilia Romagna)

Sostitutivi dell’amianto (Assoamianto)

Sostituti dell’amianto (ISPLES)

Rischio amianto (Regione Emilia Romagma)

Come riconoscere l’amianto (SUVA Svizzera)

Per informazioni o segnalazioni (ASL Emilia Romagna)

La crisi economica sulla stampa italiana

giornaliSembra tornare l’ottimismo tra gli imprenditori italiani, almeno secondo l’indagine dell’ISAE (Istituto di Studi e di Analisi Economica). E’ vero che la Borsa va meglio, eppure l’indagine trimestrale sull’andamento della capacità produttiva mostra che nel primo trimestre 2009 le imprese manifatturiere hanno ulteriormente ridotto l’utilizzo degli impianti e segnalato maggiori difficoltà produttive. E allora da dove nasce il ritrovato clima di fiducia? Coincide con la scomparsa del termine crisi dai titoli dei quotidiani? Un interessantissimo articolo affronta un tema ormai oggetto più di opinioni personali e di sensazioni che di dati veri e propri. Il portale d’informazione: “lavoce.info” ha pubblicato in data 29 aprile 2009 un interessante articolo sull’argomento dal titolo: “La crisi sulla stampa” al quale si rimanda affinché ogn’uno in propria coscienza (a qualunque schieramento politico appartenga) possa fare una propria riflessione.

Dopo il terremoto molte inesattezze come quelle sul calcestruzzo

ITALY EARTHQUAKEE’ corretto parlare di tragedia del terremoto quando da più parti si sente dire che un terremoto di tale entità non avrebbe dovuto produrre tali e tanti danni, per non parlare dei morti. Si è arrivato persino a dire che il calcestruzzo forse non è il materiale adatto per le costruzioni in zone sismiche. Ma è vero? Il Presidente dell’ AICAP Luca Sampolesi non ci sta e su Il sole 24 ore  pubblica un articolo del 17-4-2009 in cui spiega le molte inesattezze dette nei giorni scorsi sul calcestruzzo forse per mascherare le vere responsabilità dovute a chi per anni ha lucrato, risparmiato accumulando denaro anche a discapito della vita delle altre persone. Infatti non meno responsabile è chi pur dovendo controllare non lo ha fatto e chi invece (come certa politica dai tagli indiscriminati a chi può e deve controllare) continua a far credere che la strada da perseguire è  solo quella delle sanzioni piuttosto che quella dei controlli e quindi della prevenzione.

U. Lops

Il terremoto: prevenzione e falsa fatalità

terremotoQuando il 6 aprile il terremoto ha colpito l’Abruzzo, in molti si sono ricordati di un tecnico del laboratorio del Gran Sasso che una settimana prima aveva cercato di allertare le autorità. Ma i terremoti si possono davvero prevedere? In proposito si segnala un interessante articolo pubblicato sul portale indipendente d’informazione: “lavoce.info“.
Nell’articolo in questione dal titolo: “Il terremoto tra vera prevenzione e falsa fatalità” si sostiene che i terremoti si possono prevedere ma che la previsione ottenibile non serve a ordinare un’evacuazione bensì ad individuare le zone maggiormente a rischio e quindi  dove le case vanno sicuramente costruite secondo criteri antisismici. Il problema più grave dell’Italia è proprio nell’inadeguatezza delle infrastrutture che anche di fronte a un sisma di dimensioni relativamente modeste cagionano così tante vittime e danni.
 
Link per ulteriori approfondimenti:
Protezione civile
Ist. Naz. Geofisica e Vulcanologia

Ribaltabili e crisi dei trasporti: quali prospettive?

emilcamion1La pesante crisi economica mondiale ha piegato tutto il comparto dei trasporti trascinando, di conseguenza, anche quello dei mezzi per movimento terra. Il mercato ristagna segnando un forte arresto nelle vendite. A tale stagnazione i produttori di vasche ribaltabili e di allestimenti per i mezzi d’opera non si arrendono puntando a migliorare la qualità della loro offerta in attesa di tempi migliori che, si spera non tardino troppo ad arrivare.
Sul mensile: “Trasportare Oggi” è stato pubblicato, sul numero di aprile 2009, un interessante articolo sull’argomento dal titolo: “Ribaltando la crisi” nel quale viene affromntato il tema in oggetto intervistando alcuni tra i principali operatori del settore. Tra gli intervistati spicca per sagacia il P.I. Marco Bettini brillante imprenditore (membro del consiglio direttivo di Unindustria Bologna) che da anni guida con successo una tra le più innovative società italiane del settore: “Emilcamion“.

Vedi anche: Gru su autocarri

Bankitalia, in calo prezzi e vendite immobiliari

vendesi2Nel quarto trimestre del 2008 i prezzi di vendita degli immobili residenziali sono risultati in calo rispetto ai tre mesi precedenti per il 57,6% delle agenzie. Questo è quanto emerge da un’indagine congiunta della Banca d’Italia e da Tecnoborsa, condotta intervistando 1.009 agenti immobiliari. In particolare per il primo trimestre del 2009 una larga maggioranza degli agenti (77%) ha giudicato ‘sfavorevoli’ le condizioni prevalenti sul mercato immobiliare di riferimento, e anche la situazione del mercato nazionale all’inizio del 2009 viene giudicata in peggioramento per il 61% degli agenti.

Entrando nel dettaglio delle rilevazioni sull’ultimo trimestre dello scorso anno, le valutazioni degli agenti segnalano una più diffusa tendenza al ribasso nelle regioni del Nord Est e, in tutte le ripartizioni geografiche, nelle aree urbane (il cui capoluogo ha più di 250.000 abitanti). Secondo le indagini le abitazioni più vendute sono quelle di media dimensione (tra 71 e 120 mq) in tutte le aree del Paese ad eccezione delle regioni del Centro, dove prevalgono le transazioni di alloggi più piccoli (fino a 70 mq). In tutte le città si riscontra un maggior numero di scambi nelle zone semi-centrali e relativamente ad alloggi liberi, non di lusso e già abitabili.

Per quasi metà degli agenti interpellati, alla fine dello scorso anno il numero complessivo di incarichi a vendere ancora da evadere era aumentato rispetto a tre mesi prima (contro una quota del 15% che dichiara una riduzione). La percentuale risulta inferiore nelle regioni del Nord Ovest e superiore in quelle del Nord Est. Il rialzo riflette, da un lato, l’aumento dei nuovi incarichi acquisiti nel trimestre rispetto al precedente, per il 38,5% degli operatori (contro il 24,4 che li vede in diminuzione). Dall’altro, rispecchia la debole dinamica delle vendite su incarichi pregressi.

Tra le cause di cessazione degli incarichi a vendere nel corso del periodo di riferimento spiccano sia l’assenza di proposte di acquisto a causa di prezzi di offerta ritenuti troppo elevati (64,7% delle agenzie), sia proposte di acquisto a prezzi ritenuti troppo bassi dal venditore (52,3%)”, inoltre secondo il 47% degli agenti contribuisce anche la difficoltà di accesso ai finanziamenti. Il prezzo effettivo di vendita è mediamente inferiore del 9,5% in rapporto alle richieste iniziali del venditore.

Vedi testo completo dell’indagine: Supplementi al bollettino statistico 15-09

Il “nero” si ritorce contro l’acquirente

gruIl titolo è quello di un interessante articolo  pubblicato in data 28/2/2009 sul quotidiano Ilsole24ore. Nell’articolo vengono analizzati alcuni aspetti spesso trascurati dai privati nelle compravendite immobiliari. Più in particolare, oltre a ricordare che tutte le somme di denaro non dichiarate nelle compravendite immobiliari rappresentano una vera e propria truffa nei confronti dello stato, viene sottolineato l’effetto boomerang che eventuali accordi “in nero” tra costruttore/venditore e privato possono generare. Nel dettaglio si ricorda come il privato ed il costruttore (anche nel caso di fallimento di quest’ultimo) sono responsabili in solido delle somme evase (somme che per il costruttore rappresentano non meno del 30% dell’importo), inoltre in caso di contestazioni l’acquirente può richiedere risarcimento unicamente sulla base di quanto dichiarato nel rogito.

Trasformazione abusiva di vani tecnici in locali abitativi

logo Alcune recenti sentenze hanno ripreso il tema della trasformazione abusiva di locali tecnici (quali cantine, garage, sottotetti, ecc.) in spazi ad uso abitativo. In particolare è stato riaffermato il criterio secondo cui la realizzazione di vani abitativi in numero maggiore di quelli autorizzati, con abusiva trasformazione di volumi tecnici in superfici e volumi destinati ad uso abitativo, non integra affatto una ipotesi di aumento delle «cubature accessorie» o di «diversa distribuzione interna delle singole unità abitative», ma comporta una significativa modifica delle opere realizzate rispetto a quelle assentite, ed ha come risultato un carico abitativo non previsto. Con questa motivazione la III sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37253/08 dell’1-10-2008, ha respinto il ricorso avanzato dal committente e dal direttore dei lavori, condannandoli per avere abusivamente trasformato e destinato a fini abitativi alcuni vani che secondo la concessione edilizia avrebbero dovuto fungere da locali tecnici dell’immobile (cantine, autorimessa, locale caldaia). I Giudici hanno aderito integralmente alla tesi prospettata dalla Corte d’appello, la quale aveva affermato che: – la realizzazione di non previsti spazi abitativi aumenta in modo significativo la volumetria dell’immobile, dal cui calcolo ai fini della concessione edilizia erano stati esclusi i vani tecnici; – la trasformazione dei locali è stata attuata tramite la predisposizione di impianti, allacciature di servizi, arredamento, accessori elettrici e dunque non opere provvisorie ma di natura permanente e strutturale; – detti interventi sono stati autorizzati con variante in corso d’opera, ma senza dare conto della diversa destinazione dei vani, e quindi prospettando all’amministrazione comunale una situazione di fatto intenzionalmente diversa da quella reale ed andando di fatto a concretizzare un mutamento della destinazione d’uso, mai autorizzato. La Corte ha altresì precisato che la responsabilità anche del direttore dei lavori discende dalla consistenza, dalle caratteristiche e dalle finalità degli interventi, e che infine l’avvenuta concessione edilizia in sanatoria a posteriori non esclude la rilevanza penale dei fatti contestati.

Riferimenti ed alcune sentenze sull’argomento:

 Lexambiente.it 

Corte di cassazione  37253/08 del 1-10-2008

Corte di cassazione 3590/09 del 27-1-2008 

Legislazione Tecnica

Corte di Cassazione 36567/08 del 24.9.2008 

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Circa l’attività del CTU

oltraggio

Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nello svolgimento delle sue funzioni si trova nella veste di pubblico ufficiale ausiliario del Magistrato, condizione che lo investe di considerevoli responsabilità (anche di natura penale). E’ ovvio quindi che per lo svolgimento dell’incarico affidatogli egli deve conoscere bene il proprio ruolo ossia: la normativa di riferimento, i relativi articoli del codice di procedura civile e la prassi utilizzata in Tribunale.

Tali conoscenze risultano indispensabili soprattutto quando il Consulente si trova fuori dall’aula del Tribunale, lontano dall’aiuto del Giudice, a fronteggiare i procuratori legali delle parti, i Consulenti Tecnici di Parte o tutte quelle situazioni di carattere straordinario che richiedono la conoscenza delle norme di procedura. In caso di difficoltà è comunque sempre consigliabile che il CTU si rivolga al Magistrato per le indicazioni del caso.

Per quanto attiene al comportamento del CTU durante il contraddittorio, lo stesso deve sempre essere improntato alla pacatezza nell’esposizione delle argomentazioni e al criterio dell’assoluta imparzialità. Ovviamente, per quanto anzi detto, il CTU deve prestare attenzione a non cadere in tranelli o provocazioni tese a fargli perdere la calma, esponendolo al rischio di sostituzione dietro richiesta della parte che ha interesse nel rinnovo delle indagini medesime. La calma, l’integrazione del contraddittorio e la trasparenza sono senza alcun dubbio i principi base cui un CTU deve sempre ispirarsi.

Ma, cosa bisogna fare quando le parti esagerano arrivando ad oltraggiare il CTU? In tal caso è sempre meglio che il consulente, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, informi il Magistrato dell’accaduto e questo anche nel caso in cui non intenda perseguire legalmente la parte interessata.

Resta infatti sempre aperta la possibilità di adire le vie legali. La giurisprudenza più recente (successiva comunque all’abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale) ritiene che l’offesa al prestigio del pubblico ufficiale sia esattamente corrispondente – in fatto – all’offesa al decoro e all’onore, prevista per il vigente reato di ingiuria. Di conseguenza, si tratterà di ingiuria aggravata ai sensi dell’articolo 61 al n. 10 poiché commessa contro pubblico ufficiale nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue funzioni.

 

Sul tema dell’oltraggio e dell’ingiuria si segnala l’articolo scritto sul sito: http://www.overlex.com  dal titolo:L’abrogato reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 c.p. – Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione”.

 

Un caso particolare: Incarichi di CTU ai pubblici dipendenti

I piani di sicurezza nell’ambito del D.L. 81/2008

 

Il ritrovato interesse della cronaca nazionale nei confronti degli incidenti mortali sul luogo di lavoro (le così dette “morti bianche”), è alla base del recente riordino della normativa sugli infortuni che ha visto la nascita del “D. Leg.vo 81/2008” ossia del “testo unico sulla sicurezza”.
Il decreto, aimè varato forse con troppa fretta, rappresenta pur sempre un inizio, un primo riordino della legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Il decreto regolamenta tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: dall’istituzione di organismi interministeriali consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro all’individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché ai requisiti della delega di funzioni.

Tra le principali novità introdotte dal decreto 81/08 molto interessanti sono quelle riguardanti la cantieristica ed in particolare i piani di sicurezza. Un’interessante “scheda” a riguardo è stata redatta dal “Consorzio INFOTEL” che illustra proprio le principali novità.